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TFR: PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO: ma i veri liberali e liberalizzatori non erano quelli della CDL ?

Comunicati

Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri, alle ore 10,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, prof. Romano Prodi. Sono stati emanati decreti legge contro l'evasione fiscale e per lo sviluppo economico della nazione ...

 

Sviluppo economico

LIBERE PROFESSIONI

1) per i servizi professionali arrivano parcelle ‘negoziabili’ tra le parti e legate al risultato della prestazione:

con una norma del decreto legge si abrogano le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

2) i liberi professionisti possono far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità. ora anche sulle riviste informative di pubblica utilità si può ‘selezionare’ il professionista più adatto e conveniente alle proprie esigenze:

con una norma del decreto legge si abroga il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.

3) l’utente potrà rivolgersi a societa’ multidisciplinari (formate da architetti, avvocati, notai, commercialisti ecc…):

con una norma del decreto legge si abroga il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

RC AUTO

1) clausole anticoncorrenziali: sono nulli gli accordi tra compagnie di assicurazioni ed agenti per la vendita in esclusiva delle polizze Rc auto. Si tratta di accordi ritenuti restrittivi della concorrenza ai danni degli interessi dei consumatori. in altre parole l’agente monomandatario diventa un agente plurimandatario in grado di offrire ai propri clienti un maggiore assortimento di polizze e di orientarli verso quelle più adeguate al proprio profilo:

con una norma del decreto legge si prevede che d’ora in avanti i rapporti di agenzia non potranno essere basati sull’obbligo a vendere polizze di una sola compagnia e non potranno prevedere la fissazione di prezzi minimi praticabili ai consumatori. In sostanza l’agente plurimandatario non solo potrà vendere all’automobilista una polizza di qualunque compagnia di assicurazioni di cui è mandatario, ma potrà anche liberamente praticare lo sconto ai propri clienti. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

2) Regolamento che disciplina l’indennizzo diretto: con un DPR che tiene conto dei pareri del Consiglio di Stato e dell’Antitrust, a partire dal 1° gennaio 2007 ci sarà un nuovo tipo di risarcimento del danno. L’automobilista danneggiato non dovrà più rivolgersi all’assicurazione del danneggiante, ma alla propria impresa che provvederà a liquidarlo con tempestività, avendo, a sua volta, il diritto di rivalersi nei confronti dell’impresa del danneggiante.

Nel dettaglio, l’indennizzo diretto scatta in caso di incidente sul territorio italiano tra 2 autoveicoli e prevede il risarcimento dei danni a cose e a persone. In questo ultimo caso il risarcimento ha luogo solo se si tratta di danni di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità).

- PIU’ TUTELE LEGATE AL RAPPORTO FIDUCIARIO E MAGGIORE CELERITA’: l’automobilista, infatti, si rapporterà direttamente con la propria agenzia di assicurazione che gli fornirà tutta l’assistenza tecnica e informativa di cui ha bisogno.

- LIQUIDAZIONE IMMEDIATA DEL DANNO ALL’ASSICURATO: si accorciano drasticamente i tempi di attesa per il risarcimento del danno, perché l’automobilista non dovrà più attendere che vi provveda l’agenzia di assicurazione del danneggiante, ma sarà la sua stessa agenzia (che con lui ha un rapporto di fiducia) a liquidarlo tempestivamente.

- DIMINUZIONE DEL COSTO DEI PREMI RC AUTO NEL LUNGO PERIODO: il rapporto diretto con il proprio assicuratore, oltre a consentire una verifica immediata del servizio offerto, rafforzerà il rapporto fiduciario che deve essere alla base di un contratto assicurativo e tenderà a frenare comportamenti non virtuosi che spesso sono alla base di contenziosi "artificiosi" con conseguente lievitazione dei premi.

- ELIMINAZIONE DEL COSTO LEGATO AL PAGAMENTO DEI CONSULENTI PROFESSIOANALI IN DETERMINATE CIRCOSTANZE: l’automobilista non dovrà più pagare consulenti professionali e periti nel caso in cui dia il proprio consenso all’offerta di risarcimento del danno avanzata da parte della propria agenzia di assicurazione.

- NUOVE POSSIBILITA’ DI SCONTI: al momento della stipula del contratto, l’assicurato può aderire volontariamente al meccanismo del risarcimento diretto beneficiando così di uno sconto sul premio, che deve essere indicato espressamente nel contratto.

EFFETTI INDENNIZZO DIRETTO PER LE ASSICURAZIONI:

- PIU’ TRASPARENZA E QUINDI MENO FRODI E MENO COSTI: la relazione diretta con il proprio assicurato consolida il rapporto fiduciario e la tendenza ad una maggiore correttezza. Il nuovo Regolamento stabilisce, inoltre, che compete alle società di assicurazioni chiedere i rimborsi, per il danno liquidato al proprio assicurato, alla società del soggetto che ha provocato il danno.

3) PIU’ TRASPARENZA PER LE TARIFFE ASSICURATIVE: con un decreto legislativo si prevede che l’Isvap debba trasmettere in formato elettronico ogni mese al Ministero dello Sviluppo Economico dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, compreso il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni. A questo scopo viene confermato presso il Ministero un comitato di esperti con il compito di monitorare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti in Italia, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato. E’ possibile per ogni utente consultare on line il sistema tariffario sul sito internet del Ministero. Per consentire un'adeguata informazione agli utenti sui premi, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), attua programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi.

FARMACI

1) i farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali:

con una norma del decreto legge si prevede che la vendita è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l’assistenza di uno o più farmacisti laureati ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

2)libertà di sconto sui farmaci:

con una norma del decreto legge si prevede che lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Viene abolito così il tetto massimo di sconto del 20% introdotto dal precedente governo. N.B.: i farmaci da banco rappresentano il 10% di tutti i medicinali venduti.

3) scompare l’obbligo per i grossisti di farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio (per i medicinali non ammessi al rimborso da parte del Ssn): con una norma del decreto legge si prevede, al contempo, la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso un altro grossista.

4) il farmacista può essere titolare di più farmacie, associarsi per gestire più esercizi e non e’ più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. Viene, infine, eliminata l’incompatibilità tra l’attività all’ingrosso e attività al dettaglio.

N:B.: La Ue ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni su acquisizione e possesso di farmacie. All’Italia viene contestato il divieto sull’acquisizione di farmacie da parte di società attive nella distribuzione all’ingrosso, nonché le regole sul possesso di farmacie riservate ai soli farmacisti.

5) SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO EREDITARIO:

con una norma del decreto legge viene abrogata la previsione legislativa che consente all’erede di un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all’albo.

PREZZI

- con una norma del decreto legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, di intesa con il dicastero delle Politiche Agricole, mette a disposizione di Regioni e Comuni programmi di rilevazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari al fine di rendere pubbliche le variazioni di prezzo.

PANE

con un norma del decreto legge viene abrogata la legge del 1956 che poneva un limite quantitativo alla produzione di pane e al numero dei panifici nei singoli comuni e prevedeva, inoltre, un regime autorizzatorio in capo alle Camere di Commercio. L’unico settore produttivo che ancora presentava barriere all’entrata sarà completamente liberalizzato. Da adesso in poi per aprire un panificio basterà presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) al Comune con l’attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.

CLASS ACTION

Con un disegno di legge si istituisce l’azione collettiva a tutela dei consumatori e degli utenti in conformità con la normativa comunitaria. In particolare, si prevede che le associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal Ministro dello Sviluppo Economico, le associazioni di professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono richiedere al tribunale del luogo dove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

Esempio: Se un milione di persone riceve singolarmente un danno che percepisce come un’inaccettabile sopruso -che è però di portata economicamente modesta- difficilmente decide di sostenere singolarmente spese e iniziative necessarie per vincere la partita legale. Se l’azione, invece, è collettiva, le cose cambiano.

- La "class action" costituisce un mezzo indispensabile per garantire una effettiva protezione di situazioni e di interessi comuni a diverse categorie di soggetti, concentrando, in un unico contesto processuale, l'accertamento di illeciti, idonei a provocare un danno diffuso nella collettività.

- L'illegittimità e l'illiceità delle condotte lesive dell'integrità patrimoniale dei consumatori e degli utenti è accertata attraverso un'iniziativa processuale affidata ad enti esponenziali della categoria.

- L'azione mira ad ottenere una pronuncia di accertamento della lesione della posizione giuridica degli appartenenti ad una determinata categoria. La sentenza di accoglimento può avere anche un ulteriore contenuto, consistente nella condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, accompagnata, eventualmente, dalla definizione dei criteri di liquidazione dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori o utenti o dell’importo minimo da liquidare.

- Sulla base della sentenza di accoglimento dell'azione collettiva o del verbale di conciliazione, l'interessato può ottenere la condanna al pagamento della quota di risarcimento correlata alla effettiva lesione subita.

- Per assicurare una pronta definizione di controversie di così elevata rilevanza sociale ed economica, il giudizio è regolato dalle disposizioni acceleratorie previste per le controversie societarie dal decreto legislativo n. 5/2003.

- In ogni caso, ad ulteriore tutela degli interessi dell'intera categoria dei danneggiati, la proposizione dell'azione collettiva produce l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti riguardanti il risarcimento del danno, anche nei confronti dei singoli consumatori o utenti.

COMMISSIONI CONSULTIVE

1) Molte commissioni consultive intervengono in procedimenti amministrativi appesantendo il loro iter. Ne fanno parte, inoltre, rappresentanti di categoria che possono condizionarne il giudizio. Per questa ragione con una norma del decreto legge si prevede la soppressione delle commissioni provinciali e comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio; delle commissioni presso le Camere di Commercio per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e la rispettiva commissione ministeriale di secondo grado per l’esame di ricorsi; della commissione camerale per l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio e la rispettiva commissione ministeriale per l’esame dei ricorsi.

Esempio: Il comune non dovrà più attendere il parere della commissione ad hoc per dare il proprio via libera o il proprio diniego per rilasciare la licenza per aprire bar o ristoranti.

2) Vengono poi esclusi dalla composizione della commissione d’esame che deve valutare l’idoneità dei mediatori immobiliari, quelli ancora in attività.

PASSAGGI DI PROPRIETA’

SCOMPARE L’OBBLIGO DI INTERVENTO DEL NOTAIO PER I PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI BENI MOBILI REGISTRATI (AUTO, MOTORINI, BARCHE ECC.)

Con una norma del decreto legge si prevede che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche ad un qualsiasi Comune ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista che sono tenuti a rilasciarla, gratuitamente salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

CONTI CORRENTI

Con una norma del decreto legge si prevede che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni. Viene così eliminata che l’aumento delle spese di conto corrente produceva effetti 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

-Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

- Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.

- Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.

TAXI

1) Con una norma del decreto legge si prevede che, fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i Comuni possono bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza taxi (in deroga alle attuali disposizioni) per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino tale facoltà, i soggetti assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria e devono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio.

I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza.

2) i comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.

TRASPORTO LOCALE

- Con una norma del decreto legge si stabilisce che, fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico di passeggeri (in ambito comunale e intercomunale) che possano essere svolte in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti privati in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e morali. Per i nuovi soggetti resta esclusa ogni forma di sussidio pubblico. I comuni sede di scali ferroviari, portuali e aeroportuali sono comunque tenuti a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati da comuni del bacino servito.

  1. - a tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, le Regioni e gli Enti locali potranno disciplinare l’accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicolo nelle diverse aree dei centri abitati, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo, in particolari contesti urbani e di traffico, prevedendo, ad esempio, le modalità e gli eventuali divieti per la sosta ed anche per la fermata, in particolare dei veicoli di maggiori dimensioni, per la circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti o più ingombranti (o più onerosi per la sede stradale) in determinate aree centrali, nonché per l’accesso dei veicoli, in particolari condizioni di traffico o di inquinamento, anche in relazione all’impatto sull’inquinamento e sul traffico ed al numero di persone trasportate da ciascun veicolo.

  1. - Viene, altresì, previsto che gli enti locali possano istituire zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie, al fine di arginare i pericoli e gli intralci alla circolazione derivanti dalle frequenti fermate, anche in doppia o tripla fila, che spesso caratterizzano le aree centrali e periferiche delle città, anche utilizzando mezzi di rilevazione fotografici e telematici.

CONCORRENZA E COMMERCIO

con una norma del decreto legge si individuano i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale relativi al diritto di svolgere sul territorio italiano le attività economiche di distribuzione commerciale, comprese la somministrazione di alimenti e bevande. Questi principi fondamentali sono fissati per garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato.

A questo scopo, per garantire l’uniformità delle condizioni soggettive di natura professionale di accesso all’esercizio su tutto il territorio nazionale,

1) si eliminano i requisiti professionali eventualmente previsti da leggi regionali per l’apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare.

2) si sopprime il parametro della distanza minima tra un esercizio ed un altro (norma ritenuta dalla dottrina fortemente restrittiva della concorrenza) ai fini della concessione dell’autorizzazione all’apertura di una determinata attività commerciale;

3) scompare ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, alla libera scelta dell’imprenditore di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale, ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori;

4) si eliminano i meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale, anche per tener conto della specifica segnalazione dell’Antitrust riguardo alla

regolamentazione adottata in materia di commercio dalla Regione Siciliana. La regione Sicilia, infatti, ha stabilito che grandi catene di distribuzione non possono superare una certa quota di mercato.

5) si cancellano i divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale per l’effettuazione di vendite promozionali scontate all’interno dei singoli esercizi commerciali, fatta eccezione delle tradizionali vendite di fine stagione e delle vendite sottocosto.

RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1) mediante procedure competitive ad evidenza pubblica si sceglie il soggetto per l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo di quelle in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad eccezione del servizio idrico, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici.

- l’affidamento diretto a società miste partecipate dall’ente locale resta consentito, eccezionalmente, laddove il ricorso a tali soluzioni sia motivatamente imposto da particolari situazioni di mercato secondo una analisi di mercato sottoposta al vaglio delle Autorità di regolazione.

- l’eccezionale ricorso diretto a società a partecipazione mista viene accompagnato da precise garanzie circa la stretta inerenza delle modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati agli specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive. Dovranno, inoltre, essere previste norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili situazioni di conflitto di interessi.

- non potranno acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza, le aziende municipalizzate che operano con affidamento diretto e le imprese partecipate da enti locali che usufruiscano di sussidi pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del ristoro degli oneri di servizio relativi ad affidamenti effettuati mediante gara, sempre che l’impresa disponga di un sistema certificato di separazione contabile e gestionale.

- la nuova disciplina riguarderà in via generale l’affidamento dei servizi pubblici locali e ad essa saranno armonizzate le norme dei singoli settori (rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas).

- Per quanto riguarda la disciplina transitoria si prevede che gli affidamenti diretti in essere devono cessare alla scadenza naturale, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. In ogni caso chi oggi detiene l’affidamento diretto potrà

concorrere all’affidamento dei servizi a gara ad evidenza pubblica, purché la gara avvenga entro il 2011.

2) ogni gestore deve adottare e pubblicizzare tempestivamente (pena la revoca dell’affidamento) una carta dei servizi all’utenza concordata con le associazioni dei consumatori e delle imprese interessate, che indichi anche le modalità d’accesso alle informazioni garantite, le modalità per porre reclamo, le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

- il permanere dell’affidamento del servizio sarà quindi condizionato all’adozione ed al rispetto della carta, nonché al positivo riscontro degli utenti, che dovrà risultare dall’esame dei reclami e dall’effettuazione di sondaggi di mercato, connotati da garanzie di obbiettività, sotto la vigilanza dell’ente locale.

ANTITRUST

con una norma del decreto legge viene rafforzato il ruolo e il raggio d’azione dell’Antitrust introducendo nuove norme alla sua legge istitutiva (L.287 del ‘90) in linea con il nuovo regolamento comunitario della concorrenza. Il rafforzamento viene perseguito attraverso 3 azioni previste da norme del decreto legge: misure cautelari; impegno dell’impresa a rimuovere prima della condanna l’infrazione; riduzione della sanzione in caso di collaborazione.

a) misure cautelari: si prevede che nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Antitrust possa adottare misure applicabili per un determinato periodo ed eventualmente rinnovabili. In caso di inadempimento da parte dell’impresa, l’Autorità può infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie fino al 3% del fatturato.

b) in caso di impegno da parte dell’impresa a rimuovere comportamenti anticoncorrenziali, l’Autorità, senza accertare l’illecito, può far cessare l’infrazione, rendendo obbligatori gli impegni assunti dall’impresa. In caso, però, di mancato rispetto di tali impegni, l’Antitrust può erogare una sanzione fino al 10% del fatturato e riaprire d’ufficio il procedimento se si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti ed, infine, se la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

c) L’Autorità definisce i casi in cui le imprese che collaborano nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza possano beneficiare di uno sconto sulla sanzione amministrativa e pecuniaria. La sanzione comunque non può essere ridotta in misura non superiore alla metà.

Norme contro l’evasione fiscale

IVA E CONTRIBUTI - SUBAPPALTO

Con questo provvedimento viene sterilizzato il passaggio dall’appaltatore al subappaltatore. In pratica, l’appaltatore è responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore per lavori nell’edilizia. Una misura finalizzata ad evitare lavoro nero e frodi fiscali, come per esempio il mancato versamento da parte del subappaltatore che poi risulta irrintracciabile.

L’Austria ha già applicato norme di questo genere con risultati positivi nel contrasto dell’evasione fiscale, dell’evasione contributiva e del lavoro nero. In particolare, l’Austria ha ottenuto un aumento del gettito Iva pari all’1,5 per cento. In Italia un incremento del genere equivarrebbe a oltre un miliardo e mezzo di euro.

Per questa norma di contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro nero non è stato messo in conto alcun gettito.

CORRESPONSABILITA’ COMMITTENTE E APPALTATORE

Nell’affidamento di appalti non di rado accade che l’appaltatore o il subappaltatore non adempiano puntualmente ai loro obblighi di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed i contributi previdenziali. Spesso gli appaltatori ed i subappaltatori non dispongono di un patrimonio che possa offrire sufficienti garanzie agli enti impositori e previdenziali, con conseguente impossibilità di riscuotere i propri crediti.

Per arginare questo fenomeno viene prevista la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti dal subappaltatore ed una sanzione amministrativa nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore senza aver prima verificato che le ritenute ed i contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati siano stati effettivamente versati.

Questa norma rompe il circolo perverso che in edilizia caratterizza i rapporti tra committente e appaltatore, un legame che spesso è alla base di evasione e frodi.

IVA/IMPOSTE DIRETTE. PROFESSIONISTI. OBBLIGO DI TRANSAZIONE BANCARIA PER INCASSO COMPENSI E SOPPRESSIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE RELATIVE PRESTAZIONI ESENTI.

  1. 1. Obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell’attività professionale (cui far confluire i pagamenti dei clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese professionali);

  2. 2. Obbligo di incassare i compensi mediante bonifico, POS, carte credito, bollettino di pagamento postale tracciabile (attualmente per pagamenti inferiori a 1.500 euro non è rilevato il codice fiscale di chi effettua l’operazione).

  3. 3. Viene eliminata la marca da bollo per le operazioni esenti IVA.

ACCERTAMENTO IVA. ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

L’intervento si inquadra nell’ambito delle azioni mirate a contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell’Iva (frodi intracomunitarie; fatture per operazioni inesistenti, etc.), ma ha positivi effetti anche sulla tassazione del reddito, sia con riferimento ai fenomeni di evasione da ricavi, sia di evasione da costi.

L’obbligo di trasferire per via telematica l’elenco clienti e fornitori, oggi che la comunicazione finalizzata all’assolvimento degli adempimenti da parte del contribuente verso l’amministrazione si svolge pressoché in via generalizzata tramite canale telematico, non appare di particolare onerosità, mentre sicuramente efficace è la conoscenza di tali informazioni e la loro gestione con strumenti informatici da parte dell’amministrazione ai fini del controllo.

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica degli elenchi nonché il contenuto degli stessi elenchi vengono chiariti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il temine potrà essere differito in considerazione di difficoltà di natura tecnica o per particolari tipologie di contribuenti in relazione alla dimensione delle informazioni da trasmettere, in modo da evitare la concentrazione in un unico periodo delle attività di inoltro con conseguenti difficoltà del funzionamento dei sistemi informativi.

Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova disposizione, i contribuenti sono obbligati a mettere nell’elenco clienti i soli titolari di partita IVA. A decorrere dall’anno d’imposta 2007 gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita IVA che dei consumatori finali; ad esclusione ovviamente delle cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute.

OBBLIGHI FORMALI – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA MENSILE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI INCASSATI

Si prevede l’obbligo per tutti i soggetti che operano nel settore del commercio e attività assimilate (articolo 22 del DPR n. 633 del 1972) di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l’ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti.

La procedura è già disponibile in quanto realizzata per la grande distribuzione.

La legge prevede la possibilità che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’attuale normativa relativa alla grande distribuzione possa essere estesa ad altre imprese che operano in esercizi commerciali con superfici superiori a 250 metri quadri (150 mq in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti).

Decorrenza: dal 1° gennaio 2007.

In collegamento con la comunicazione telematica delle entrate, nella norma è prevista l’eliminazione della valenza fiscale dei registratori di cassa, come da tempo hanno richiesto gli stessi operatori del settore.

REGISTRO/COMPRAVENDITE IMMOBILIARI E INDICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI

L’imposta si calcola sul valore catastale dell’immobile, ma viene introdotto l’obbligo di dichiarare negli atti anche il valore reale della transazione e di indicare le modalità di pagamento.

Qualora il valore reale della transazione risulti difforme dalla verità, allora l’imposta verrà ricalcolata sull’intero ammontare del prezzo.

Viene inoltre previsto l’obbligo di indicare negli atti notarili se vi è stato un corrispettivo per l’intermediazione di agenti immobiliari, a quanto ammonta e quale canale di pagamento è stato seguito, nonché i dati identificativi e fiscali degli intermediari immobiliari.

REGISTRO/ POTERI DI CONTROLLO

Per l’accertamento relativo all’imposta di registro (e degli altri tributi ad essa collegati) valgono gli stessi poteri di indagine previsti in materia di IVA e di imposte dirette.

SANZIONI PENALI. OMESSO VERSAMENTO IVA

Per contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di evasione da riscossione, è introdotta una nuova fattispecie delittuosa riferita al mancato versamento dell’IVA dovuta a seguito di dichiarazione, in analogia con quanto già previsto per il mancato versamento delle ritenute introdotto con la legge n. 311/2004; per omogeneità, la fattispecie delittuosa dell’omessa presentazione della dichiarazione si realizza al superamento della soglia dei 50.000 euro di imposta evasa al posto degli attuali 150 milioni di lire.

Viene sottoposta a sanzione penale anche la compensazione di Iva falsa.

ACCERTAMENTO. SOMME LIQUIDATE DALLE ASSICURAZIONI. COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, devono comunicare per via telematica all’Agenzia delle entrate, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l’ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario-assicurato e dei soggetti le cui prestazioni, rese a favore della compagnia di assicurazione o dell’assicurato, sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato vengono definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

IRES. SOCIETA’ ESTEROVESTITE

Con questa norma si inverte di fatto l’onere della prova sul controllo estero di una società in cui operino in maniera prevalente soggetti di nazionalità e di residenza italiana. Salvo prova contraria, si considerano redisenti nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, le società controllate anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o che siano amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

ACCERTAMENTO. INDAGINI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le disposizioni rafforzano la possibilità di effettuare indagini economico finanziarie da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, prevedendo che gli operatori finanziari (banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione, nonchè ogni altro operatore finanziario) comunichino periodicamente l’elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti. Le comunicazioni devono riguardare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. Sono escluse solo le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Le medesime informazioni sono acquisite dall’anagrafe tributaria, in un’apposita sezione dedicata e potranno essere utilizzate anche ai fini della riscossione mediate ruolo, in presenza di debitori morosi.

L’Anagrafe tributaria potrà infine inviare con procedure automatizzate questionari per l’acquisizione di informazioni utili all’attività di controllo, se le medesime informazioni non risultano dalle dichiarazioni annuali ovvero da altri flussi informativi.

IRES/IRE/IVA. SOCIETA’ NON OPERATIVE

Si rende più efficace la disposizione già esistente che contrasta l’attività delle società non operative. In particolare sono previsti i seguenti interventi:

si rendono più stringenti i criteri per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative;

si aumentano le percentuali utilizzate per stabilire l’entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato;

l’IVA a credito non è ammessa a rimborso né può essere utilizzata in compensazione o ancora costituire oggetto di cessione;

lo stesso credito di imposta, in assenza di operazioni attive rilevanti per 3 periodi di imposta consecutivi, non potrà più essere riportato in avanti;

Queste norme antielusive potranno essere disapplicate dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate qualora il contribuente metta in evidenza gli eventi straordinari che gli hanno impedito il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla norma.

IVA/REGISTRO. CESSIONE DI FABBRICATI. REVISIONE REGIME FISCALE

Come accade anche in Francia, tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti ad imposta di registro e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni.

Di conseguenza, l’unico atto sottoposto a Iva sarà la prima vendita dell’immobile ad opera del costruttore, salvo che non siano trascorsi cinque anni dall’ultimazione del fabbricato.

L’Iva assolta a monte dalle società immobiliari non è più detraibile.

In questo modo si evitano frodi e attività speculative indebite.

IRPEF. PROCEDURE DETRAZIONE 41 PER CENTO

La norma proposta interviene sul regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, subordinandone l’applicazione alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera.

ALIQUOTA IVA PER LE CONSUMAZIONI OBBLIGATORIE NEI LOCALI DA BALLO

Nei locali da ballo ove si svolge attività di intrattenimento o di spettacoli viene frequentemente utilizzata la formula dell’ingresso libero con consumazione "obbligatoria". Questa formula consente di fatto di eludere l’aliquota del venti per cento applicabile sul prezzo dell’ingresso nei locali da ballo. Nella sostanza il corrispettivo pagato per la consumazione "obbligatoria" è maggiorato e in molti casi stabilito in misura fissa, a prescindere dalla consumazione effettivamente richiesta, tale da costituire di fatto un corrispettivo unitario comprensivo anche dello spettacolo.

La disposizione chiarisce espressamente l’applicabilità dell’aliquota IVA del venti per cento alle consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo. Restano invece assoggettate all’aliquota del dieci per cento le consumazioni facoltative.

ACCERTAMENTO.

Il decreto prevede norme volte a rafforzare e meglio organizzare l’attività di accertamento svolta dall’amministrazione finanziaria.

RISCOSSIONE.

Il decreto prevede norme volte a rafforzare e meglio organizzare l’attività di riscossione svolta dall’amministrazione finanziaria.

Norme contro l’elusione fiscale

TERRENI EDIFICABILI. ABOLIZIONE TARIFFA AGEVOLATA

La norma dispone l’abrogazione dell’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede un’aliquota agevolata dell’1 per cento ai fini dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati.

La norma originaria era circoscritta. L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 1 del 3 gennaio 2001, aveva infatti individuato tra i presupposti essenziali del trattamento di favore il pre-possesso, da parte dell’acquirente, di una quota dell’area edificabile. In seguito, però, l’articolo 76 della legge 448 del 28 dicembre 2001 ha inteso rimuovere il dubbio interpretativo specificando che l’agevolazione in esame si intende riferita anche ai casi in cui l’acquirente non disponga in precedenza di altro immobile compreso nel piano urbanistico particolareggiato.E così il dato testuale della legge 448, esaminato in combinazione con la norma introdotta dalla legge 388 del 2000, ha dato luogo ad una singolare soluzione, in base alla quale l’agevolazione fiscale è stata riconosciuta a tutti i trasferimenti di immobili ricompresi in piani urbanistici particolareggiati.

Da qui, l’intervento. Venuta meno la stessa ragione della norma agevolativa di cui alla legge 388 del 2000, si prevede ora l’abrogazione di quest’ultima con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto.

IRES. AMMORTAMENTO DELLE AUTOMOBILI

La norma, a partire dal 2006, esclude la possibilità di applicare gli ammortamenti anticipati per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio d’impresa, disciplinati dall’articolo 164 del TUIR, comma 1, lett. b). La normativa proposta si applica anche alle imprese soggette ad IRPEF. L’obiettivo è di evitare che le norme destinate ad agevolare l’attività delle imprese siano utilizzate per l’acquisto di auto di lusso per motivi personali.

IVA/ IMPOSTE DIRETTE. AUTOCARRI E AUTOVETTURE

Si prevedono meccanismi attraverso i quali evitare che automobili di lusso ad uso personale possano essere immatricolate come autocarri da lavoro e quindi godere dei relativi sconti fiscali.

IRES. AMMORTAMENTO DEI TERRENI

La disposizione ribadisce il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in base ai principi contabili nazionali ed internazionali secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo.

La modifica consente di uniformare i principi fiscali a quelli civilistici e di semplificare il calcolo per la determinazione del valore del terreno su cui insiste un fabbricato per quei soggetti che civilisticamente non sono obbligati ad effettuare tale operazione.

La norma ha carattere interpretativo.

ACCERTAMENTO SU CONTRIBUENTI COSIDDETTI NON CONGRUI DA STUDI DI SETTORE

Con questa norma, mediante la soppressione dei commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, si prevede che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata. Obiettivo: potenziare l’efficacia dell’applicazione degli studi nei confronti della generalità dei contribuenti.

IRPEF/IRES. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

La norma costituisce una interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n 413, conseguente anche a ripetuti interventi della Corte di Cassazione e a circolari della Agenzia delle entrate. In pratica, si conferma per legge che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma a condizione che l’immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari e non a negozio, ufficio, magazzino, laboratorio, o altra attività.

In considerazione dei dubbi interpretativi già emersi in proposito non si prevedono sanzioni per il passato. In caso di comportamenti difformi dall’interpretazione autentica, i contribuenti possono mettersi in regola entro il 31 ottobre 2006, pagando in tre rate annuali di pari importo. Sanato il pregresso, l’agevolazione è sospesa.

Restano valide le agevolazioni per gli immobili di interesse storico e artistico classificati come abitazioni ed effettivamente utilizzati dai proprietari per questo scopo.

La norma riguarda anche l’Ici.

IRES. AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI

La disciplina dell’ammortamento del costo dei marchi viene equiparata a quella dell’avviamento (un diciottesimo del costo).

IRES. ESCLUSIONE DAL REDDITO DEGLI UTILI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA

La norma ripristina la formulazione dell’articolo 47, comma 4, del TUIR precedente alla modifica recata dall’art. 2, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 247/2005, c.d. correttivo IRES. Con quest’ultima modifica infatti si era specificato che la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata riguarda solo quelli "corrisposti" direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi e non anche a quelli percepiti indirettamente in quanto "provenienti" dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata. E la norma, modificata in questo modo, ha consentito di aggirare facilmente il regime di tassazione integrale degli utili provenienti da partecipate situate in paesi a fiscalità privilegiata, interponendo nella catena societaria un altro soggetto estero residente in un paese a regime fiscale non privilegiato.

IRES.FUSIONE CON EFFETTI RETROATTIVI

Attualmente, dando efficacia retroattiva all’operazione di fusione, è possibile "compensare" i risultati positivi (o negativi) di periodo della società incorporante (o beneficiaria) con i risultati negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della scissa). Ciò si presta a possibili abusi, in quanto non appaiono applicabili le limitazioni previste dall’articolo 172, comma 7, del tuir, per le perdite pregresse. Per evitare abusi, è opportuno prevedere che se l’incorporazione (o la scissione) vede coinvolta una società "non operativa", la perdita di periodo, da determinarsi appositamente, non è tout court rilevante ai sensi dell’articolo 84; mentre, se la società coinvolta è "operativa", si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse di cui all’articolo 172, comma 7.

IRES. TRASPARENZA SRL A COMPAGINE SOCIALE RISTRETTA

La norma, nell’intervenire in seno al regime di trasparenza delle srl a ristretta compagine sociale di cui all’art. 116 del Tuir, elimina la causa ostativa al predetto regime del possesso di una partecipazione con i requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87 del Tuir e stabilisce che, in capo alla srl, gli utili di cui all’art. 89 e le plusvalenze di cui all’art. 87 concorrono a formare il reddito nella misura del 40 per cento. In sostanza, la srl viene, a questi effetti, equiparata ad una società di persone. La disposizione corregge una evidente distorsione del sistema per cui una persona fisica otteneva un regime di favore per il solo fatto di detenere la partecipazione non direttamente ma tramite una srl che opta per la trasparenza fiscale.

IRES.OPERE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE

Le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale possono essere svalutate ai fini fiscali per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, del 2 per cento per lavori eseguiti in Italia o del 4 per cento per quelli eseguiti all’estero. Si abolisce la possibilità di effettuare tale svalutazione con rilevanza fiscale.

IRES. REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO

Con l’interpretazione autentica proposta in questa norma si chiarisce che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta - secondo le disposizioni dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR - il prestatore di lavoro all’estero fruisce, per le imposte pagate all’estero, di un credito d’imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto articolo 51, comma 8-bis.

IRPEF. DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI E INDEDUCIBILITA’ TRIBUTI IN CASO SOSPENSIONE DEI TERMINI PER CALAMITA’ NATURALI

La norma è volta a chiarire la disciplina tributaria dei contributi il cui versamento è sospeso in conseguenza di calamità naturali. In particolare, è diretta ad evitare il rischio "del doppio beneficio di non concorrenza alla base imponibile nell’anno di sospensione e di deduzione nell’anno di pagamento del contributo. La norma transitoria, in modo speculare, vuole invece evitare la doppia penalizzazione per chi non ha dedotto il contributo nel periodo d’imposta di sospensione.

Altre misure fiscali

ESCLUSIONE DELLA NO-TAX AREA PER I NON RESIDENTI. Art…

Oggi la no-tax area si applica anche ai redditi di contribuenti non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia. Ciò non appare coerente con la finalità della "no-tax area", volta ad escludere da tassazione un importo minimo vitale. Tale beneficio, infatti, ha senso per i residenti che sono assoggettati a tassazione per tutti i loro redditi ovunque prodotti e non per i non residenti che assoggettano a tassazione in Italia, in linea generale, solo i redditi prodotti in Italia mentre assoggettano a tassazione il loro redditi complessivo nel paese di residenza. Inoltre viene esclusa per i non residenti l’applicazione delle deduzioni per oneri di famiglia

IRPEF. INCENTIVAZIONE PER L’ESODO. Art..

La norma dispone l’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuitr, che agevola ai fini dell’Irpef le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l’esodo. Ciò anche per eliminare alcuni profili di incompatibilità con la normativa comunitaria già segnalati dalla Corte di Giustizia europea.

IRPEF. REDDITI DIVERSI. OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PERMETTERE. Art..

La modifica proposta mira a rendere applicabile la ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, anche ai compensi che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l, del TUIR, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La previsione uniforma le modalità di tassazione dei redditi in questione a quelle previste per altri tipi di redditi allorché i compensi sono erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

L’applicazione della ritenuta consente, inoltre, l’anticipo della tassazione al momento dell’erogazione dei compensi stessi rispetto al sistema attuale che ne prevede la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

IRPEF STOCK OPTION. Art.

Le stock option vengono sottoposte a tassazione ordinaria - quale reddito di lavoro dipendente – per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

IRPEF. PERDITE DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESE MINORI. Art…

La riformulazione dell’art. 8 del TUIR prevede che le perdite di autonomi e imprese minori siano portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta e che le eventuali eccedenze siano scomputate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto.

Le perdite derivanti da redditi d’impresa e di lavoro autonomo prodotti in forma associata, attraverso le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, nome collettivo, accomandita semplice, società semplici nonché quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni, sono imputate ai singoli soci i quali potranno dedurle nell’esercizio in cui sono realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano

IRPEF. CAMPIONE D’ITALIA. Art…

L’articolo 188 del TUIR stabilisce, al comma 1, che "ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio".

Questo sistema di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di quanti risiedono nel comune di Campione d'Italia e, nel territorio del medesimo comune, producono il proprio reddito in franchi svizzeri, è basato sull'utilizzo di un tasso di cambio convenzionale per la conversione dei redditi in euro. Venne introdotto per perequare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini campionesi, tenuto conto che questi ultimi, operando in un contesto economico sostanzialmente assimilabile a quello svizzero - caratterizzato dall'utilizzo del franco svizzero e dal costo della vita superiore a quello registrato in Italia - sarebbero stati penalizzati dalla conversione dei redditi in lire secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 9 del TUIR. Ora però la distanza fra il costo della vita in Svizzera ed in Italia, pure esistente all’epoca in cui è stato previsto il beneficio, è sostanzialmente venuta meno. Inoltre, anche fra le diverse città italiane vi sono rilevanti differenze di costo della vita. E in alcune si avvicina o supera quello di Campione.

La schema di norma prevede quindi di eliminare questa eccezione relativa solo ai cittadini di Campione, tanto più che il DM 27 ottobre 2005, per il triennio 2005 – 2007, ha fissato il tasso in euro a 0,40515 per ogni franco svizzero, mentre oggi il franco svizzero è quotato a 1,550 euro.

IRPEF. PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI IMMOBILI OGGETTO DI DONAZIONE. ART…

In base alla normativa vigente, la plusvalenza realizzata in occasione della vendita di immobili pervenuti attraverso una donazione non è imponibile. La norma che assoggetta a tassazione la plusvalenza di realizzo di immobili acquistati nel quinquennio può essere elusa, pertanto, effettuando una preventiva donazione.

Per contrastare questa elusione, la disposizione proposta uniforma il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello in cui l’acquisizione è avvenuta per donazione, beninteso a condizione che il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorra non dalla data dell’acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. Anche per il costo iniziale si fa riferimento a quello sostenuto dal donante.

IRES. RIPORTO PERDITE NELLA TRASPARENZA FISCALE. Art…

L’obiettivo di questa modifica è di introdurre un limite all’utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, conformemente a quanto previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale. Attualmente, infatti, a differenza di quanto avviene nel consolidato, la società partecipante che ha esercitato l’opzione per la trasparenza ha la possibilità di utilizzare le perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per compensare i redditi che le vengono imputati dalle società partecipate. La modifica evita il verificarsi di fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le partecipazioni detenute dal socio per poter accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a compensare le perdite pregresse maturate dallo stesso con i redditi delle partecipate, aggirando il disposto dell’articolo 118, comma 2, del TUIR.

IRES. PERDITE ILLIMITATAMENTE RIPORTABILI. Art.

La norma propone al comma 1, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il 2006, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), la modifica del comma 2 dell’articolo 84 T.U.I.R.. In particolare, viene specificato che l’insorgenza nei primi tre esercizi di imposta di perdite illimitatamente riportabili può avere luogo: 1) esclusivamente dalla data di costituzione della società stessa, con esclusione quindi di eventuali operazioni straordinarie e 2) a condizione che si riferiscano ad una "nuova" attività produttiva, con esclusione quindi di altre modifiche che non incidano sulla effettiva attività svolta. .

IRES. MINUSVALENZE DERIVANTI DALL’ASSEGNAZIONE AI SOCI. Art…

La norma è finalizzata a rendere indeducibili le minusvalenze in caso di assegnazione ai soci di beni o di destinazione a finalità estranee.

IVA. INDIVIDUAZIONE DI PRODOTTI PER I QUALI SI APPLICA L’ALIQUOTA ORDINARIA. Art…

Si riportano ad aliquota ordinaria alcuni beni ritenuti non più meritevoli di agevolazione con aliquota al 10 per cento. Tra i beni da lasciare al 10 per cento si segnalano, per esigenze di sistematicità, quelli relativi al settore dell’edilizia.

Tra i beni che passano all’aliquota ordinaria vi sono, per esigenze di semplificazione e per evitare che per gli stessi prodotti valgano aliquote diverse a seconda della confezione, alcuni prodotti dolciari; i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici; i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli. Infine si propone di lasciare l’aliquota del 10 per cento ai servizi di fornitura di calore-energia per uso domestico, derivante da l’utilizzo di fonti rinnovabili.

GIOCHI

Le norme relative ai giochi prevedono interventi di contrasto contro il gioco illecito, contro l’evasione e l’elusione fiscale, oltre a interventi di ammodernamento e di riorganizzazione del settore, in linea con quanto previsto dalla normativa europea.

DOGANE.

La norma prevede che l’Agenzia delle Dogane possa procedere alla acquisizione dei dati, ai documenti di trasporto, assicurazione, nolo, e ogni altro elemento destinato a formare il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o Iva ed in transito. L’Agenzia applica le sanzioni amministrative previste qualora gli interpellati non ottemperino alla richiesta di informazioni da parte della stessa Agenzia.

Questi poteri sono decisivi per la lotta alle frodi e in particolare alla sottofatturazione dei valori imponibili delle merci al momento delle importazioni.

Norme di sostegno fiscale e di semplificazione

IRES. AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI.

Questa norma aumenta il limite di deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei nuovi brevetti industriali, dei processi e know how, per incentivare gli investimenti in nuove tecnologie.

IRES. SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE.

Queste spese vengono inserite tra quelle per le quali è consentita l’attivazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili, che consente di agevolare spese che appaiono meritevoli di un trattamento più favorevole dell’attuale in quanto finalizzate ad assicurare una maggiore competitività delle imprese.

IVA. ESCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITA’ TRIBUTARIA DEI SOGGETTI MINIMI.

Prevedere, quale regime naturale per gli imprenditori individuali, commerciali e agricoli, per le società semplici in agricoltura e per gli esercenti arti e professioni, con volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro, l’esclusione dal campo di applicazione IVA per le operazioni effettuate, con possibilità di optare per il regime normale.

L’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva semplifica in modo radicale le procedure per i soggetti coinvolti, in quanto non dovranno più tenere libri contabili, ma solo mantenere le fatture.

A beneficio degli esclusi è previsto il tutoraggio degli uffici.

Per coloro che sceglieranno il regime normale è previsto invece il monitoraggio da parte degli uffici.

Le Imposte sui redditi sono da applicare nei modi ordinari

IVA. APERTURA DELLE PARTITE.

La norma prevede che prima di concedere l’apertura di una nuova partita Iva gli uffici finanziari debbano concludere il previsto screening sul contribuente che l’ha richiesta. Oggi lo screening viene compiuto solo dopo aver concesso il numero di partita Iva al contribuente che ne ha fatto domanda.

Anticipare la verifica, sull’esempio di quanto avviene in Gran Bretagna, consentirà di evitare un’eccessiva crescita del numero delle partite Iva, al di là delle esigenze fisiologiche dell’economia.

Gli uffici dovranno concludere l’esame in tempi stretti. E qualora l’esito fosse negativo potranno fare ulteriori approfondimenti per decidere se si può rispondere in modo positivo alle richieste del contribuente.

E’ previsto che in caso di comprovata urgenza si possa ottenere un numero di partita Iva provvisorio.

IRPEF. TFR.

Viene previsto un termine più lungo (dagli attuali tre a quattro anni) per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti. La norma tiene conto della complessità nella determinazione dell’imposta dovuta, per la quale l’amministrazione finanziaria deve avere notizie precise dalle aziende sostitute di imposta. Inoltre si prevede che non vengano considerati crediti o addebiti inferiori a 100 euro.

ICI – UNIFICAZIONE DICHIARAZIONE E VERSAMENTI. Art

Viene soppresso l’obbligo della dichiarazione Ici (restano le comunicazioni per le agevolazioni). E’ invece previsto che i contribuenti Ici liquidino l’imposta nella dichiarazione UNICO o 730 (Con provvedimento Direttore Agenzia entrate, previa intesa con Conferenza, sono stabiliti le modalità e i termini per la progressiva attuazione delle disposizioni).

Viene introdotto l’obbligo per l’Agenzia del Territorio di trasmettere (in tempo reale) i dati delle variazioni oggettive e soggettive ai Comuni. 

 

la repubblica

CRONACA IL COMMENTO
I nemici irriducibili della società aperta

DI MASSIMO GIANNINI
La "marcia su Roma" dei tassisti è un capitolo interessante e illuminante della biografia della nazione. Lo è dal punto di vista etico e politico. Ormai da tre giorni i tassisti italiani sono diventati come i camioneros cileni. Scioperi spontanei e blocchi stradali. Aggressioni inopinate, slogan violenti e striscioni inqualificabili davanti a Palazzo Chigi. "Saremo il vostro Iraq", minacciano i duri di tassametro selvaggio. Poco senso di responsabilità verso gli italiani che, in città, ci stanno perdendo tempo e denaro. Nessun senso di solidarietà verso i nostri soldati che, in Iraq, ci hanno perso addirittura la vita.

Sul piano etico, chiunque lavori ha il diritto pieno e incontestabile di difendere i propri interessi. Qui non c'entra la tessera di partito, ma conta solo l'esercizio della democrazia. Ma questo è il punto. La democrazia non nega, contempla il conflitto (anche se Fausto Bertinotti, almeno nella sua nuova veste di presidente della Camera, farebbe bene a non compiacersene troppo). Purché il dispiegarsi del conflitto avvenga secondo le regole, e la difesa di un interesse soggettivo non si traduca in un danno intollerabile per l'interesse collettivo.

Questo confine, nella protesta dei tassisti, è stato abbondantemente superato. Lo dimostrano i fatti di cronaca, che evidenziano un palese snaturamento del "servizio pubblico" di cui i tassisti sono gestori a tutti gli effetti. Lo conferma la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero, che ha giudicato "illegittime" le agitazioni di questi giorni, poiché implicano "il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente alla libertà individuale".

Sotto questo profilo, che ovviamente è anche giuridico, i tassisti sono come i piloti o i controllori di volo. Come gli infermieri o i metalmeccanici. Sul piano politico, non si può quindi non approvare la linea di fermezza adottata dal governo. E qui la vicenda segnala un apprezzabile cambio di orizzonte culturale dentro il centrosinistra.

La tattica di Prodi che dice "non ci faremo condizionare" va coniugata alla strategia di Bersani che afferma "senza furore ideologico, ma vogliamo far passare il principio che cambiare si può". Il decreto sulle liberalizzazioni appena varato dall'esecutivo, pur con i suoi limiti, configura concretamente e simbolicamente una vera "svolta liberale".

Inconsueta, per la sinistra. Eppure, autenticamente "di sinistra". Per la prima volta, assurge al centro dell'arena economica il vero "soggetto debole" del sistema, che non è il lavoratore autonomo asserragliato nella trincea della corporazione di riferimento, ma è l'inerme "cittadino-consumatore". Non è (o non è soltanto) "ceto medio". È invece un ceto indistinto e trasversale. Che nella società globale e low cost comincia ad avere coscienza di sé. Accenna a pretendere tutela. Inizia ad esigere rappresentanza.

Se la sinistra post-operaia lo eleva finalmente a "classe", compie una grande rivoluzione identitaria. Anche a costo di qualche strappo sociale. Anche a costo di un cortocircuito nella tradizionale cinghia di trasmissione del consenso, senza il quale non c'è mai un avanzamento della società verso la modernizzazione.

In questo sclerotizzato Sistema-Paese, che ci costa 22 miliardi di euro all'anno in termini di mancata deregulation, ci sarà sempre qualcuno (piccola lobby o Potere Forte, ordine professionale o sindacato confederale) pronto a spiegare al governo di turno che qualunque modifica del suo status quo è un maleficio. Ma perché questa rivoluzione sia compiuta, è non solo opportuno, ma assolutamente necessario che lo stesso approccio (questo sì, concretamente riformatore e riformista) sia adottato anche verso gli altri settori "critici" del caso italiano.

Quelli che indica lo stesso Bersani: monopoli elettrici, energetici o telefonici, e soprattutto "pubblico impiego e spesa pubblica". Questo chiama in causa Confindustria da una parte, Cgil-Cisl-Uil dall'altra. Interessi ben più corposi di quelli coinvolti dalla liberalizzazione dei taxi, delle farmacie o degli avvocati. Questi ultimi, come ricorda Luca Ricolfi, rappresentano 1 elettore ogni 1.000. i primi, tra imprese e sindacati confederali, ne esprimono all'incirca 350 ogni 1.000. Buona parte della constituency politico-elettorale dell'Unione.

Una riflessione, uguale e contraria, si impone per il centrodestra. La mediazione di Alemanno (comunque accolto dai rivoltosi romani al grido di "duce, duce") ha prodotto il risultato apprezzabile di far recedere dalla protesta cilena almeno alcune sigle sindacali. Ma per il resto (nel silenzio imbarazzato dei liberisti alle vongole di Forza Italia) An brilla per demagogia e disinvoltura. Gianfranco Fini condanna le violenze più estreme, ma poi aggiunge che "bisogna comprendere l'esasperazione di chi lavora".

Ma cosa c'è da comprendere, in chi insulta Fassino in fila al check in dell'aeroporto di Torino, o in chi sputa sulla macchina di Mussi, urlando in tutti e due i casi "comunista"? Cosa c'è da comprendere, in chi spacca il tassametro di un collega, o in chi sfascia i vetri dell'auto "Noleggio con conducente", gridando in tutti e due i casi "crumiro bastardo"? L'indulgenza del leader di An, verso la piazza tassista che agita fiamme tricolori e teschi bianchi in campo nero, è inquietante.

Quasi parlasse di "camerati che sbagliano". C'è un riflesso pavloviano in questa destra, che nonostante tutti i lavacri di Fiuggi e tutte le "svolte" vere o presunte, non riesce mai ad uscire dal perimetro della sua angusta rappresentanza sociale e della sua inaridita radice culturale. Viene da chiedersi quale sia la natura di questa destra, che ancora una volta (come già fece nel 2000) cavalca la protesta sudamericana. Altro che "destra liberale".

Altro che Luigi Einaudi o Karl Popper, acquisizioni recenti del diorama finiano. Qui torniamo a Starace, e arriviamo a Peron. Un partito-corporazione dentro e contro lo Stato, che attinge al passatismo fascista e lo rinverdisce per banale cinismo propagandista.
La destra dovrebbe rileggersi Adam Smith. "Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio e del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse", scriveva nella Ricchezza delle Nazioni.

Oggi nessuno si aspetta corse gratuite dai tassisti né cause gratis dagli avvocati. Ma quando aggrediscono un ministro o paralizzano una città, ci si chiede quale sia la "mano invisibile" che li guida. Probabilmente quella dell'egoismo sociale e oligopolistico, che li spinge a difendere comunque, senza se e senza ma, l'interesse particolare della corporazione. Non certo quella della società aperta e del libero mercato che, come insegnava lo stesso Smith, consentiva alle categorie produttive di promuovere comunque, anche "senza saperlo e senza volerlo, l'interesse generale della società".

(6 luglio 2006)

LA VOCE.INFO

03-07-2006
Un decreto al microscopio
Angelo Baglioni
Andrea Boitani
Daniela Marchesi
Professioni, farmaci e concorrenza dopo il decreto Bersani, di Daniela Marchesi

Gli strumenti scelti dal decreto Bersani per incrementare la concorrenza nei settori che interessano gli ordini professionali direttamente (ad esempio, architetti, ingegneri, avvocati), o indirettamente (come nel caso dei farmacisti) si articolano essenzialmente su tre leve: fornire i presupposti per un ribasso dei prezzi, rendere le offerte di maggiore economicità il più possibile pubbliche e, al contempo, introdurre incentivi di comportamento, o forme di controllo, che evitino che la concorrenza sui prezzi si traduca, nei fatti, in un peggioramento del servizio offerto al consumatore.
La scelta degli strumenti e dei pesi e contrappesi è eccellente, però la sua applicazione nel dettato normativo in molti casi non è ben mirata e per risultare davvero efficace necessiterebbe di alcune integrazioni.


Ribasso dei prezzi


Nel caso delle libere professioni il ribasso dei prezzi viene perseguito attraverso l’eliminazione delle tariffe obbligatorie minime o fisse.
Per i farmaci lo strumento scelto è quello di ampliare il numero dei soggetti che possono vendere i medicinali che non richiedono la prescrizione medica: da oggi anche i supermercati potranno offrirli.
Venir meno delle tariffe minime da un lato, apertura a grandi e numerosi esercenti dall’altro, dovrebbero inserire maggiore concorrenza in questi settori, i nuovi entranti avrebbero la possibilità di proporsi offrendo sconti e il risultato sarebbe quello di un generale ribasso dei prezzi.


Politica della diffusione dell’informazione riguardo sconti e prezzi più convenienti


Sia per i servizi offerti dai liberi professionisti, che per i farmaci la via seguita è quella della pubblicità: ai professionisti viene consentito di pubblicizzare qualità e prezzi dei servizi che offrono, a supermercati e farmacie viene espressamente richiesto di rendere chiare ed evidenti al pubblico le offerte di sconto.


Strumenti di salvaguardia della qualità del servizio offerto


Il problema fondamentale che si pone nell’incentivare una politica di ribasso dei prezzi in questi settori è quello di scongiurare che la concorrenza porti a prezzi più bassi a detrimento della qualità del servizio. Infatti, tutti questi servizi sono caratterizzati dalla presenza di una consistente asimmetria informativa tra chi li offre e chi li compra. Chi si fa costruire un’abitazione raramente è in grado di capire se la tal perizia sul terreno è davvero utile, quanto tempo richieda effettivamente un collaudo e come vada fatto e così via. Analogamente chi si fa difendere in un processo non sa se scambiare un cospicuo numero di memorie con la controparte è importante o meno per il risultato che desidera ottenere. Anche chi deve acquistare un medicinale da banco non sempre sa valutare solo sulla base del foglietto illustrativo se due medicinali sono assolutamente analoghi per risolvere i suo problema.
La conseguenza è che non si riesce facilmente a capire se lo sconto è reale, oppure no, perché poco si comprende di ciò che si sta acquistando.
Per evitare il più possibile che il professionista offra contro lo sconto un servizio scadente, nel decreto Bersani si offre la possibilità di introdurre per i servizi offerti da ogni categoria professionale regole che consentano di vincolare il pagamento (e la sua entità) al risultato. Nel caso degli avvocati si apre la possibilità di inserire le contingency fee: clausole, ampiamente diffuse negli Stati Uniti, che subordinano il pagamento della parcella dell’avvocato all’evenienza che si vinca la causa e che ne legano l’importo a quanto il cliente ottiene dalla controparte a seguito della sentenza, ad esempio in risarcimento.
Tali accordi sarebbero degli utili correttivi perché agganciano l’onorario al buon esito della prestazione e dunque disincentivano il professionista dall’offrire servizi modesti per abbagliare il cliente con prezzi particolarmente bassi. In altri termini consentono di aggirare il problema dell’asimmetria informativa tra cliente e offerente.
Per evitare che il consumatore sia disorientato nell’acquisto di medicinali il decreto impone che a venderli, anche nei supermercati, sia sempre e comunque un farmacista, il cui ruolo è quello di spiegare funzioni ed effetti dei diversi farmaci e perciò di orientare il consumatore nell’acquisto.


I limiti di questo sistema di pesi e contrappesi


Perché tutto questo sistema produca i suoi risultati è necessario che la formula di determinazione dell’onorario del professionista sia a forfait. Se invece è a tempo, o a prestazione, il sistema non produce gli effetti virtuosi desiderati. Infatti se, come accade ad esempio nel caso degli avvocati, la parcella è il risultato della somma di moltissime singole tariffe applicate per altrettante singole prestazioni offerte al cliente, che fanno tutte parte dello svolgimento di una stessa causa (memorie, studio della causa, conclusioni eccetera), eliminare i minimi non equivale a produrre parcelle più basse, né consentire la pubblicità aiuta il cliente a essere meglio informato: paradossalmente un avvocato che fa sconti può finire per chiedere un onorario più alto di uno che non ne fa, dipende da quanto complica la causa (e perciò da quanto moltiplica il numero delle prestazioni necessarie). Con questa tipologia anche il correttivo del pagamento legato al risultato può funzionare poco, perché serve a evitare un uso troppo ridotto degli strumenti necessari al raggiungimento del risultato, mentre in questo caso il problema è diametralmente opposto: l’eventuale, e inutile, sovraccarico di strumenti impiegati, volto ad alzare il può possibile la parcella a dispetto di un dichiarato sconto sulle singole tariffe.
Attualmente, le formule di determinazione dell’onorario per le diverse tipologie di professionisti sono le più varie, addirittura nell’ambito di una stessa professione ve ne possono essere diverse a seconda del tipo di attività, e le tariffe a orario e a prestazione, cioè quelle per le quali il decreto è inefficace, sono largamente impiegate.
Sarebbe pertanto di fondamentale importanza che in sede di conversione del decreto si imponesse che tutte le tariffe siano a forfait.

Nel caso della vendita dei farmaci, il punto debole è nel continuare ad agganciare la distribuzione a luoghi fisici, invece che alla professionalità del soggetto che deve servire l’utente. Si sono aggiunti i supermercati alle farmacie, ma l’efficienza imporrebbe che se il farmacista è l’elemento fondamentale per assicurare l’informazione e la razionalità dell’acquisto, sia a lui consentito di aprire un punto vendita dove vuole, e non l’inverso, come ora viene stabilito. I costi imposti al supermercato per poter offrire farmaci dotandosi di un farmacista e predisponendo, come richiesto, una sezione del negozio separata e appositamente dedicata a questi prodotti, sono tali che solo agli esercizi di grandi dimensioni sarà possibile sfruttare questa opportunità. Cioè a quelli che di norma si trovano fuori dai centri cittadini, e dunque non sono facilmente raggiungibili al bisogno. E i medicinali da banco in genere non si comprano in anticipo, per farne scorta.
Il costo politico sarebbe alto, ma se si vogliono preservare tutti e tre gli obiettivi indicati, la soluzione è liberalizzare le licenze e dare la possibilità a ogni farmacista di aprire dove crede un punto vendita.
Diversamente, si deve sacrificare uno dei tre obiettivi: o il ribasso dei prezzi, conservando l’esclusiva alle farmacie. O il contenimento delle asimmetrie informative, consentendo la vendita ai supermercati, ma senza imporre la presenza del farmacista. O l’effettività del servizio, scegliendo la soluzione, adottata dal decreto, di consentire di fatto solo ai grandi supermercati di vendere, ma assumendo un farmacista.
 

03-07-2006
Questione di metodo
Roberto Perotti


"Non siamo stati consultati": è il lamento quasi unanime dei dirigenti delle categorie (farmacisti, assicuratori, avvocati, tassisti…) toccate dal decreto Bersani. Al di là dei contenuti, è il metodo che rappresenta la vera, piacevole sorpresa del provvedimento: il governo che era nato sbandierando il ritorno della concertazione ha esordito con il suo opposto. I tavoli di quindici metri per lato con decine di ministri, sindacalisti, imprenditori, e rappresentanti delle professioni, più altre decine di assistenti assiepati lungo i muri, sono un’indicazione certa che nessun provvedimento incisivo uscirà da quel confronto. Per questo provvedimento il governo sembra aver scelto una strada diversa, e i risultati si vedono.
Vendere i farmaci da banco nei supermercati o abolire il divieto di pubblicità per gli studi legali non aumenterà istantaneamente il tasso di crescita del PIL italiano. Ma da qualche parte si deve iniziare, ed è giusto riconoscere che questo provvedimento va al di là di ogni aspettativa; soprattutto, è difficile sottovalutare il suo enorme valore simbolico.

Le riforme e il consenso

Le riforme incisive possono essere fatte ricercando il consenso e l’unanimità a tutti i costi, oppure tagliando il nodo gordiano degli interessi corporativi. I governi deboli o incompetenti privilegiano il primo metodo, quasi sempre invocando l’argomento della "sensibilità sociale", che in realtà maschera semplicemente la propria incapacità di agire. Ma quando si ha a che fare con incrostazioni corporative medievali quali l’ereditarietà delle farmacie o i balzelli dei notai su innocue transazioni private, la concertazione non porta da nessuna parte: farmacisti e notai non hanno nulla da offrire in cambio della difesa dei propri privilegi.
In questa occasione, il ministro Bersani sembra averlo capito, al contrario del governo Berlusconi che in questo campo ha pochi risultati da esibire, perché non ha saputo né voluto liberarsi dai veti incrociati delle lobby professionistiche. Il miglior tributo al pacchetto Bersani è l’amaro commento dell’ex sottosegretario al Tesoro Giuseppe Vegas: "Un governo liberale come il nostro doveva incidere molto di più in materia".

Dove ha fallito Berlusconi

Ovviamente le riforme, se efficaci, hanno un costo politico: l’ostracismo delle categorie riformate. Ma ci si dimentica troppo spesso che hanno anche un beneficio: l’apprezzamento dei cittadini in quanto consumatori. Poche migliaia di voti di farmacisti e tassisti contro centinaia di migliaia di voti di consumatori.
Ma per essere presi sul serio e guadagnarsi il rispetto (e i voti) dell’elettorato, è fondamentale dimostrare di non avere alcun timore reverenziale per certe categorie. È qui che ha fallito clamorosamente il governo Berlusconi. Esso esordì, e giustamente, cercando di intaccare i privilegi e le incrostazioni del mercato del lavoro; ma si fermò lì, e sindacati e opposizione ebbero buon gioco nell’accusare il governo di attuare riforme a senso unico.

Ora i sindacati, e tutti gli altri

Ovviamente, da questo punto di vista il pacchetto Bersani è solo un primo passo. Il nuovo governo ha dimostrato di sapere intaccare gli interessi di certe lobby professionali. Ora deve dimostrare di sapersi smarcare dalla propria lobby interna, i sindacati, che finora hanno di fatto impedito una qualsiasi discussione seria su politica fiscale, pensioni, mercato del lavoro e politiche del Mezzogiorno. Da Confindustria, per esempio affrontando l’ argomento dei tantissimi sussidi alle imprese, quasi tutti inutili o dannosi, che si sono accumulati nel corso degli anni senza alcuna ratio apparente. Infine, da altre categorie professionali, quali giornalisti, professori universitari e piloti dell’Alitalia, finora risparmiate da tutti i governi.
Ovviamente, questa parte dell’azione governativa sarà molto più difficile: gli imprenditori sono potenti; i giornalisti scrivono sui quotidiani e invitano i politici in TV; i professori universitari influenzano milioni di giovani; i sindacati rappresentano molti più voti che farmacisti e società di assicurazione, e hanno già occupato molti posti di potere. Ma solo affrontandoli tutti insieme si può sperare di mostrare agli elettori che l’intento non è punire certe categorie, ma favorire tutti i cittadini in quanto consumatori.
Ed è una leggenda che affrontare i sindacati sia sempre e comunque un suicidio politico. La reazione sindacale fece cadere il governo Juppé, ma il governo Thatcher sopravvisse e anzi, nel lungo periodo, guadagnò popolarità; e in California il governatore Schwarzenegger ha buone probabilità di essere rieletto dopo aver affrontato i potentissimi sindacati pubblici.
In ogni caso, senza un’ulteriore azione a tutto campo un’iniziativa pur grandemente meritoria come il pacchetto Bersani rimarrà troppo isolata per incidere effettivamente. Ed esattamente come già successe al governo precedente, essa rischia di trasformarsi in un boomerang politico, fornendo argomenti a chi ora accusa questo governo di essersi mosso solo con intenti punitivi verso certe categorie.









Postato il Sabato, 01 luglio 2006 ore 08:51:31 CEST di Salvatore Ravida
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