Al via l’indennità di disoccupazione per i contratti di disponibilità
L'INPS ha pubblicato oggi la circolare che definisce gli aspetti operativi del decreto 134/2009 e della convenzione in materia di "contratti di disponibilità" tra Miur, Inps e Ministero del lavoro.
I lavoratori della scuola precari che hanno lavorato l'anno scorso ma non hanno ottenuto un nuovo incarico per l'anno 2009-2010 possono sottoscrivere un contratto di disponibilità e ottenere un'indennità di disoccupazione per un massimo di 8 mesi (12 se ultracinquantenni), da alternare alle eventuali supplenze brevi che dovessero essere loro assegnate.
Gli interessati, precisa la circolare, "sono docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni scolastiche, già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009, che non otterranno un analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010".
A questi lavoratori sarà pagata l'indennità di disoccupazione ordinaria e non quella con i requisiti ridotti. Per i primi 6 mesi l'indennità corrisponde al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; per i 2 mesi successivi al 50%, per i restanti mesi al 40% sempre della retribuzione media degli ultimi tre mesi.
L'INPS ricorda che "per beneficiare della prestazione il lavoratore della scuola deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale" utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito internet della stessa INPS.
L'INPS ha pubblicato oggi la circolare che definisce gli aspetti operativi del decreto 134/2009 e della convenzione in materia di "contratti di disponibilità" tra Miur, Inps e Ministero del lavoro.
I lavoratori della scuola precari che hanno lavorato l'anno scorso ma non hanno ottenuto un nuovo incarico per l'anno 2009-2010 possono sottoscrivere un contratto di disponibilità e ottenere un'indennità di disoccupazione per un massimo di 8 mesi (12 se ultracinquantenni), da alternare alle eventuali supplenze brevi che dovessero essere loro assegnate.
Gli interessati, precisa la circolare, "sono docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni scolastiche, già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009, che non otterranno un analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010".
A questi lavoratori sarà pagata l'indennità di disoccupazione ordinaria e non quella con i requisiti ridotti. Per i primi 6 mesi l'indennità corrisponde al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; per i 2 mesi successivi al 50%, per i restanti mesi al 40% sempre della retribuzione media degli ultimi tre mesi.
L'INPS ricorda che "per beneficiare della prestazione il lavoratore della scuola deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale" utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito internet della stessa INPS.
DA TUTTOSCUOLA