Nonostante i 40 gradi a Catania. esiste un luogo in città in cui la temperatura sale oltre i 50 gradi...
E' la sede dell'USP di Catania, dove ogni estate si consumano delitti perfetti nei confronti dei Docenti precari ad opera di pseudo avvocati.Non contenti degli innumerevoli errori che si sono presentati nelle graduatorie ad esaurimento provvisorie dovuti ai tempi molto ristretti dati dal Governo altri errori di punteggio sono apparsi in quelle definitive.Queste graduatorie più che ad esaurimento si possono chiamare graduatorie esaurite, in quanto esauriscono i Funzionari, le scuole e soprattutto i Docenti che rischiano non di prendere servizio a scuola ma di finire in qualche casa di cura psichiatrica.
Infatti non bastano i tagli messi in campo dal Governo, gli errori di punteggio, sono state evidenziate nelle graduatorie definitive due interpretazioni cervellotiche da parte dell'USP di Catania.La prima : a molti Docenti frequentanti i corsi SISS, compresi quelli di Musica a Messina, sono stati inseriti nel punteggio la valutazione dei corsi di perfezionamento o master frequentati contemporaneamente ai corsi SISS.E' cambiata la normativa? In un Decreto legge del 2007 il Ministero vietava di frequentare nello stesso anno accademico più corsi universitari anche se erano on line fatta eccezione per i corsi abilitanti riservati in cui si potevano frequentare in contemporanea i corsi di perfezionamento o master
.La seconda: come è stato possibile spostare i 24 punti di abilitazione SISS da una graduatoria ad in'altra? Non esiste una sentenza in questo senso e non capisco, come dice l'USP, che sono stati notificati degli atti da alcuni avvocati .Faccio la cronistoria di questa sentenza:nel 2008 l'ANIEF e l'ANP hanno vinto un ricorso per lo spostamento dei 24 punti a cui il MIUR ha fatto ricorso al Consiglio di Stato come si evince dalla seguente lettera.
Prot.n. A00DGPER.09/ 1646/F/1 Roma, 9 febbraio 2009 All’ Avvocatura Generale dello Stato anticipata via -email liborio.coaccioli@avvocaturastato.it e, p.c Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI anticipata via -emailOGGETTO: Ct/ 20307/07 - Sentenza del T.A.R. Lazio n. 10728/08 ricorso cumulativo n. 4650/07 – ANIEF e ANP avverso il D.D.G. 16.3.2007 art.3, comma 2 Avv. Coaccioli Liborio. Si prega codesta Avvocatura di proporre appello, con richiesta di sospensiva, al Consiglio di Stato sulla base delle seguenti motivazioni: Con sentenza in oggetto il TAR del Lazio ha annullato il DDG 16/3/07 nella parte in cui, all’art.3, comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell’abilitazione SSIS da una graduatoria all’altra. L’U.S.P. di Torino ha rappresentato che otto dei ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie di Torino, che sei di loro hanno provveduto a notificare l’atto di diffida al fine dell’adempimento e che per quattro di loro l’eventuale esecuzione della sentenza comporterebbe la nomina in ruolo su posti non disponibili. Al riguardo, si fa presente che la quale la legge finanziaria per il 2007 (l.296/06, art1, commi 605 e 607) ha modificato la natura giuridica delle graduatorie – da permanenti ad esaurimento – cristallizzando e salvaguardando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione.A ciò aggiungasi che è logico e presumibile che il superamento del principio concernente l’impossibilità di modificare scelte già effettuate, disposto dalla sentenza, non riguardi soltanto la questione dei 24 punti, ma si estenda a tutte le altre situazioni in cui i candidati hanno già avuto la possibilità di effettuare una scelta tra diverse opzioni.Ciò avverrebbe, ad es. nella scelta già avvenuta di utilizzare i servizi prestati in una graduatoria (magari a punteggio intero: 12 punti) anziché in un’altra (al 50%). Se viene offerta al candidato la possibilità di spostare i 24 punti da una graduatoria all’altra, lo stesso avrà un forte interesse di spostare i punti del servizio dalla graduatoria in cui precedentemente aveva utilizzato i 24 punti a quella attuale sia che ottenga il punteggio intero, sia che consegua il punteggio ridotto (6 punto ogni anno di servizio). Ugualmente il candidato che ha prestato servizio su posto di sostegno, se potrà spostare i 24 punti, chiederà di spostare il punteggio del servizio già utilizzato in altra classe di concorso senza subire decurtazioni. In tal caso, infatti, conseguirà sempre punteggio intero, in quanto per il sostegno si può scegliere una qualsiasi classe di concorso compresa nell’area alla quale il candidato appartiene dove utilizzare a punteggio intero il servizio prestato. Tutto quanto sopra esposto fa venire meno la certezza e stabilità delle graduatorie anche per quanto riguarda le aspettative dei docenti in esse inseriti e derivanti dalla variazione introdotta.La richiesta di appello vale per tutte le sfavorevoli sentenze pronunciate dal T.A.R. Campania sul medesimo oggetto Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti utili alla difesa di questa Amministrazione. Il Direttore Generale Luciano Chiappetta
A Marzo 2009 ai è saputo che il MIUR ha perso il ricorso al COnsiglio di Stato sulla sospensiva, ma nonostante questo ha pubblicato l'8 Aprile il D.M. 42 in cui all'articolo 3 comma 2 vietava lo spostamento dei 24 punti.Per cui agli avvocati non rimaneva che rifare un ulteriore ricorso contro il D.M. a cui il MIUR ha risposto con un controricorso al Consiglio di Stato di cui non si ha alcuna risposta come evidenziato dall'interrogazione parlamentare dell'ON. Russo. Ma oltre a questo c'è un altra lettera del Ministero:
Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglioMinistero dell'Istruzione dell'Università e della RicercaDipartimento per l'istruzioneDirezione Generale per il personale scolasticoUfficio IX Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 Roma, 7 luglio 2009 Agli Uffici Scolastici Regionali anticipata via e-mail All: ./. OGGETTO: Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009. In merito all'esecuzione delle ordinanze cautelari attinenti il contenzioso seriale avverso il D.M. 42/2009, questa Direzione, a fronte di eventuali ordinanze di accoglimento della domanda cautelare, ritiene inopportuno l'inserimento con riserva a pettine de i ricorrenti . I ricorsi, infatti, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, devono essere notificati non solo all'amministrazione resistente in persona del legale rappresentante ma anche all'organo munito di rilevanza esterna nei confronti del quale si rivendica il provvedimento. Si fa presente che la linea di coordinamento adottata da questo Ministero , coerentemente alle norme di procedura civile applicabile anche in sede di giudizio amministrativo, risulta giustificata dal la natura dichiarativa delle ordinanze cautelari in questione che si limitano ad annullare il D.M. 42/2009 , legittimando codesti UU.SS.RR , non regolarmente citati in giudizio, a soprassedere a qualsiasi esecuzione , peraltro potenzialmente dannosa per le posizioni dei controintere s sati , in mancanza di un'ulteriore pronuncia di ottemperanza che stabilisca le modalità concrete dell 'obbligazione di fare. Considerato, che tutti i ricorsi avverso la normativa sopraccitata sono stati catalogati con indicazione del rispettivo avvocato assegnatario dell'Avvocatura Generale dello Stato, la scrivente Direzione è in grado in tempi brevi di chiedere ai suddetti avvocati di sollevare la sopradescritta eccezione pregiudiziale entro dieci giorni dalla prima udienza di merito, ex art. 23 legge 6 dicembre 1971, n.1034. Il Direttore Generale Luciano Chiappetta
A questo punto mi chiedo esiste una sentenza che non conosciamo? Gli altri USP siciliani come si sono comportati? Esiste una direttiva da parte del Dott.Di Stefano?Ai posteri l'ardua sentenza , intanto i delitti contro i Docenti precari continuano e siuramente da ora a Settembre i morti saranno centinaia
.Enzo Nicolosi