PENSIONAMENTI SCUOLA 2010
da Sportello Pensioni, 19.12.2009
Con un inspiegabile ritardo sono state emanate le norme per i pensionamenti 2010. La scadenza dei termini per presentare o ritirare la domanda è stata fissata al :
16 gennaio 2010.
Si resta sorpresi da quanto si apprende nella circolare ministeriale che recita: "... per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.”
A nostro avviso questa affermazione è incompleta ed è parzialmente in contrasto con l’applicazione della normativa recepita dall’INPDAP e dall’INPS e chiaramente spiegata nella circolare INPDAP n. 7 del 13/5/08.
Si cita quanto affermato a pag. 4 della circolare INPDAP:
“Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all’anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un’età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni.
Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l’anno considerato senza operare alcun arrotondamento.”
Quindi secondo le disposizioni impartite dall'INPDAP, il requisito minimo è di anni 59 di età e di anni 35 di anzianità, ai quali requisiti si deve aggiungere quello di quota 95, ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni.
E’ un concetto ben diverso da quanto sommariamente indicato nella circolare ministeriale. Infatti si può andare in pensione anche con 35 anni di anzianità se si raggiunge quota 95, mentre l'affermazione della circolare sembrerebbe escluderlo.
Si matura il diritto se, al 31 dicembre 2010, si possono, ad esempio, vantare i seguenti requisiti:
età: anni 59 e mesi 8
anzianità: anni 35 e mesi 4
Quindi con i 59 anni non è tassativo il requisito dei 36 anni di contribuzione, se si raggiunge quota 95 ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni.
Questo è il criterio applicato dall’INPDAP e dall’INPS dal 1/7/2009.
da Sportello Pensioni, 19.12.2009
Con un inspiegabile ritardo sono state emanate le norme per i pensionamenti 2010. La scadenza dei termini per presentare o ritirare la domanda è stata fissata al :
16 gennaio 2010.
Si resta sorpresi da quanto si apprende nella circolare ministeriale che recita: "... per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.”
A nostro avviso questa affermazione è incompleta ed è parzialmente in contrasto con l’applicazione della normativa recepita dall’INPDAP e dall’INPS e chiaramente spiegata nella circolare INPDAP n. 7 del 13/5/08.
Si cita quanto affermato a pag. 4 della circolare INPDAP:
“Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all’anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un’età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni.
Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l’anno considerato senza operare alcun arrotondamento.”
Quindi secondo le disposizioni impartite dall'INPDAP, il requisito minimo è di anni 59 di età e di anni 35 di anzianità, ai quali requisiti si deve aggiungere quello di quota 95, ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni.
E’ un concetto ben diverso da quanto sommariamente indicato nella circolare ministeriale. Infatti si può andare in pensione anche con 35 anni di anzianità se si raggiunge quota 95, mentre l'affermazione della circolare sembrerebbe escluderlo.
Si matura il diritto se, al 31 dicembre 2010, si possono, ad esempio, vantare i seguenti requisiti:
età: anni 59 e mesi 8
anzianità: anni 35 e mesi 4
Quindi con i 59 anni non è tassativo il requisito dei 36 anni di contribuzione, se si raggiunge quota 95 ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni.
Questo è il criterio applicato dall’INPDAP e dall’INPS dal 1/7/2009.