- il Ministero è in attesa dell’autorizzazione all’avvio della procedura concorsuale richiesta dall’art. 39 della Legge n. 449/1997, per il reclutamento di 2.871 posti di dirigente scolastico;
- il concorso di cui trattasi si articola come segue:
- due prove scritte ed una prova orale;
- valutazione dei titoli con conseguente formulazione delle graduatorie generali di merito e nomina dei vincitori;
- svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione;
- le predette fasi procedurali sono precedute da una prova preselettiva;
- la Tabella riporta i titoli culturali e professionali relativi alla funzione dirigenziale, privilegiando, in coerenza con lo spirito del legislatore, quelli più specificamente connessi alla funzione dirigenziale scolastica. Massima valutazione è stata, infatti, prevista per i master di secondo livello inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico;
- per quanto riguarda i titoli professionali è stato dato rilievo a quelli connessi ad attività svolte all’interno dell’istituzione scolastica rispetto ad attività esterne;
- la valutazione degli incarichi è limitata ad un periodo di 5 anni.
Il CNPI ha reso il proprio parere nella seduta plenaria del 13 luglio u.s. trasmesso, in pari data, all’Amministrazione richiedente.
A questo punto debbono ritenersi concluse le fasi propedeutiche all’emanazione del Bando, legata esclusivamente alla previa autorizzazione del MEF, da tempo formalmente richiesta (e sollecitata) dal MIUR.
In ossequio a tali criteri, la struttura del Bando dovrebbe risultare essenzialmente la seguente, ricostruita anche alla luce dei precedenti Bandi le cui disposizioni non risultano abrogate dalle nuove norme:
- Indizione del concorso per esami e titoli i per il reclutamento, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, ciascuno dei quali comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Il Bando, dunque, rimane di competenza nazionale, mentre la gestione della procedura (salvo la definizione delle prove) viene affidata agli Uffici Scolastici Regionali;
- il numero dei posti messi a concorso è determinato in n. 2.871 posti complessivi che verranno ripartiti con apposita Tabella allegata al Bando, nelle varie Regioni in rapporto al numero delle istituzioni scolastiche, degli alunni e del personale;
- la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale cura l’organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi . Ciascun ’Ufficio Scolastico Regionale cura, inoltre, l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di formazione e tirocinio in collaborazione con l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica;
- al concorso è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola. Contestualmente all’emanazione del Bando l’Amministrazione diramerà una Circolare indicante la declaratoria puntuale dei titoli equiparati alla laurea magistrale e di quelli conseguiti in base al precedente ordinamento;
- il servizio effettivamente prestato è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Sono considerati validi ai fini dell’ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d’istituto ai sensi delle disposizioni vigenti;
- i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione;
- tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Ciascun ’Ufficio Scolastico Regionale può disporre l’esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale;
- la domanda di ammissione al concorso va inoltrata esclusivamente per via telematica, utilizzando un link ufficialmente creato e indicato dall’Amministrazione La domanda deve essere presentata (pena l’esclusione) in una sola regione a scelta del candidato;
- il candidato è, tenuto a indicare l’indirizzo e-mail presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del concorrente La commissione giudicatrice, in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso in ciascuna regione, è nominata con decreto del dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, art. 10 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 - serie generale - del 9 settembre 2008;
- al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne;
- la prova preselettiva, unica in tutto il territorio nazionale, si svolge nella stessa data ed è comunicata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento, tramite pubblicazione sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente . La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova oggettiva a carattere culturale e professionale (si tratta, verosimilmente, di quesiti a risposta multipla) La prova consiste in un congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale, ivi comprese quelle sull'uso, a livello avanzato, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100 e sono ammessi alle prove scritte tutti i candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a 80/100. L’esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito;
- alle prove concorsuali si accede mediante preselezione.
Il concorso si articola in:
1. due prove scritte, uniche in tutto il territorio nazionale, con svolgimento nella stessa data e una prova orale
2. valutazione dei titoli;
3. dopo la valutazione dei titoli vengono compilate e approvate le graduatorie generali di merito e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso
4. svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.
Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le seguenti tematiche afferenti
· i sistemi formativi e gli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, con particolare riferimento al rapporto tra le autonomie scolastiche e quelle territoriali e ai processi di riforme ordinamentali in atto;
· le modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riguardo alla gestione dei piani dell’offerta formativa;
· le aree giuridico-amministrativo-finanziaria, con particolare riferimento alla gestione integrata del piano dell’offerta formativa e del programma annuale;
· le tematiche dell’area pedagogica, con specifico riferimento ai processi di apprendimento, alla valutazione e all’uso dei nuovi linguaggi multimediali;
· l’area organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla integrazione interculturale e alle varie modalità di comunicazione istituzionale.
La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. Le prove scritte sono predisposte dal MIUR
Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando e accerta la preparazione professionale del candidato anche con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.
Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30;
- il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
- con provvedimento del dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito. Il decreto di approvazione delle graduatorie è pubblicato all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- i candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare un periodo di formazione e tirocinio.
I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine di graduatoria e sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. Coloro che rifiutano l’assegnazione sono depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite. Le sedi aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai vincitori di concorso in possesso del relativo titolo di specializzazione;
- il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici. La durata ed i contenuti delle attività formative sono indicati in un Allegato tecnico che è parte integrante del bando.
Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso istituzioni scolastiche anche in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso .
Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione scritta nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
Gli Uffici Scolastici Regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
I candidati dichiarati vincitori che hanno assolto all’obbligo della formazione e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate nell’ordine delle graduatorie, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo.
I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale e sono tenuti alla permanenza in servizio nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni.
Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.
La vincita del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l’Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.
* * * *
Si fornisce qui di seguito, a titolo puramente indicativo, una ipotesi di ALLEGATO TECNICO concernente l’effettuazione del periodo di formazione e tirocinio
- I corsi di formazione previsti dall’art. 8 del DPR 10 luglio 2008 n.140 sono organizzati secondo le modalità previste dal presente allegato tecnico. Le attività di formazione sono organizzate con la collaborazione dell’A.N.S.A.S., fermo restando la possibilità di integrare il contributo anche del Gestore del Sistema Informativo del Ministero e di altre Agenzie, alla luce delle specificità istituzionali e professionali
- La formazione da organizzare per il reclutamento favorisce la dimensione attiva del corsista, la centralità del fare, il confronto tra pari, il ruolo e la funzione del dirigente scolastico.
- Nelle attività di formazione, che si inquadrano nel modello dell’e-learning integrato, si distinguono:
- l’apprendimento autonomo assistito, che si basa sull’utilizzo di materiali formativi, anche di natura multimediale, predisposti dall’Amministrazione centrale. Il processo di apprendimento viene supportato dall’assistenza di esperti disponibili on-line.
- i materiali garantiscono la coerenza col portato delle innovazioni in atto e rappresentano la base da cui avviare il confronto con l’esperienza professionale nei successivi momenti in presenza.
- la formazione in presenza che è intesa come momento di confronto, collaborazione e riflessione per favorire l’acquisizione di nuove competenze connesse allo svolgimento delle mansioni proprie della dirigenza.
- l’e-tutor - coordinatore d’aula e facilitatore degli apprendimenti, quale protagonista attivo del processo formativo, e date le caratteristiche peculiari dell’iniziativa, deve essere anche il promotore dell’acquisizione delle nuove competenze;
- l’attività a distanza realizzata mediante l’utilizzo della piattaforma ANSAS che, oltre a consentire la fruizione on-line dei materiali formativi, permette di utilizzare gli strumenti propri dell’e-learning (es: forum, classe virtuale, ecc.) contribuendo a realizzare l’apprendimento collaborativo dei partecipanti;
- il portfolio del corsista che documenta il percorso formativo seguito;
- la relazione conclusiva nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio. Prevede un momento di approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, scelto liberamente dal corsista.
- Le attività in presenza, curate dagli Uffici Scolastici Regionali con il supporto degli e-tutor si svolgono ordinariamente in classi di 25 formandi.
L’individuazione dell’e-tutor presuppone competenze informatiche, conoscenze relative al contenuto del piano di formazione ed abilità relazionali e di gestione dei gruppi nonché il possesso delle competenze professionali proprie del ruolo di dirigente scolastico.
Presso le scuole e in ogni sede di svolgimento dei corsi di formazione, a cura dei Dirigenti scolastici debbono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire l’utilizzo delle postazioni informatiche necessarie al personale interessato alle attività di formazione.
- Il corso di formazione si intende concluso quando i corsisti:
- hanno proficuamente svolto le attività on-line sulla base della documentazione delle attività on-line rilasciata dall’e-tutor;
- hanno partecipato, secondo le risultanze dei fogli di firma, almeno ai 4/5? dei momenti in presenza.
- i corsisti presentano la relazione conclusiva nella quale illustrano sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio, e sviluppano un approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, scelto liberamente.
- Il monte ore totale e la sua articolazione nei diversi settori di attività da svolgere a distanza, viene tradotto in un sistema di crediti. In esso, vengono dichiarati i crediti attribuiti a ogni attività prevista (comprese quelle relative alla lettura al download dei materiali di studio, allo svolgimento delle attività e alla partecipazione con interventi nei forum ecc.), al cui compimento la piattaforma attribuisce i relativi crediti che diventano effettivi solo dopo che l’e-tutor li ha validati apponendo segno di spunta sull’apposito registro. Il sistema dei crediti consente così di arrivare al riconoscimento dell’avvenuto svolgimento della formazione on line.
- Ogni percorso formativo termina con il rilascio del portfolio, un documento individuale che attesta e documenta le attività svolte in relazione alle ore di formazione.
A completamento delle presente Scheda riproduciamo il testo del file, citato in apertura, inserito nella Piattaforma CISL SCUOLA/TECNODID
Dalla finanziaria 2007 al regolamento di delegificazione
L’art. 1, comma 618, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una inedita ma quanto mai opportuna norma di delegificazione in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, in quanto la definizione delle “modalità” delle relative “procedure concorsuali” viene demandata ad uno specifico Regolamento governativo da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/1988
Fermo restando l’invalicabile vincolo costituzionale dell’art. 97, comma 3, della Costituzione (che sancisce il principio in virtù del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge), la nuova disposizione ha stabilito analiticamente i seguenti “principi” ai quali il predetto Regolamento (come effettivamente è avvenuto) avrebbe dovuto attenersi:
- cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
- unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;
- accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno 5 anni;
- preselezione, mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli;
- svolgimento di una o più prove scritte cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
- effettuazione di una prova orale;
- valutazione dei titoli;
- formulazione della graduatoria di merito;
- periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento.
Il periodo finale del comma 618 sancisce l’abrogazione esplicita, dalla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento, di tutte le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui puntuale ricognizione viene affidata al Regolamento medesimo.
Tale Regolamento, nel rispetto delle procedure stabilite dal citato art. 17, comma 2, della Legge 400/88, è stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 221 del 9.9.2008 ed è entrato in vigore, dunque, il 24 settembre 2008.
Conseguentemente il prossimo bando di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui è prevista l’imminente emanazione, dovrà risultare coerente con i “criteri” vincolanti contenuti nella norma primaria (comma 618 della legge 296/2006) e in quella secondaria (d.P.R. 140/2008) ai quali dovranno conformarsi le relative procedure.
Discontinuità con il passato
Come si sarà notato,nel suddetto contesto dispositivo vengono esplicitamente evidenziati due chiari elementi di discontinuità rispetto alle vigenti procedure concorsuali che avevano dato vita ad un vasto contenzioso e originato la necessità di numerose “sanatorie” legislative
– la sostituzione dell’attuale preselezione per titoli, quale presupposto per l’accesso alle prove scritte ed orali per l’ammissione al corso di formazione;
– la soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10% rispetto al numero di posti messi a concorso, quale “sbarramento” all’ammissione al corso di formazione per quei candidati che, pur avendo superato tutte le precedenti prove, non fossero risultati in posizione utile nella graduatoria di ammissione al corso stesso.
Il quadro normativo e la sua evoluzione
Con il riconoscimento giuridico alle istituzioni scolastiche dell’autonomia organizzativa, didattica e di ricerca e sviluppo, e la contestuale attribuzione ai Capi d’Istituto (Direttori Didattici e Presidi) dello status dirigenziale, ambedue disposti dall’art. 21 della legge 59/1997, si era proceduto ad una profonda revisione del sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici attraverso la faticosa costruzione di un modello concorsuale che perseguiva l’obiettivo di conciliare i tratti di specificità istituzionale e professionale di questa qualifica con le procedure previste per la generalità della dirigenza delle Amministrazioni pubbliche.
Tale operazione prese corpo con l’emanazione del D.Lgs 6 marzo 1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare con l’art. 28/bis, successivamente trasfuso, come l’intero contenuto del Decreto stesso, nel D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, più volte modificato e integrato fino all’attuale stesura come D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in questo incardinato, come art. 29, nel Titolo II, Capo II, Sez. II (Accesso alla dirigenza e riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione).
Con l’entrata in vigore, come detto, del d.P.R. 140/2008 le disposizioni del suddetto articolo che prevedono, ai fini del reclutamento e della mobilità professionale la distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici, nonché ogni altra disposizione dello stesso articolo incompatibili con quelle del nuovo Regolamento, risultano abrogate.
Poiché il nuovo Regolamento, come vedremo, interviene anche sulle commissioni esaminatrici i cui criteri di composizione e di nomina erano stati precedentemente definiti con DPCM 30 maggio 2001, n. 341 (Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici), anche quest’ultimo provvedimento risulta esplicitamente abrogato..
Struttura e contenuto del nuovo Regolamento
Il d.P.R. 140/2008 è composto da 13 articoli che recepiscono pressoché alla lettera (e non poteva essere diversamente) i già ricordati criteri del comma 618 della Legge 296/2006:
- con l’art. 1 (Ambito di applicazione) vengono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- con l’art. 2 (Programmazione) si conferma che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, i posti di dirigente scolastico destinati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 3, si determinano in sede di programmazione del fabbisogno di personale.
- con l’art. 3 (Reclutamento) si introduce il principio innovativo in base al quale il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale. Si ribadisce che il concorso viene indetto con cadenza triennale con decreto del MIUR (il Bando, dunque, resta nazionale) mentre gli uffici scolastici regionali ne curano l'organizzazione e lo svolgimento. Il successivo comma2 dispone che il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado al 1° settembre dell'anno scolastico in cui si indice il concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri indicati nel presente comma.
- con l’art. 4 (Requisiti di accesso e procedura concorsuale) si determinano i nuovi requisiti di accesso al concorso del personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:
- servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;
- laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento.
La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola regione
Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.
- con l’art. 5 (Procedura di preselezione) si stabilisce che la procedura di preselezione prevede il superamento di una prova oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in un congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi comprese quelle sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse a livello avanzato, nonché sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.
La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.
L'esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
Il MIUR può affidare all'INVALSI la predisposizione della prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo esito anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine possono, altresì, essere promosse specifiche collaborazioni con università, altri enti di ricerca e associazioni professionali, mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell'ambito delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti scolastici. La prova è unica su tutto il territorio nazionale, si svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.
- con l’art. 6 (Procedura di selezione) si individuano la natura e l’oggetto delle prove; le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato. Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.
La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate
Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo conseguito dal candidato. A parità di merito si applicano le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.
- con l’art. 7 (Vincitori del concorso) vengono dettate le disposizioni concernente l’individuazione dei vincitori e le procedure di nomina:
- i candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui all'articolo 8;
- i vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione;
- l'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativo di provenienza.
- con l’art. 8 (Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio) viene disciplinato il periodo di formazione e tirocinio:
- il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre;
- l'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti infotelematici. È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici; i contenuti delle attività formative sono indicati nel bando;
- il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso scuole anche in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese;
- il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7;
- il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
- con l’art. 9 (Termine della procedura concorsuale) ribadisce il principio attualmente vigente che la durata della procedura di reclutamento non può eccedere i dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all'articolo 6.
- con l’art. 10 (Commissioni) vengono disciplinate le nuove modalità - già segnalate - di composizione e nomina delle commissioni esaminatrici nonché le modalità del loro funzionamento, ivi comprese la loro integrazione da esperti nella lingua prescelta dal candidato e l’indicazione anche di uno o più supplenti per ciascun componente. Importante la precisazione secondo la quale il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.
- con l’art. 11 (Risorse finanziarie) si ribadisce che le disposizioni contenute nel presente regolamento non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- con gli artt. 12 (Abrogazioni e disapplicazioni) e 13 (Entrata in vigore) viene statuito quanto già precedentemente segnalato.
Tra le determinazioni del Regolamento discendenti, peraltro, dai criteri definiti espressamente dalla Legge, ci sembra importante il previsto superamento della ormai antistorica diversificazione dei settori formativi, dal momento che sancisce concretamente il principio dell’unicità della funzione dirigenziale scolastica a prescindere dalla sede in cui viene esercitata.
Altrettanto condivisibili risultano l’asserita periodicità triennale dei Bandi, il meccanismo – semplice e lineare – di previsione dei posti sui quali effettuare, nell’arco del triennio di riferimento, le nomine dei vincitori nonché la collocazione del periodo di formazione tirocinio (di durata non superiore a quattro mesi) “nei limiti dei posti messi a concorso”, il che significa senza creare precarie aspettative di “ripescaggio” degli idonei non vincitori.
Molta attenzione merita l’attuazione della procedura di selezione iniziale affidata alle prove oggettive di carattere culturale e professionale, il cui superamento, senza improponibili sbarramenti di dubbia legittimità, dà accesso diretto alle prove scritte ed orali.
Ci risulta che la Direzione Generale del Personale della Scuola sta predisponendo la Bozza del Bando per la cui emanazione è stata già attivata la prescritta richiesta di autorizzazione del Ministero dell’Economia ed è stata preannunciata la richiesta di parere al CNPI sulla nuova Tabella di valutazione dei titoli.