Roma, 17 dicembre 2009
Oggetto: D.M. 82 del 29/09/2009 - Priorità nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale assente: convocazione degli aspiranti docenti dagli elenchi prioritari.
Con riferimento alla nota prot. 18638 del 4 dicembre 2009, si comunica che la funzione in oggetto è attualmente disponibile alle istituzioni scolastiche.
La funzione consente, oltre all’accettazione della nomina, per la quale è previsto che la scuola comunichi il servizio tramite le apposite funzioni presenti nell’area dei contratti a tempo determinato, di comunicare le seguenti operazioni:
1 rinuncia;
2 mancata presa di servizio;
3 abbandono.
Le situazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 producono effetti sanzionatori (impossibilità di stipulare ulteriori contratti dalla fascia prioritaria per tutte le graduatorie comprese nell’elenco prioritario), mentre sono senza effetti e quindi la sanzione non si applica, nei casi previsti dall’art. 5, commi 3 e 4 del DM 82/09, o dall’art. 8 commi 2 e 3 del Regolamento sul conferimento delle supplenze (D.M. 131/07), ovvero nei casi specificati dall’ultimo capoverso del punto 4) della nota prot. n. 19212 del 17 dicembre 2009.
Qualora l’aspirante, al momento della convocazione, dichiari di aver accettato un corso attivato con fondi regionali, la scuola dovrà comunicare una rinuncia senza effetti, che potrà essere consultata dall’interrogazione storico al fine di evitare la successiva convocazione da parte di altre scuole. Pertanto in caso di convocazione di un nuovo aspirante ciascuna scuola dovrà, in assenza di un servizio attivo, consultare anche gli eventi associati all’aspirante docente per assicurarsi che questi non abbia già accettato un corso attivato con fondi regionali.
Si ricorda infatti che il DM 82/09 prevede l’incompatibilità fra le due procedure.
La funzione è stata realizzata del tutto disgiunta da quella già realizzata ai fini della convocazione dalla graduatorie di prima, seconda e terza fascia, in quanto i meccanismi delle sanzioni sono diverse nei due casi. Per quest’ultima continuano ad essere valide le regole previste dal citato Regolamento sul conferimento supplenze e dal D.M. 56 del 28 maggio 2009.
Si ricorda che il manuale utente è, come di consueto, disponibile sul portale SIDI nell’ambito del Reclutamento
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Oggetto: D.M. 82 del 29/09/2009 - Priorità nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale assente: convocazione degli aspiranti docenti dagli elenchi prioritari.
Con riferimento alla nota prot. 18638 del 4 dicembre 2009, si comunica che la funzione in oggetto è attualmente disponibile alle istituzioni scolastiche.
La funzione consente, oltre all’accettazione della nomina, per la quale è previsto che la scuola comunichi il servizio tramite le apposite funzioni presenti nell’area dei contratti a tempo determinato, di comunicare le seguenti operazioni:
1 rinuncia;
2 mancata presa di servizio;
3 abbandono.
Le situazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 producono effetti sanzionatori (impossibilità di stipulare ulteriori contratti dalla fascia prioritaria per tutte le graduatorie comprese nell’elenco prioritario), mentre sono senza effetti e quindi la sanzione non si applica, nei casi previsti dall’art. 5, commi 3 e 4 del DM 82/09, o dall’art. 8 commi 2 e 3 del Regolamento sul conferimento delle supplenze (D.M. 131/07), ovvero nei casi specificati dall’ultimo capoverso del punto 4) della nota prot. n. 19212 del 17 dicembre 2009.
Qualora l’aspirante, al momento della convocazione, dichiari di aver accettato un corso attivato con fondi regionali, la scuola dovrà comunicare una rinuncia senza effetti, che potrà essere consultata dall’interrogazione storico al fine di evitare la successiva convocazione da parte di altre scuole. Pertanto in caso di convocazione di un nuovo aspirante ciascuna scuola dovrà, in assenza di un servizio attivo, consultare anche gli eventi associati all’aspirante docente per assicurarsi che questi non abbia già accettato un corso attivato con fondi regionali.
Si ricorda infatti che il DM 82/09 prevede l’incompatibilità fra le due procedure.
La funzione è stata realizzata del tutto disgiunta da quella già realizzata ai fini della convocazione dalla graduatorie di prima, seconda e terza fascia, in quanto i meccanismi delle sanzioni sono diverse nei due casi. Per quest’ultima continuano ad essere valide le regole previste dal citato Regolamento sul conferimento supplenze e dal D.M. 56 del 28 maggio 2009.
Si ricorda che il manuale utente è, come di consueto, disponibile sul portale SIDI nell’ambito del Reclutamento
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta