Quale
č la procedura per attribuire gli incarichi di coordinatore di classe?
Possono i colleghi designati rifiutare l“incarico di coordinatore?
La figura del coordinatore di classe non č prevista nell“ordinamento
vigente.
Il comma 8 dell“art. 5 del T. U. (Dlgs 297/94) prevede solo la
possibilitą che il docente, membro del consiglio di classe, sia
delegato dal dirigente a presiederne le sedute. Si tratta di un atto
del dirigente che costituisce esercizio del suo potere di delega, non
richiede delibere degli organi collegiali, e non comporta adempimenti
che vadano al di lą della seduta medesima. Il suo compito č solo quello
di assicurarne la regolaritą della seduta, compresa la verbalizzazione,
da affidare ad altro componente dell“organo, il segretario, previsto al
comma 5 dello stesso articolo. Ma si tratta di ruoli con ambiti
precisi, la cui designazione non č comunque declinabile,
costituendo, unitamente alla verbalizzazione del segretario ed alla
partecipazione dei singoli componenti, momento costitutivo del
consiglio stesso.
Anche lo stesso CCNL non fa alcun cenno alla figura del vero e proprio
coordinatore di classe, figura largamente diffusa nella pratica delle
scuole e con compiti che vanno al di lą della presidenza del consiglio
(rappresentanza nei riguardi dei genitori, stesura del piano didattico,
corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltą, collegamento con
la presidenza, organizzazione di iniziative, ecc.).
Ciņ non significa che un docente non possa essere designato dal
dirigente scolastico coordinatore delle iniziative e delle attivitą del
consiglio di classe, ma tale figura deve essere introdotta e
specificamente prevista nel POF dell“istituto (D.P.R. 275/1999, art. 3
comma 1: il POF "esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa").
La competenza a deliberarne l“istituzione spetta dunque al Collegio
Docenti, in sede di programmazione iniziale. A quel punto il Dirigente
scolastico conferisce le nomine conseguenti, come atto esecutivo di una
delibera dell“organo collegiale. Ma
l“incarico in parola in quanto non rientra tra le attivitą di
insegnamento regolate contrattualmente, non č obbligatorio per il
docente che potrą dichiarare la propria indisponibilitą e declinare
l“incarico conferitogli.
La situazione non č mutata per effetto del recente D.Lgs. 150/2009
(decreto Brunetta). I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato
continuano ad essere regolati esclusivamente dai contratti
collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato (cfr CdS,
sentenza n. 21744 del 14 ottobre 2009). (da Gilda)
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