Ai docenti titolari
delle precedenze previste dalla legge 104/92 non potranno essere
assegnate cattedre su più comuni. La preclusione vale solo se nella
scuola di servizio si verificano contrazioni di classi. A patto che in
organico vi sia almeno un altro docente non titolare di tali
precedenze, al quale assegnare il completamento esterno in luogo del
titolare con precedenza. La precisazione è contenuta nell’ipotesi di
accordo integrativo sui trasferimenti firmata il 17 dicembre scorso (si
veda l’art. 7 comma 3, lettera c). In buona sostanza, dunque,
l’esclusione dalla graduatoria di istituto finalizzata
all’individuazione del perdente posto comporta l’inamovibilità
d’ufficio del docente interessato. A nulla rilevando che il movimento
interessi tutta la cattedra o una frazione di essa. La precisazione
contenuta nel nuovo contratto, peraltro, non fa che recepire
l’inamovibilità d’ufficio del docente interessato. A nulla rilevando
che il movimento interessi tutta la cattedra o una frazione di essa. La
precisazione contenuta nel nuovo contratto, peraltro, non fa che
recepire l’orientamento della giurisprudenza di merito. La quale ha
spiegato a più riprese che il divieto di trasferire il docente
portatore di handicap o che assiste un familiare gravemente
handicappato, previsto dagli articoli 21 e 33 della legge 104/92, non
fa distinzioni. E dunque non ha alcuna importanza che si tratti di
trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni e trasformazioni da cattedre
interne a cattedre orario esterne su più comuni. Ciò che conta è che
intervenga una modificazione della sede geografica della prestazione.
Così come chiarito definitivamente dalla Suprema corte di cassazione. E
quindi l’amministrazione e i sindacati hanno ritenuto di introdurre
questo ulteriore chiarimento, nella speranza di mettere un freno
al contenzioso. In modo tale da scongiurare movimenti in corso d’anno,
con relativi sconvolgimenti degli assetti consolidati all’interno delle
istituzioni scolastiche. Fermo restando che le parti hanno ritenuto che
il divieto non debba applicarsi alle trasformazioni da cattedra interna
a cattedra orario esterna che comportino l’assegnazione di spezzoni di
completamento all’interno dello stesso comune.
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