L’Accordo prevede, inoltre, la stipula di un protocollo d’intesa tra le Prefetture e l’Ufficio scolastico regionale territorialmente competenti allo scopo di regolare i rapporti reciproci e le modalità di attuazione dello svolgimento del test. A tal fine, è stato predisposto, d’intesa con il Ministero dell’Interno, uno schema di protocollo. Con nota 16 novembre n. 7589, il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni relative alla procedura per la presentazione della domanda da parte dello straniero e per lo svolgimento del test. Non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero che, a conclusione di un corso di lingua italiana svolto presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti o dei corsi serali, ha conseguito l’attestazione del raggiungimento di una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo; analogamente è esonerato dallo svolgimento del test lo straniero che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso le citate istituzioni scolastiche. Sono stati infine definiti gli standard di costo per ciascuna sessione di svolgimento del test, determinati di concerto con il Ministero dell’Interno a valere sulle risorse rese disponibili allo scopo.
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