L’Associazione
Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici in considerazione del
dibattito in corso sulla prossima legge di stabilità, auspica che le
forze politiche tengano conto - nell’ambito della moderna governance
scolastica - della complessità gestionale ed organizzativa delle
autonome Istituzioni scolastiche, evidenzia la necessità di
ripristinare l’esonero del Primo Collaboratore (ex vicepreside) e di
riconoscerne il ruolo. In moltissime scuole italiane, il primo
Collaboratore del DS svolge regolarmente la sua attività di docenza e
contemporaneamente assume - senza riconoscimento alcuno - l’onere
dell’attività di collaborazione al DS ed anche al DSGA.
Con la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), a decorrere dal 1
settembre 2015 è stato abrogato l'articolo 459 del T.U. 297/1994
(l’istituto dell’esonero) nonostante il Consiglio di Stato nella
storica sentenza 1021/2000 del 2000 avesse sottolineato che “l'eliminazione di una risorsa (esonero del
Collaboratore già prevista nel Sistema preautonomia!) fosse in
contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle
istituzioni scolastiche”.
E’ utile ricordare che la Nota MIUR 30549 del 21/9/2015 ha stabilito
che “Per quanto riguarda le
indicazioni relative ai Collaboratori del DS, gli USR assegneranno
prioritariamente alle I.S. il personale destinatario di proposta di
assunzione a tempo indeterminato delle classi di concorso corrispondenti a quelle
del Collaboratore del DS”.
Si dava, cioè, la possibilità di concedere l’esonero attraverso
l’attribuzione di un posto/classe di concorso corrispondente a quella
del docente Collaboratore.
Ed in ultimo, non si può non richiamare il CCNL 2018 AREA V che
all’Art.13 comma 9 afferma che “Le
ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
Costituisce specifica responsabilità del DS programmare, organizzare e
comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a
lui affidato…………provvedendo affinché
sia assicurata, nel periodo di sua assenza - anche mediante delega di
funzioni nel rispetto della vigente normativa - la continuità delle
attività ordinarie e straordinarie”.
Una novità contrattuale per i DS: entra, cioè, in campo una sorta di “diritto alla
disconnessione”, con la possibilità di delegare funzioni ad un
Collaboratore nei periodi di ferie o di assenza a qualsiasi titolo.
Siamo però al paradosso che il DS deve
organizzare e fruire delle ferie che non sono monetizzabili ed il
Collaboratore delegato alla sostituzione non ha diritto ad alcun
riconoscimento professionale né contrattuale e neanche all’esonero!
Per queste ragioni ANCODIS chiede:
- l’abolizione in TUTTE le scuole italiane della norma che ha
cancellato l’esonero dall’attività di docenza al Primo Collaboratore:
dal prossimo anno scolastico, in ciascuna autonoma Istituzione
Scolastica, è necessario prevedere l’esonero dall’attività di
insegnamento per il Primo Collaboratore del DS individuato ai sensi del
comma 5 art. 25 D. Lgs 165/2001 con la revisione o assegnazione
nell’organico dell’autonomia dell’unità di potenziamento corrispondente
alla classe di concorso/tipologia di posto del Collaboratore così come
previsto nel PTOF di ciascuna I.S..
- riconoscimento della “funzione
delegata” al Primo Collaboratore ai sensi del CCNL 2018 AREA V
all’Art.13 comma 9 (oggi nella
prassi esercitata ma non riconosciuta!) in caso di assenza
e/o impedimento del DS affinché sia
assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività
ordinarie e straordinarie.
Chiediamo ai Presidenti delle Commissioni Bilancio e Cultura di Camera
e Senato ed ai componenti delle Commissioni di ascoltare le nostre
istanze!
Auspichiamo la condivisione di queste proposte da parte delle OO.SS.,
delle Associazioni di categoria, dei Responsabili scuola dei partiti di
maggioranza e di opposizione che ben conoscono la complessità
organizzativa e gestionale della scuola italiana.
ANCODIS attende fiduciosa…..
Rosolino Cicero, Presidente ANCODIS
Palermo