LE RAGIONI DEI RICORRENTI: LA FORMA È SOSTANZA
I Ricorrenti del concorso ordinario D.S. Sicilia non sono “i bocciati” ma sono “i mai valutati” e hanno rivendicato il diritto di denunciare l’assenza di valutazione alle prove concorsuali, pertanto, il termine ‘bocciati’ è improprio e le sentenze non vanno sminuite solo perché scomode.
E’ stato insinuato il dubbio della mancanza di preparazione dei Ricorrenti per giustificare le bocciature da parte della commissione, ma questa non è la verità, come dimostrano già le prime sentenze che riguardano due ricorrenti. I ricorrenti sono coloro che sin da subito non hanno accettato come realistica la valutazione e la bocciatura e si sono opposti con ogni mezzo lecito a loro disposizione ad un vera e propria ingiustizia, con ricorsi singoli al Tar e anche con ricorsi collettivi e, al Capo dello Stato laddove non disponevano delle somme necessarie per pagare le parcelle di avvocati e insigni giuristi.
Inoltre i Ricorrenti hanno affrontato il medesimo percorso formativo dei neoassunti e, già prima del concorso, hanno frequentato corsi di preparazione, alcuni dei quali gestiti da associazioni qualificate come l’ANP e da altre associazioni sindacali, poi, hanno affrontato un vero e proprio concorso preselettivo per titoli con posizionamento in graduatoria per l’accesso alle prove del concorso annullato, i cui titoli sono documentati presso l’U.S.R. (dottorati, master, corsi di specializzazione ed altri titoli professionali), oltre ad avere i requisiti prescritti della laurea e degli anni di insegnamento, (e quindi possiedono titoli e meriti professionali documentati); hanno poi svolto due esami scritti e sono stati “bocciati” solo perché privi di valutazione legittima (correzione in meno di 2 minuti per ogni elaborato di 6-8 facciate scritte in corsivo, compreso il tempo di apertura delle buste, discussione valutativa, attribuzione del voto e compilazione dei verbali) ed esami orali che sono stati impugnati per le medesime ragioni che hanno poi portato il CGA ad esprimersi per l’annullamento, già alle prime sentenze, di tutti gli atti del concorso, per vizi di forma che hanno assorbito i vizi sostanziali:
È stato anche insinuato che, in fondo, se di vizio si è trattato, quest’ultimo ha riguardato una pura formalità: si sarebbe trattato semplicemente del numero dei commissari che invece di essere 3, erano 2. La legge, invece, prevede il criterio del “collegio perfetto” che prescrive un numero dispari di commissari, almeno 3, prevedendo la possibilità del confronto di opinioni tra i commissari, dal quale deve comunque scaturire una omogeneità di criteri che devono essere formalizzati in una griglia di valutazione che preceda la valutazione stessa, cioè quello che qualsiasi maestra di scuola primaria sa essere necessario per valutare. Invece la mancanza del collegio perfetto ha portato come impossibilità per ciascun membro di recepire in ogni momento il giudizio dell’altro ed esprimere il proprio e ha portato inevitabilmente a non utilizzare alcun criterio di valutazione (non sono state usate griglie di valutazione come risulta dai verbali) e ciò è strettamente connesso con la questione del merito che è assente in questo concorso e non può essere chiamato in causa da nessuno. Affermiamo, sulla base di quanto sopra esposto, che le due posizioni, vincitori e bocciati, solo apparentemente contrapposte, siano l’erroneo risultato della scorretta valutazione della Commissione. A nulla serve dire che nel resto d’Italia la commissione era ugualmente incompleta perché, a proposito di merito, per la Pubblica Amministrazione, imitare i cattivi comportamenti altrui non è stato un merito. Così com’è prevista per l’insegnamento, la possibilità di imitare le buone prassi, al fine di rendere efficace l’azione dell’insegnamento, allo stesso modo, sarebbe opportuno che la P.A. si rifacesse alle buone prassi concorsuali (ricordiamo che il saggio del concorso riguardava appunto l’efficacia dell’azione gestionale).
A giustificare la situazione di fatto, viene, poi, spesso chiamato in causa dai dirigenti “vincitori” il “merito sul campo” dei medesimi, nel dirigere scuole su territori a rischio di devianza, le stesse scuole a rischio dove i colleghi “bocciati” illegittimamente, hanno continuato a insegnare per tutto questo tempo in cui altri le hanno dirette, merito questo certamente non inferiore. Anche i ricorrenti, infatti, avrebbero potuto dare prova di identiche capacità gestionali se solo ciò fosse stato loro consentito. Inoltre, in tutto questo tempo, ai meriti sul campo, i Ricorrenti hanno aggiunto titoli professionali. E a proposito di meriti, affermiamo che occorre immettere nella P.A. gente meritevole e capace, ma soprattutto con una mentalità legale: essere ricorrenti, (lo abbiamo dimostrato), è soprattutto denunciare ciò che è sbagliato, rompendo il silenzio dell’omertà e i conseguenti comportamenti rinunciatari, cui siamo talmente abituati culturalmente da aver ascoltato in questi anni di attesa, affermazioni plurime sul fatto che “i ricorsi non si fanno, in ossequio alle leggi”: un’affermazione, da un punto di vista pedagogico, gravissima, a parer nostro, che fa comprendere come sia un problema emergente l’educazione alla legalità.
Il Comitato Ricorrenti del concorso Dirigenti scolastici annullato in Sicilia si è costituito solo di recente, quando il Parlamento ha deciso di intervenire in una questione di giustizia per tutelare solo una parte nel contenzioso in atto, e dopo che già erano arrivate le prime sentenze di annullamento dell’intera procedura concorsuale. Il Parlamento, infatti, aveva inserito un emendamento chiaramente incostituzionale perché rendeva immuni da sentenze i dirigenti illegittimamente assunti dalla graduatoria del concorso annullato, impedendo, di fatto, una situazione di parità tra concorrenti dichiarati illegittimamente vincitori e/o bocciati. L’intervento del Parlamento intendeva così cancellare le legittime aspettative dei ricorrenti.
Il comitato Ricorrenti, ha avvertito a quel punto come sfumata la possibilità di ottenere un annullamento, così come la volontà politica ha dimostrato adducendo, per salvare i presidi in carica, argomentazioni riguardanti la “continuità del servizio scolastico”, i Ricorrenti hanno pertanto, continuato a chiedere di essere considerati su un piano di parità di diritti con i dirigenti assunti dal concorso annullato erga omnes. Infatti, i ricorrenti di un concorso sono equiparabili ai vincitori di un concorso annullato. La posizione dei Ricorrenti, rispetto a chi chiede ancora l’annullamento come unica possibilità è quella di ricercare una soluzione alternativa in questo senso. I ricorrenti ritengono inoltre, che provvedimenti emendativi che si espongono a impugnazioni siano insufficienti a garantire la continuità del servizio scolastico e a cancellare definitivamente il contenzioso in atto destinato a diventare perpetuo. Qualsiasi soluzione deve porre sullo stesso piano Ricorrenti e Vincitori del concorso annullato per ripristinare la legalità. Non è ad esempio, pensabile sottoporre a nuovi esami solo una parte dei concorrenti perché verrebbe meno l’identico trattamento tra concorrenti di uno stesso concorso annullato. Tutti i ricorrenti perderebbero interesse a ricorrere contro la P.A. e a sollevare la questione di costituzionalità di una eventuale legge che disponesse un trattamento disomogeneo e diseguale delle parti in causa, se ci fosse una sanatoria che contemplasse pariteticamente entrambe le parti del contenzioso. Bisogna inoltre ricordare che entrambe le parti coinvolte potrebbero intentare ulteriori cause risarcitorie verso la P.A. medesima.
Il Comitato Ricorrenti chiede, sulla base dell’identica valutazione deficitaria già avvenuta, un trattamento paritario: che i ricorrenti e i nominati vengano ammessi ad un corso di formazione con colloquio finale e valutazione con punteggio e quindi inseriti in graduatoria ad esaurimento senza aggravio per la spesa pubblica. In tal modo si ripristinerà la legalità. Tale provvedimento rappresenta inoltre l’unico mezzo legale per disattivare un livello già altissimo di contenzioso che diversamente verrebbe ulteriormente esacerbato. Diversamente, creando distinzioni inesistenti tra nominati e ricorrenti, si perpetuerà un contenzioso infinito. Occorre considerare anche che le graduatorie ormai sono esaurite e il risparmio che la P.A. avrebbe, dal momento che le immissioni avverrebbero sui posti via via disponibili..
I Ricorrenti tengono moltissimo ad evidenziare, al fine di evitare una manipolazione dell’informazione, che non hanno MAI RIVOLTO APPELLATIVI OFFENSIVI nei confronti dei colleghi dichiarati vincitori in quanto, come dettato dalla Corte Suprema, sia i ‘dichiarati vincitori’ che i ‘dichiarati bocciati’, sono entrambi portatori di posizione giuridica di diritto ed hanno subìto, loro malgrado, rilevanti danni sul piano morale e professionale come conseguenza di un errato operato della Commissione. I ricorrenti non condividono le fonti di tali posizioni offensive, ma non vogliono essere considerati degli opportunisti privi di preparazione. Tengono comunque a precisare per coloro che li hanno offesi che loro sono stati “bocciati” 2 volte da commissione illegittima con illegittima valutazione e in modo privo di anonimato e con commissione consapevole della loro posizione giuridica di ricorrenti mentre ricorreggendo li ri-bocciava, mentre il concorso, e chi lo ha vinto, è stato “bocciato” 3 volte dai tribunali.
Dott.ssa Valeria Mendola, coordinatrice Comitato Ricorrenti del concorso D.S. annullato in Sicilia.
I Ricorrenti del concorso ordinario D.S. Sicilia non sono “i bocciati” ma sono “i mai valutati” e hanno rivendicato il diritto di denunciare l’assenza di valutazione alle prove concorsuali, pertanto, il termine ‘bocciati’ è improprio e le sentenze non vanno sminuite solo perché scomode.
E’ stato insinuato il dubbio della mancanza di preparazione dei Ricorrenti per giustificare le bocciature da parte della commissione, ma questa non è la verità, come dimostrano già le prime sentenze che riguardano due ricorrenti. I ricorrenti sono coloro che sin da subito non hanno accettato come realistica la valutazione e la bocciatura e si sono opposti con ogni mezzo lecito a loro disposizione ad un vera e propria ingiustizia, con ricorsi singoli al Tar e anche con ricorsi collettivi e, al Capo dello Stato laddove non disponevano delle somme necessarie per pagare le parcelle di avvocati e insigni giuristi.
Inoltre i Ricorrenti hanno affrontato il medesimo percorso formativo dei neoassunti e, già prima del concorso, hanno frequentato corsi di preparazione, alcuni dei quali gestiti da associazioni qualificate come l’ANP e da altre associazioni sindacali, poi, hanno affrontato un vero e proprio concorso preselettivo per titoli con posizionamento in graduatoria per l’accesso alle prove del concorso annullato, i cui titoli sono documentati presso l’U.S.R. (dottorati, master, corsi di specializzazione ed altri titoli professionali), oltre ad avere i requisiti prescritti della laurea e degli anni di insegnamento, (e quindi possiedono titoli e meriti professionali documentati); hanno poi svolto due esami scritti e sono stati “bocciati” solo perché privi di valutazione legittima (correzione in meno di 2 minuti per ogni elaborato di 6-8 facciate scritte in corsivo, compreso il tempo di apertura delle buste, discussione valutativa, attribuzione del voto e compilazione dei verbali) ed esami orali che sono stati impugnati per le medesime ragioni che hanno poi portato il CGA ad esprimersi per l’annullamento, già alle prime sentenze, di tutti gli atti del concorso, per vizi di forma che hanno assorbito i vizi sostanziali:
È stato anche insinuato che, in fondo, se di vizio si è trattato, quest’ultimo ha riguardato una pura formalità: si sarebbe trattato semplicemente del numero dei commissari che invece di essere 3, erano 2. La legge, invece, prevede il criterio del “collegio perfetto” che prescrive un numero dispari di commissari, almeno 3, prevedendo la possibilità del confronto di opinioni tra i commissari, dal quale deve comunque scaturire una omogeneità di criteri che devono essere formalizzati in una griglia di valutazione che preceda la valutazione stessa, cioè quello che qualsiasi maestra di scuola primaria sa essere necessario per valutare. Invece la mancanza del collegio perfetto ha portato come impossibilità per ciascun membro di recepire in ogni momento il giudizio dell’altro ed esprimere il proprio e ha portato inevitabilmente a non utilizzare alcun criterio di valutazione (non sono state usate griglie di valutazione come risulta dai verbali) e ciò è strettamente connesso con la questione del merito che è assente in questo concorso e non può essere chiamato in causa da nessuno. Affermiamo, sulla base di quanto sopra esposto, che le due posizioni, vincitori e bocciati, solo apparentemente contrapposte, siano l’erroneo risultato della scorretta valutazione della Commissione. A nulla serve dire che nel resto d’Italia la commissione era ugualmente incompleta perché, a proposito di merito, per la Pubblica Amministrazione, imitare i cattivi comportamenti altrui non è stato un merito. Così com’è prevista per l’insegnamento, la possibilità di imitare le buone prassi, al fine di rendere efficace l’azione dell’insegnamento, allo stesso modo, sarebbe opportuno che la P.A. si rifacesse alle buone prassi concorsuali (ricordiamo che il saggio del concorso riguardava appunto l’efficacia dell’azione gestionale).
A giustificare la situazione di fatto, viene, poi, spesso chiamato in causa dai dirigenti “vincitori” il “merito sul campo” dei medesimi, nel dirigere scuole su territori a rischio di devianza, le stesse scuole a rischio dove i colleghi “bocciati” illegittimamente, hanno continuato a insegnare per tutto questo tempo in cui altri le hanno dirette, merito questo certamente non inferiore. Anche i ricorrenti, infatti, avrebbero potuto dare prova di identiche capacità gestionali se solo ciò fosse stato loro consentito. Inoltre, in tutto questo tempo, ai meriti sul campo, i Ricorrenti hanno aggiunto titoli professionali. E a proposito di meriti, affermiamo che occorre immettere nella P.A. gente meritevole e capace, ma soprattutto con una mentalità legale: essere ricorrenti, (lo abbiamo dimostrato), è soprattutto denunciare ciò che è sbagliato, rompendo il silenzio dell’omertà e i conseguenti comportamenti rinunciatari, cui siamo talmente abituati culturalmente da aver ascoltato in questi anni di attesa, affermazioni plurime sul fatto che “i ricorsi non si fanno, in ossequio alle leggi”: un’affermazione, da un punto di vista pedagogico, gravissima, a parer nostro, che fa comprendere come sia un problema emergente l’educazione alla legalità.
Il Comitato Ricorrenti del concorso Dirigenti scolastici annullato in Sicilia si è costituito solo di recente, quando il Parlamento ha deciso di intervenire in una questione di giustizia per tutelare solo una parte nel contenzioso in atto, e dopo che già erano arrivate le prime sentenze di annullamento dell’intera procedura concorsuale. Il Parlamento, infatti, aveva inserito un emendamento chiaramente incostituzionale perché rendeva immuni da sentenze i dirigenti illegittimamente assunti dalla graduatoria del concorso annullato, impedendo, di fatto, una situazione di parità tra concorrenti dichiarati illegittimamente vincitori e/o bocciati. L’intervento del Parlamento intendeva così cancellare le legittime aspettative dei ricorrenti.
Il comitato Ricorrenti, ha avvertito a quel punto come sfumata la possibilità di ottenere un annullamento, così come la volontà politica ha dimostrato adducendo, per salvare i presidi in carica, argomentazioni riguardanti la “continuità del servizio scolastico”, i Ricorrenti hanno pertanto, continuato a chiedere di essere considerati su un piano di parità di diritti con i dirigenti assunti dal concorso annullato erga omnes. Infatti, i ricorrenti di un concorso sono equiparabili ai vincitori di un concorso annullato. La posizione dei Ricorrenti, rispetto a chi chiede ancora l’annullamento come unica possibilità è quella di ricercare una soluzione alternativa in questo senso. I ricorrenti ritengono inoltre, che provvedimenti emendativi che si espongono a impugnazioni siano insufficienti a garantire la continuità del servizio scolastico e a cancellare definitivamente il contenzioso in atto destinato a diventare perpetuo. Qualsiasi soluzione deve porre sullo stesso piano Ricorrenti e Vincitori del concorso annullato per ripristinare la legalità. Non è ad esempio, pensabile sottoporre a nuovi esami solo una parte dei concorrenti perché verrebbe meno l’identico trattamento tra concorrenti di uno stesso concorso annullato. Tutti i ricorrenti perderebbero interesse a ricorrere contro la P.A. e a sollevare la questione di costituzionalità di una eventuale legge che disponesse un trattamento disomogeneo e diseguale delle parti in causa, se ci fosse una sanatoria che contemplasse pariteticamente entrambe le parti del contenzioso. Bisogna inoltre ricordare che entrambe le parti coinvolte potrebbero intentare ulteriori cause risarcitorie verso la P.A. medesima.
Il Comitato Ricorrenti chiede, sulla base dell’identica valutazione deficitaria già avvenuta, un trattamento paritario: che i ricorrenti e i nominati vengano ammessi ad un corso di formazione con colloquio finale e valutazione con punteggio e quindi inseriti in graduatoria ad esaurimento senza aggravio per la spesa pubblica. In tal modo si ripristinerà la legalità. Tale provvedimento rappresenta inoltre l’unico mezzo legale per disattivare un livello già altissimo di contenzioso che diversamente verrebbe ulteriormente esacerbato. Diversamente, creando distinzioni inesistenti tra nominati e ricorrenti, si perpetuerà un contenzioso infinito. Occorre considerare anche che le graduatorie ormai sono esaurite e il risparmio che la P.A. avrebbe, dal momento che le immissioni avverrebbero sui posti via via disponibili..
I Ricorrenti tengono moltissimo ad evidenziare, al fine di evitare una manipolazione dell’informazione, che non hanno MAI RIVOLTO APPELLATIVI OFFENSIVI nei confronti dei colleghi dichiarati vincitori in quanto, come dettato dalla Corte Suprema, sia i ‘dichiarati vincitori’ che i ‘dichiarati bocciati’, sono entrambi portatori di posizione giuridica di diritto ed hanno subìto, loro malgrado, rilevanti danni sul piano morale e professionale come conseguenza di un errato operato della Commissione. I ricorrenti non condividono le fonti di tali posizioni offensive, ma non vogliono essere considerati degli opportunisti privi di preparazione. Tengono comunque a precisare per coloro che li hanno offesi che loro sono stati “bocciati” 2 volte da commissione illegittima con illegittima valutazione e in modo privo di anonimato e con commissione consapevole della loro posizione giuridica di ricorrenti mentre ricorreggendo li ri-bocciava, mentre il concorso, e chi lo ha vinto, è stato “bocciato” 3 volte dai tribunali.
Dott.ssa Valeria Mendola, coordinatrice Comitato Ricorrenti del concorso D.S. annullato in Sicilia.