Quest’anno la gestione delle supplenze da parte del MIUR anche in relazione alla questione dell’accantonamento dei posti per i docenti inidonei all’insegnamento, ha comportato difformità di comportamento degli uffici territoriali che hanno prodotto, in alcuni casi, la mancata nomina degli aspiranti assistenti di prima fascia (24 mesi) con nomine fino all’avente diritto, individuati dalla graduatoria di Istituto, in luogo di quella annuale, fino al 31 agosto.
Analogamente, per gli stessi motivi (supplenze fino all’avente diritto ex, art.40 L. 449/97), il personale ATA di ruolo, aspirante a supplenza ai sensi e per gli effetti dell’art 59 del CCNL, non ha potuto avvalersi di tale diritto e della consequenziale attività lavorativa, di altro profilo.
In entrambi i casi, si registrano per gli interessati i danni del mancato servizio che si protrarranno anche negli anni successivi.
Per sanare questa ingiustizia, si possono ipotizzare solo due rimedi: una legge che riconosca tale diritto, ovvero una pronuncia in sede giudiziale, per il riconoscimento giuridico del mancato servizio.
Non essendo ipotizzabile, al momento, un intervento legislativo, l’unica strada attualmente percorribile è quella del ricorso per il riconoscimento dell’attribuzione del mancato punteggio di servizio e per ottenere il maturato economico non percepito.
In primis, riteniamo che sia utile tentare preventivamente una richiesta di conciliazione per ottenere in sede extragiudiziale almeno il riconoscimento giuridico e, ove possibile, anche il maturato economico e solo in caso di insuccesso attivare la normale via giurisdizionale più lunga e costosa.
Per questo, abbiamo predisposto, in coordinamento con l’Ufficio legale di questa UIL SCUOLA, i modelli di conciliazione (Precari - 24 mesi; Ruolo- art 59 CCNL), con il fine di ottenere almeno il riconoscimento del servizio ai fini giuridici (l’amministrazione potrebbe avere vantaggio solo se non si insiste con il riconoscimento anche economico) per evitare che i lavoratori interessati vengano penalizzati nel rinnovo delle graduatorie permanenti, contemporaneamente, faremo le dovute pressioni sull’amministrazione per consentire la positiva conclusione delle istanze in sede di conciliazione ai sensi dell’art 135 del CCNL e della Legge n.183/2010 (c.d. collegato lavoro).
Qualora dai tentativi di conciliazione proposti non si ottenga il beneficio auspicato, ovvero l’amministrazione decida di non avviare le procedure di conciliazione tenuto conto che è venuto meno l’obbligo di tale procedura in base a quanto disposto dalla legge 183/2010, l’unica soluzione per i lavoratori che lo vorranno, sarà quella di proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale del Lavoro.
Piace sottolineare ed evidenziare che a mente della convezione generale proposta dalla Segreteria Nazionale di questa UIL SCUOLA, con i legali convenzionati a livello territoriale, i ricorrenti, in caso di ricorso, non sosterranno costi e onorari da riconoscere all’avvocato, previsti unicamente in caso di esito positivo del ricorso stesso.
Le eventuali spese di giustizia relative al contributo unificato potranno essere sostenute dal ricorrente soltanto previo specifico accordo. Nelle situazioni che coinvolgono più lavoratori sarà possibile presentare un ricorso collettivo così da ripartire e ridurre le eventuali spese di giustizia. Per ogni buon fine l’Ufficio Legale delle Segreteria Nazionale Uil Scuola, ha predisposto quanto occorre sia per avviare l’azione che per adire il Tribunale.
Gli interessati che rientrano nella fattispecie, se tesserati alla Uil Scuola, riceveranno ogni assistenza amministrativa e consulenza legale, gratuita, ivi compresa la compilazione e la presentazione dei ricorsi.
Per questo servizio è gradita la prenotazione per fissare un appuntamento.
Recapiti: Uil Scuola Segreteria Provinciale di Catania, Piazza Galatea n.27, 95129 Catania.
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Catania 18 marzo 2013