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Mobilità: MOBILITA' 2006/2007, MODULISTICA E DATE DI PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

Modulistica
Il calendario delle operazioni di mobilità 2006/2007:
 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

1.  Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento (a.s. 2006/07) per il personale docente, educativo ed A.T.A.. è fissato a venerdì 3 FEBBRAIO 2006.  

 

2.  I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall’art. 14 del C.C.N.I.  siglato in data 21.12.2005, sono i seguenti (art. 2, O.M. n. 94/2005):

 

 

a) personale docente

 

scuola dell’infanzia

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande 

      di mobilità e dei posti disponibili......................................  25 marzo 2006

2 - pubblicazione  dei movimenti........................................... 21 aprile 2006

 

scuola primaria

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande 

      di mobilità e dei posti disponibili....................................... 24 febbraio 2006

2 - pubblicazione  dei movimenti...........................................  24 marzo 2006

 

scuola secondaria di I grado

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande 

      di mobilità e dei posti disponibili...................................... 29 aprile 2006

2 - pubblicazione  dei movimenti ............... .......................... 26 maggio 2006

 

scuola secondaria di II grado

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande 

      di mobilità e dei posti disponibili....................................... 8 aprile 2006

2 - pubblicazione  dei movimenti........................................... 3 maggio 2006

 

 

 

 

b) personale educativo

 

1 - termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande 

      di mobilità dei posti disponibili.......................................... 19 aprile 2006

2 -  pubblicazione  dei movimenti..........................................  9 maggio 2006

 

 

 

 

c) personale A.T.A.

 

1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande 

      di mobilità e dei posti disponibili....................................... 13 maggio 2006

2 - pubblicazione  dei trasferimenti....................…….............. 13 giugno 2006

 

 3.    Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  della  richiesta  di  revoca  delle  domande  (art. 5, O.M. n. 94/2005) è fissato  a  10  giorni  prima  del  termine  ultimo  per  la  comunicazione  al  CED  o all’ufficio dei posti disponibili:

  

 

Categoria personale

 

 

Revoca domanda (termine ultimo)

Docenti scuola primaria

14 febbraio 2006

Docenti scuola infanzia

15 marzo 2006

Docenti scuola secondaria II grado

29 marzo 2006

Personale educativo

8 aprile 2006

Docenti scuola secondaria I grado

19 aprile 2006

Personale ATA

3 maggio 2006

 La richiesta di revoca della/delle domanda/e di movimento, inviata tramite la scuola di servizio ovvero presentata al competente CSA della provincia di titolarità dell’interessato/a, può essere presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al CED dei posti disponibili. (vedi seconda colonna). Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di rinuncia ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente

La modulistica per la compilazione delle domande di trasferimento è rintracciabile ai link seguenti:

Mobilità personale della scuola. Ogni anno il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca emana un provvedimento normativo per definire le procedure e le scadenze che regolamentano per l'anno scolastico successivo la mobilità del personale scolastico.

Tale Ordinanza Ministeriale applica, anno per anno, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, nel quale è fissato il quadro generale delle regole per i trasferimenti e i passaggi del personale della scuola.

NORMATIVA            MODULISTICA

MODULI DOMANDA DI TRASFERIMENTO, PASSAGGIO DI RUOLO, PASSAGGIO DI CATTEDRA

- A.S. 2006/07

 

ISTRUZIONI PER LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER IL 2006-2007



Premessa
La mobilità del personale docente, educativo ed Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata attraverso la sottoscrizione annuale di uno specifico contratto collettivo nazionale integrativodalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro e dal Ministero della Pubblica Istruzione . Ai fini della mobilità per l’anno scolastico 2006/2007 il contratto nazionale è stato sottoscritto il 21 dicembre 2005.

Tutte le domande vanno presentate entro il 3 febbraio 2006. .

Per avere il quadro completo delle norme di riferimento, oltre al contratto, occorre fare riferimento anche all’Ordinanza Ministeriale che fissa le procedure attuative del contratto, i termini di scadenza delle domande e la relativa modulistica da utilizzare.  Le sedi richiedibili come preferenze nei moduli domanda, con i relativi codici e riguardanti le scuole, i comuni, i distretti e le province, sono reperibili insieme a tutta la relativa modulistica nel sito del Ministero ( www.istruzione.it ).

Ovviamente i contenuti della presente sintesi normativa riguardano solo le informazioni di carattere più generale. Per situazioni particolari e per casi specifici, occorre fare riferimento al testo integrale del contratto.

LE NOVITA’ DEL CONTRATTO SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/2007.

Nel nuovo contratto ci sono alcune novità e diverse modifiche/integrazioni rispetto a quello dello scorso anno.Vediamo le principali.

ELENCO DEI PUNTI E DELLE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE.

- Art. 2 c. 2. Si esclude dal blocco della mobilità riguardante i neo immessi in ruolo (biennale in provincia e triennale per fuori provincia) oltre che i beneficiari dell’art. 21 della L. 104 come in passato, anche il personale che beneficia dei punti I (non vedenti ed emodializzati) e V (art. 33 L. 104 limitatamente ai casi contemplati) dell’art. 7.
- Art. 5 Rientri e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza. Possono avvalersi della norma specifica anche il personale collocato fuori ruolo su progetti per l’autonomia che ha perso la propria sede di titolarità.
- Art. 6 Strumento musicale. Si estende la possibilità di presentare domanda di passaggio di cattedra (fermo restando l’accantonamento in caso di non esaurimento della ex 1° fascia, ora 2°, e fermo restando il blocco per i passaggi di ruolo) oltre che ai docenti di educazione musicale inseriti nella graduatoria permanente e con360 gg. di servizio in strumento (come previsto dalla L. 143/04), anche a tutti coloro che hanno gli stessi requisiti (inclusione in permanente, e quindi possessodell’abilitazione, e 360gg. di servizio su strumento).
- Art. 7 precedenze. Sono state introdotte alcune modifiche e/o integrazioni:
o si riconosce ai non vedenti ed emodializzati la precedenza assoluta, anche se provenienti da altra provincia. Conseguentemente anche l’ordine delle operazioni è stato modificato;o precedenze punto II) e IV): si inserisce il chiarimento già fatto in un secondo momento lo scorso anno (sia per docenti che per Ata) sul mantenimento del diritto al rientro nella prima scuola (e continuità) da parte di chi ottiene, nel frattempo, altre preferenze sempre nell’ambito dei 5 anni;
o precedenza punto IV) (rientro nel comune, in sub ordine): analogamente alla precedenza punto II), si chiarisce che vale sempre per la stessa tipologia di posto e/o cattedra di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento
d’ufficio a domanda condizionata;
o precedenza punto V): alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale in merito al diritto a fruire dei 3 gg di permesso retribuiti di cui alla L. 104 da parte di chi assiste un fratello/sorella handicappato/a grave,
viene riconosciuta anche la precedenza ai fini della mobilità a chi assiste un fratello/sorella con handicap grave nel caso in cui i genitori siano scomparsi
o non siano in grado di provvedere perché totalmente invalidi o handicappati gravi a loro volta. Contestualmente è stato aggiornato l’art. 9 relativamente all’obbligo di produrre la certificazione sullo stato di totale inabilità dei genitori. Ovviamente, in questi casi, si è esclusi anche dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto (art. 7 c. 2).
o precedenza punto V): viene estesa anche alla prima fase, cioè nei movimenti nell’ambito del comune (al pari di quelle punto I e III) ma solo nei
grandi comuni con più distretti e a condizione che si indichi, come prima preferenza, una scuola del distretto in cui risiede l’assistito, se si tratta di un
distretto diverso da quello di attuale titolarità. Tale fase viene inserita al punto D1) dell’allegato C (ordine delle operazioni);
o si è aggiunta una nuova nota (7) per chiarire che chi presenta domanda di trasferimento condizionata in quanto soprannumerario su posto comune e/o cattedra chiedendo e ottenendo anche posti di sostegno e/o DOS, non è poi soggetto al vincolo quinquennale. Per cui nei 5 anni successivi potrà sempre esercitare il diritto al rientro (nella scuola e poi nel comune precedente) con priorità sulla stessa tipologia di posto comune e/o cattedra di precedente titolarità. Analoga precisazione viene inserita all’art. 26 c. 3 (non applicazione del vincolo quinquennale per chi chiede ed ottiene il trasferimento su sostegno).
- Art. 10 Chiarimenti su Trento e Bolzano: chi vi fa domanda da altre province si deve adeguare alla tempistica e alle regole decise dalla specifica contrattazione provinciale.
- Art. 21 c. 9, art. 23 c. 11, art. 48 c. 5: si chiarisce che a parità di tipologia di graduatoria (ultimi arrivati o meno) e di punteggio, si prende in considerazione l’età anagrafica.
- Art. 31 scuole ospedaliere: viene riconosciuta la precedenza a chi vi ha prestato servizio per almeno 3 anni in tutti i gradi di scuola (fino ad ora non si considerava il 2° grado).
- Art. 40 c. 3 Educatori. L’individuazione degli educatori perdenti posto nei convitti si dovrà fare, al pari dei semiconvitti, sulla base di una graduatoria unica, ma (a differenza dei semiconvitti) salvaguardando la quota di organico dello stesso sesso dei convittori necessaria per la notte, così come stabilito dalla contrattazione di scuola.
- Ordine delle operazioni- Allegato C. In tutte le scuole che attuano sperimentazioni autorizzate con decreto del MIUR ed il cui intero organico in precedenza non è stato mai previsto in organico di diritto, cosi come in altre istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza mai previsto in organico di diritto, i docenti che “già” vi prestano attualmente servizio in utilizzazione, potranno esercitare prima della mobilità una opzione per acquisirvi la titolarità (liberando di conseguenza i posti attualmente occupati), qualora tali posti siano inseriti dal prossimo anno in organico di diritto.
- Mobilità professionale interprovinciale. Con il nuovo contratto si stabilisce che tale mobilità si effettua nel limite dell’aliquota iniziale di posti assegnati alla mobilità professionale e non anche sui posti residuati dopo i trasferimenti interprovinciali.
 

- TABELLE DI VALUTAZIONE
o Alla lett. E) del punto III – Titoli generali, viene inserita la valutazione dei master sia di 1° che di 2° livello, al pari dei corsi di perfezionamento: punti 1 per ogni corso. Quelli tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1.500 ore complessive di impegno, con riconoscimento di 60 CFU e con esame finale (nuova nota 14).
o Nella premessa alle note comuni per i docenti, e nella nota (f) per gli Ata, si chiarisce che l’aspettativa o i congedi (e a prescindere se retribuiti o
meno), previsti dal d.lgs n. 151/01, ancorché superiori ai 180 gg l’anno, sono da valutare sempre sia per il servizio che per la continuità;
o Si chiarisce, sempre alle note comuni, che il servizio prestato come docenti nelle scuole paritarie non è mai valutabile (in quanto non utile nemmeno per la carriera);
o Si chiarisce, sempre alle note comuni, che è valido il servizio prestato nella scuola come docenti da parte degli ITP ex dipendenti degli EE.LL.
o Nota 3): si chiarisce che il punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito a prescindere dal luogo di residenza dell’interessato.
Analoga precisazione viene inserita alla nota 2 della tabella di valutazione per il personale Ata;
o Nota 4): si chiarisce, al termine, che il servizio prestato come educatore si valuta 3 punti se si passa alla scuola primaria (e viceversa);
o Nota 7): relativamente alle esigenze di famiglia, si chiarisce che, ai fini delle graduatorie interne, ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di ricongiungimento anche il docente titolare di organico funzionale per il quale nel comune di ricongiungimento non esistono scuole richiedibili ai fini della mobilità e, nel contempo, l’unica scuola esistente in detto comune dipende dall’organico funzionale attribuito ad altra scuola di un diverso comune in cui lo stesso docente è titolare.
o Nota 10): si chiarisce che i concorsi ordinari a posti di docente diplomato nelle scuole di 2° grado valgono solo nel ruolo dei diplomati e che i concorsi
ordinari a posti di personale educativo sono di livello pari ai concorsi ordinari per l’accesso a posti di scuola primaria;
o Nota 11): schiarisce una volta per tutte che il punteggio per le specializzazioni si attribuisce solo al personale in possesso di laurea;
o Aggiunta una nota 13), per chiarire che il punteggio per i corsi di perfezionamento spetta anche al personale diplomato.
o Tabella Ata, nota 5): si introduce la norma della “viciniorità” (al pari dei docenti) per attribuire il punteggio di famiglia nel caso in cui nel comune di
residenza dei familiari non ci siano scuole richiedibili.

PERSONALE DOCENTE

MOBILITA’ VOLONTARIA
 Può fare domanda: tutto il personale della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Fa eccezione il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente all’entrata in vigore della L. 124/99, nei confronti del quale (con esclusione del primo anno, in cui potrà fare eventualmente domanda solamente al fine di acquisire la sede definitiva nell’ambito della provincia in cui è stato assunto) c’è un divieto alla presentazione delle domande di mobilità che opera, a partire dalla data della decorrenza giuridica della sottoscrizione del contratto di lavoro, per 2 anni in quella provinciale e per 3 anni nella mobilità
interprovinciale. E’ escluso dal suddetto blocco il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti I), III) e V) dell’art. 7 del contratto sulla mobilità (precedenze riconducibili alla L. 104/92).
 Quando scade: il 3 febbraio 2006 per tutto il personale docente della scuola (vedi Ordinanza). Non è più possibile chiedere la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) contestualmente alla domanda di trasferimento. La mobilità annuale infatti è regolata dal contratto sulle utilizzazioni, le domande sono successive alla pubblicazione dei trasferimenti e la scadenza è definita dagli accordi regionali sulle utilizzazioni del personale.
 Quante domande si possono fare: nella scuola secondaria di 2° grado è possibile, con la stessa domanda, chiedere sia sedi della provincia di titolarità che scuole di altre province fino a 15 preferenze. Nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al contrario, con un modulo si possono chiedere solo scuole della provincia di titolarità e con un secondo modulo, e quindi una seconda domanda, anche scuole di una sola provincia diversa. Questa seconda domanda, se soddisfatta prevale sulla prima. Utilizzando moduli specifici è possibile chiedere anche (o solo) il passaggio di cattedra e/o il passaggio di ruolo. La domanda di passaggio di ruolo prevale sulle altre domande e può essere presentata una sola
domanda di passaggio di ruolo per una sola provincia ad eccezione della scuola secondaria di 2° grado in cui nella stessa domanda si possono chiedere più province. La violazione di questa norma, annulla tutte le domande presentate. Ma di questo si parla nella parte successiva. Con lo stesso modulo del trasferimento, inoltre, è possibile chiedere anche posti di sostegno, di lingua straniera nella scuola primaria e di educazione per gli adulti.
 Cosa si deve allegare alla domanda: intanto occorre precisare subito che, nel caso si presentino più domande, occorre documentarne una soltanto e fare riferimento a tale documentazione nelle altre. La documentazione e/o le dichiarazioni personali sostitutive sono necessarie per l’attribuzione del punteggio spettante, sia esso relativo al servizio, alle esigenze di famiglia o ai titoli generali. Alla domanda di trasferimento occorre allegare la dichiarazione dei servizi prestati (all.D) che sostituisce la certificazione del servizio e la dichiarazione di eventuale continuità didattica, per almeno tre anni, nella stessa scuola (all.F). Occorre poi, per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, allegare una dichiarazione personale (o relativo certificato di residenza e famiglia a nome del familiare) per attestare la residenza del familiare stesso, il grado di parentela con
esso, il numero e l’età dei figli: tutto in carta semplice. Nella suddetta dichiarazione (vedi scheda specifica con fac-simile) è possibile inoltre dichiarare il possesso di altri titoli valutabili (concorso, specializzazioni, altre lauree, ecc…), in alternativa alla relativa certificazione. Inoltre, per avvalersi delle varie precedenze previste per particolari situazioni, occorre attestare il possesso del relativo requisito sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Solo per le varie tipologie di precedenze previste dalla L. 104/92, occorre produrre la relativa certificazione
medica prevista (le certificazioni mediche, infatti, non possono essere sostituite da autocertificazione). Su tale precedenza consultare la successiva apposita scheda.
 Chi ha diritto ad una precedenza –art. 7. Nell’ordine:
- il personale docente non vedente ed emodializzato;
- i docenti trasferiti nell’ultimo quinquennio, a condizione che abbiano presentato domanda condizionata (o non l’abbiano presentata affatto) al
momento in cui hanno perso posto, e che richiedono ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza, infatti, spetta solo se nel quinquennio si è richiesto sempre di rientrare e se si esprime come prima preferenza la scuola o circolo dove si era titolari oppure una preferenza sintetica (comune o distretto) che la comprenda;
- docenti portatori di handicap di cui all’art. 21 della L. 104/92, oppure docenti portatori di handicap di cui all’art. 33 c. 6 sempre della L. 104/92 e docenti bisognosi di particolari cure a carattere continuativo per gravi motivi di salute;
- docenti trasferiti d’ufficio nell’ultimo quinquennio e richiedenti il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non ci sia posto nella scuola di precedente titolarità;
- docenti che prestano assistenza continuativa ed esclusiva al coniuge, al figlio o al genitore handicappato ai sensi dell’art. 33 della L. 104/92. In caso
di genitore handicappato la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione di essere o figlio unico o comunque l’unico figlio in grado, per
motivi oggettivi (che valuterà l’amministrazione), di prestare assistenza continuativa. Tale condizione va adeguatamente esplicitata e documentata,
anche con autocertificazione. Analoga autocertificazione va presentata anche da parte degli eventuali fratelli e sorelle. La precedenza di cui si sta parlando viene riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a
fratello/sorella convivente, ma solo nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano attualmente in condizione di prestare
assistenza perché totalmente inabili. In questo caso va documentato anche lo stato di inabilità dei genitori;
- docenti coniugi di militare o di categoria equiparata;
- docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali per l’intera durata del mandato. Al termine dello stesso, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità. Se il posto non c’è, si è considerati soprannumerari a partire dalla ex scuola di titolarità.
 Come si esprimono le preferenze: utilizzando la denominazione ufficiale delle scuole prevista dai bollettini del MPI, con il relativo codice. In presenza di organico funzionale (circoli didattici e istituti comprensivi) si deve esprimere il codice della scuola principale e non delle singole sedi o plessi. Si possono utilizzare anche preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) che comprendono una serie di
scuole di quell’ambito territoriale.
NB: occorre avere l’accortezza di utilizzare le preferenze sintetiche solo dopo le eventuali scuole in esse comprese e non prima, perché queste verrebbero annullate in quanto già comprese nelle prime. Inoltre, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, occorre precisare se si intende concorrere anche per “cattedre orario” tra più scuole, nell’ambito dello stesso comune e/o anche per “cattedre orario” tra scuole di comuni diversi (barrando le opzioni A e/o B della relativa casella del modulo). Infatti il sistema attribuisce il trasferimento per le scuole indicate nelle preferenze espresse solo sulle cattedre interne, se non si barra né l’opzione A né B. Attenzione!! Barrare le opzioni A e B può essere vantaggioso in quanto aumenta le possibilità di trasferimento, ma può comportare anche una penalizzazione. Infatti se, ad es., ci fosse una cattedra orario con completamento esterno alla preferenza n. 3 ed una cattedra tutta interna alla preferenza n. 4, barrando le opzioni A o B si è trasferiti su una cattedra orario esterna (perché è la preferenza n. 3) e non nella cattedra interna
(preferenza n. 4). Questo perché il sistema attribuisce alla preferenza in esame tutte le tipologie di posto richieste, prima di passare all’esame della preferenza successiva. Se però si decidesse, al contrario, di non barrarle, si può correre il rischio di non avere il trasferimento, qualora fossero disponibili solo cattedre orario esterne. E’ un rischio da valutare con attenzione, visto che al momento di presentazione della domanda in genere non sono note né la disponibilità dei posti, né la composizione delle cattedre. In ogni caso non è prevedibile il numero delle domande che verranno presentate con il relativo punteggio e le sedi prescelte dagli altri.
 Quale sarà la sequenza delle operazioni: prima si effettuano i trasferimenti nell’ambito del comune (sede) di titolarità, poi tra comuni diversi (seconda fase) ed infine tra province diverse (terza fase). In ciascuna delle due prime fasi hanno la precedenza coloro che, avendo presentato domanda condizionata, sono stati trasferiti d’ufficio negli ultimi 5 anni e chiedono di rientrare nella scuola da cui sono stati trasferiti (a condizione che dichiarino di averlo sempre chiesto nei 5 anni) e poi coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI (es. L.
104/92 ecc…), precedenza che opera anche tra province diverse. Coloro che sono individuati soprannumerari nell’anno in corso partecipano al movimento nel comune insieme a tutti gli altri e quindi con il punteggio a domanda. Qualora non siano soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse, verranno trasferiti d’ufficio in base al punteggio avuto nelle rispettive graduatorie interne, nelle scuole libere e non richieste del comune e poi in altre scuole della sede (cioè comune) più vicina.
Seguono i movimenti volontari tra comuni diversi. In merito alla sequenza complessiva delle varie operazioni, consultare l’allegato specifico al contratto (All. C).

MOBILITA’ PROFESSIONALE
 Di cosa si tratta: della possibilità, a domanda volontaria, di passare da un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) se si è in possesso del relativo titolo di studio e dell’abilitazione. Nell’ambito della scuola secondaria, è possibile anche passare dall’insegnamento in una classe di concorso ad un'altra (passaggio di cattedra) sempre se in possesso della relativa abilitazione. Nel caso si voglia chiedere di passare dal ruolo dei docenti diplomati (ITP) a quello dei laureati (e viceversa) nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, si deve presentare specifica domanda di passaggio di ruolo.
 Chi può partecipare: tutto il personale a tempo indeterminato, a condizione che abbia superato il periodo di prova e che sia in possesso del titolo (di studio, di abilitazione, di idoneità) previsto per l’accesso.
 Scadenza della domanda: è quella corrispondente alla mobilità territoriale dell’ordine di scuola a cui si chiede di andare;
 Quante domande si possono fare: si può chiedere il passaggio di cattedra per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati o, nell’ambito delle classi di concorso della tabella C, se in possesso del titolo di studio di accesso all’insegnamento. Si
può chiedere anche il passaggio di ruolo contemporaneamente, ma per un solo ruolo, pena l’annullamento di tutte le domande. Il passaggio di ruolo prevale sulle altre domande. Può essere presentata una sola domanda di passaggio e per una sola provincia, ad eccezione della scuola secondaria di 2° grado in cui nella stessa domanda si possono chiedere più province. Per entrambe le tipologie di
domande di mobilità professionale vanno utilizzati i moduli specifici allegati all’Ordinanza Ministeriale. Le preferenze vanno espresse utilizzando la dizione delle scuole ed i codici dei bollettini ministeriali con le stesse modalità dei trasferimenti.
E’ possibile anche presentare contemporaneamente domanda di trasferimento e di mobilità professionale.
 Documentazione da allegare: è sufficiente documentare una sola delle varie domande che si è interessati a presentare, dichiarando e/o documentando tutti i titoli in possesso. Nelle altre domande si fa riferimento. Ovviamente per la mobilità professionale, rispetto alla domanda di trasferimento, vanno dichiarati o documentati, in aggiunta, il possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione
prevista.
 Quanti posti sono destinati alla mobilità professionale: sono destinati la metà dei posti disponibili per la mobilità di III fase (fatto salvo l’accantonamento del 50% dei posti complessivi, più eventuali posti dispari, per le nuove immissioni in ruolo) che residuano dopo tutte le operazioni di mobilità territoriale nell’ambito della provincia. L’altra metà dei posti è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale. Eventuali posti dispari sono attribuiti prima alla mobilità professionale provinciale e poi, se non attribuiti, ai trasferimenti tra province diverse.
 Quando verrà esaminata la domanda: la mobilità professionale provinciale viene esaminata dopo tutte le operazioni di trasferimento nell’ambito del comune e della provincia e subito prima dei trasferimenti interprovinciali. La mobilità professionale tra province diverse è possibile, invece, solo alla fine di tutte le operazioni e solo se i trasferimenti interprovinciali non hanno consumato tutta l’aliquota di posti spettante.

TRATTAMENTO DEI DOCENTI PERDENTI POSTO
 Perché si può perdere posto: perché, alla luce del numero di classi previste per l’anno successivo in relazione al numero degli iscritti e quindi alla luce dei nuovi organici definiti dall’amministrazione competente, è possibile che sia previsto nella propria scuola di titolarità un minore numero di posti della propria tipologia (insegnante comune nella scuola dell’infanzia, primaria, oppure insegnante di sostegno di quella specifica tipologia, ecc… ) o della propria classe di concorso nella scuola secondaria. In questo caso, e per un numero di docenti corrispondente al numero di posti in meno previsti nell’organico, si può risultare perdenti posto e quindi dover essere obbligatoriamente trasferiti in altra scuola prima nell’ambito dello stesso comune e poi, comunque, in altri comuni della stessa provincia. I tempi in cui ciò può accadere sono indipendenti dai tempi di presentazione delle domande di mobilità volontaria e sono legati ai tempi di definizione degli organici. Il personale coinvolto ha diritto ad essere riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato, entro 5 giorni dalla comunicazione formale di questa sua particolare situazione di perdente posto.
 Esaminiamo quali sono le attenzioni necessarie da parte di chi è coinvolto. I docenti interessati, in questo caso, debbono seguire le operazioni che
li riguardano direttamente e che sono di competenza del dirigente scolastico. Se
non si viene coinvolti per tempo al fine di esaminare la situazione, è opportuno informarsi sulla predisposizione della graduatoria interna per la determinazione di chi, tra i colleghi ed in base al punteggio, risulterà perdente posto. Si deve controllare il proprio punteggio (in base alla tabella di valutazione del servizio e dei vari titoli allegata al contratto) e quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti.
Se ci sono errori si deve presentare al capo d’istituto reclamo circostanziato entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il capo d’istituto lo esamina entro i successivi 10 giorni e se ritiene il reclamo fondato provvede a correggere.  Su tutte le controversie riguardanti la mobilità e in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 12 del contratto sulla mobilità. In alternativa si può esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 65 e seguenti del D.lvo 165/01.
 In pratica, in caso di contrazione di posti, vanno effettuate le seguenti operazioni:
- formulazione delle graduatorie interne d’istituto.
In esse devono risultare, per punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc…). Le stesse
sono di Circolo e/o Istituto Comprensivo per l’organico funzionale della scuola dell’infanzia e primaria, e distinte per posto comune, sostegno e tipologia di lingua straniera nella primaria. In caso di contrazione di posto di lingua straniera, il personale in soprannumero sulla lingua confluisce nella graduatoria comune e risulta perdente posto l’ultimo di questa (quindi non necessariamente il docente di lingua straniera). Le graduatorie invece sono di singola scuola o di singolo istituto per le varie classi di concorso d’insegnamento e per le varie tipologie di sostegno nella secondaria di 1° e
2° grado. NB: il personale in servizio nella scuola come utilizzato non partecipa all’individuazione del perdente posto e non fa parte della graduatoria interna della scuola. Lo stesso partecipa eventualmente nella scuola dove è titolare, a meno che non abbia titolarità in quanto DOP.
- Competenze e modalità di compilazione delle graduatorie: spetta al dirigente scolastico, che ne è responsabile, anche nel caso in cui affidi l’incarico ad altri (collaboratore, commissione, personale di segreteria, …).
In tutti gli ordini e gradi di scuola i titoli sono valutati se in possesso al momento di scadenza di presentazione delle domande. Anche per le
situazioni di handicap la data di riferimento è la data di scadenza delle domande di trasferimento. Per l’età dei figli il riferimento è al 31 dicembre
dell’anno per cui si effettuano i trasferimenti. Per la valutazione del servizio, al contrario, si esclude sempre l’anno in corso.
- Individuazione del/dei perdente/i posto. Tale procedura è stata uniformata per tutti (docenti e Ata) a partire dal contratto 2004-2005. In tutti i gradi di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) è prioritariamente perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell’organico della scuola dal primo settembre dell’anno in corso per mobilità volontaria.
Successivamente è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono in servizio nella scuola dagli anni scolastici precedenti e coloro che sono arrivati dal primo settembre dell’anno in corso, ma per trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata o che rientrano nella scuola entro il quinquennio da un precedente trasferimento d’ufficio. Nella scuola secondaria, inoltre, il titolare della scuola che fosse in servizio su una
cattedra orario esterna, partecipa (in quanto titolare a tutti gli effetti della scuola) alla graduatoria d’istituto al pari degli altri e non è detto che sia lui il perdente posto. Infatti, qualora lo stesso sia entrato a far parte dell’organico
d’istituto per trasferimento su cattedra esterna, rimane su tale cattedra a prescindere dal punteggio fino a quando non viene riassorbito (per aumento di ore o di posti), ma è titolare dell’organico della scuola a tutti gli effetti come gli altri.
- Chi non può essere perdente posto: coloro che usufruiscono di alcune tipologie di precedenze (punti I, III, V e VII dell’art. 7 - vedi scheda specifica) sono esclusi dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti
posto, a meno che non si renda necessario ricorrere a loro perché non c’è nessuno senza diritto di precedenza.
- Comunicazione formale al perdente posto: va fatta in forma scritta da parte del DS, informando che entro 5 giorni si può fare domanda di trasferimento ed essere riammessi al movimento. Se non si presenta
domanda si è comunque trasferiti d’ufficio.
 Alcuni chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi:
- tutti i titoli (di servizio, di famiglia e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto e con riferimento alla data di scadenza comune per la presentazione della
domanda.
- Il punteggio per il “ricongiungimento al coniuge o alla famiglia” è valutabile solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. Questo punteggio spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità (Nota 7 allegata alle tabelle). I docenti della scuola
dell’infanzia e primaria, titolari di organico funzionale, hanno titolo a vedersi attribuito tale punteggio nel caso in cui l’unico plesso presente nel comune di residenza dei familiari faccia parte dello stesso organico funzionale in cui si è titolari.
- Valutazione del servizio: il servizio prestato nel ruolo attuale vale 6 punti l’anno a partire dalla decorrenza giuridica della nomina. Vale sempre 6 punti nel ruolo di attuale titolarità il servizio prestato in ruolo diverso a seguito di provvedimento di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. Al contrario, il servizio prestato in ruolo diverso, avendo in quel ruolo anche la titolarità (ad es. il periodo di ruolo antecedente un passaggio di ruolo), vale 3 punti l’anno. Sono da considerare diversi rispettivamente i ruoli della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ruolo dei diplomati nell’ambito del secondo grado. Il periodo relativo ad una retrodatazione giuridica della nomina vale 6 punti l’anno se coperto da effettivo servizio nel ruolo attuale. Se non è stato prestato alcun servizio o se è stato prestato in ruoli diversi spettano 3 punti l’anno. Per il servizio pre- ruolo spettano 3 punti l’anno, se prestato per almeno 180 giorni, ma solo per
i primi 4 anni (a differenza della mobilità volontaria dove tutti gli anni valgono 3 punti), mentre oltre i primi 4 anni si valuta per 2/3 (2 punti l’anno). Il punteggio per il servizio prestato con il titolo sul sostegno vale
doppio, se si chiede la mobilità nell’ambito di (o per) tale tipologia di posto e
ai fini della graduatoria di perdente posto su sostegno.
- Servizio continuativo: spettano 2 punti l’anno (con esclusione dell’anno in corso) fino al 5° anno continuativo di servizio nella scuola e 3 punti oltre il 5° anno. Per il punteggio della continuità nella formulazione della graduatoria interna non c’è quindi il limite dei 3 anni, come per la mobilità volontaria
(vedi nota 5-bis), in quanto decorre dopo il 1° anno di servizio nella scuola. Inoltre, se per tre anni non si è presentata affatto domanda di trasferimento o passaggio provinciale, al termine del triennio saranno attribuiti “una tantum” 10 punti in più. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l’anno scolastico 2000-2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all’anno scolastico 2007- 2008. NB: quindi, dalla mobilità per il prossimo anno scolastico 2006-2007 non sarà più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 10 punti;
- I docenti trasferiti d’ufficio nel quinquennio che hanno sempre richiesto di rientrare e lo hanno ottenuto, mantengono tutto il punteggio della continuità anche per gli anni (nei 5 possibili come limite temporale massimo) che hanno prestato servizio in altre scuole. Nella scuola primaria dall’a.s. 1998/99 e nella scuola dell’infanzia (e scuole primarie di montagna e piccole isole) dall’a.s. 1999/00, l’introduzione dell’organico funzionale non costituisce (da quel momento in poi) soluzione di continuità nel servizio prestato nei vari plessi. Al contrario, il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo, ha interrotto la continuità. Per gli anni antecedenti al servizio prestato nell’attuale scuola, spetta 1 punto l’anno per tutto il servizio prestato in scuole dell’attuale comune (sede) senza interruzione di continuità (NB: tale punteggio non è cumulabile all’altro per lo stesso anno). Inoltre la continuità
è riconosciuta anche in tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, puerperio, servizio di leva, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CNPI, incarico di presidenza, partecipazione a commissioni di concorso, dimensionamento della scuola, utilizzazione sul sostegno, utilizzazione degli
insegnanti della scuola primaria, anche in altra sede, sull’insegnamento della lingua straniera. La continuità didattica è, al contrario, interrotta a seguito di assegnazione provvisoria volontaria (o di precedente trasferimento annuale volontario) e dall’esonero dall’insegnamento per motivi di studio a seguito di borse di studio (ad es. dottorato di ricerca) concesso a norma della L. 476/84
(vedi note comuni).
- Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia: si valutano se
in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell’età dei figli, per i quali fa riferimento la data del 31 dicembre dell’anno per cui si effettuano i trasferimenti stessi. Quindi si valutano i figli che compiono i 6 o i
18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si fanno i trasferimenti. La residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. La cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici
o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentato con certificazione o copia autenticata da parte dell’Asl o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell’istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto di cura deve essere documentato dall’ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di
fiducia o della struttura pubblica.
- Chiarimenti sulla valutazione dei titoli generali: si valutano alla data di scadenza della domanda. Il punteggio del superamento di un pubblico concorso ordinario per esami a posti per l’immissione in ruolo (12 punti) è attribuito per il superamento dello stesso nel medesimo grado di scuola o grado/livello superiore a prescindere se poi l’immissione in ruolo sia avvenuta con il concorso stesso. Quindi non è necessaria l’inclusione in graduatoria di
merito. I gradi sono rispettivamente: materna, elementare, media e secondo grado (nota 1 alle tabelle e nota 10). Il concorso a posti di personale educativo è da considerare di pari grado a quello per la scuola primaria (e viceversa). I concorsi a posto di personale direttivo ed ispettivo sono considerati di livello superiore. Non valgono invece altri concorsi nel pubblico impiego e simili, se espletati in comparto diverso dalla scuola. Gli ex corsi speciali o sessioni riservate di concorso, o la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione non danno diritto a punteggio. Le specializzazioni post-universitarie valgono solo se attinenti l’ambito delle scienze dell’educazione e/o delle discipline insegnate. Idem per i corsi di perfezionamento. I master si valutano 1 punto al pari dei corsi di perfezionamento. In caso di corsi conseguiti in contemporanea (cioè nello stesso anno scolastico), se ne valuta uno soltanto. I diplomi di perfezionamento post-universitari almeno biennali e con esami specifici per ogni materia del corso, sono assimilati ai corsi di specializzazione. Non si valuta il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno né
i titoli rilasciati dalle SSIS (vedasi nota 11 bis) in quanto titoli validi per l’accesso o per la mobilità professionale e non titoli meramente aggiuntivi.
Analogamente non si valuta il diploma di laurea in scienza della formazione primaria in quanto titolo di accesso al ruolo (nota 12). La somma
complessiva dei punteggi relativi a tali titoli non può superare i 10 punti.
- Documentazione per la graduatoria interna: valgono le stessa regole generali dei trasferimenti. Ad eccezione della certificazione medica, si può dichiarare tutto. La scuola è tenuta a porre in essere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
 Cosa può fare il docente perdente posto: appurato che si sia correttamente perdenti posto, si può presentare domanda di trasferimento come perdenti posto per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Così facendo si evita che sia l’amministrazione ad assegnarla d’ufficio, anche se in base a criteri di viciniorità all’attuale scuola. NB: se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza per i successivi 5 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda “condizionata” (art. 7 punto II)
 Come si partecipa alla mobilità: facendo normale domanda entro i 5 giorni dalla comunicazione di perdente posto per partecipare insieme a tutti gli altri. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. Se non si presenta domanda si è sottoposti comunque al trasferimento d’ufficio. La domanda può essere libera o condizionata (barrando l’apposita casella del modulo). Condizionandola si manifesta la volontà di non volersi trasferire e quindi se, nel corso dei trasferimenti, dovesse venire meno la condizione di perdente posto (perché, ad esempio, si trasferisce un altro docente della propria scuola e della propria tipologia di posto) la domanda si annulla. In caso invece di trasferimento, anche su una preferenza espressa, si è considerati come trasferiti d’ufficio e per 5
anni si mantiene il diritto a rientrare con precedenza nella scuola da cui si è perso posto ed a non perdere il punteggio della continuità.
 Quali differenze nel trattamento rispetto agli altri: il perdente posto, nei vari movimenti nell’ambito del comune di appartenenza della scuola in cui è titolare, si muove come tutti gli altri senza alcun diritto in più. Se non ottiene nessuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio nelle altre scuole del comune eventualmente disponibili e non richieste. Poi, se non c’è alcuna scuola disponibile nel comune, il perdente posto viene trasferito d’ufficio nella scuola libera del comune più vicino al suo, prima delle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi. Infine saranno esaminate, in base ai rispettivi punteggi, le domande di mobilità volontaria tra comuni diversi della propria provincia per le preferenze
espresse. Il perdente posto partecipa a questa fase, sempre per le preferenze espresse, insieme agli altri. Se risulta disponibile una scuola tra quelle richieste, allora si annulla il trasferimento d’ufficio. In caso negativo rimane quella che si è avuta d’ufficio. Attenzione: se si esprimono molte preferenze come perdente posto, può capitare di essere trasferiti all’ultima preferenza espressa, pur essendo
disponibile una scuola indicata ai primi posti. Questo accade quando un altro perdente posto, anche con meno punti, non indica alcuna preferenza. Quest’ultimo infatti, pur con minore punteggio del primo, verrà collocato prima nella scuola più vicina al comune attuale, dal momento che l’altro, anche se ha più punti, risulta comunque soddisfatto in una delle preferenze espresse, ancorché più lontana.

PERSONALE A.T.A.

MOBILITA’ VOLONTARIA TERRITORIALE E PROFESSIONALE.


 Può fare domanda: tutto il personale Ata di ruolo.
 Quando scade: il 3 febbraio 2006 (vedi Ordinanza). Per i perdenti posto vedere specifica scheda.
 Quante domande si possono fare: fino ad un massimo di 4. Una domanda per trasferirsi all’interno della provincia di titolarità ed un’altra per trasferirsi in una provincia diversa (mobilità territoriale interprovinciale, che prevale su quella
provinciale). Due domande per il passaggio di profilo all’interno dell’area, di cui una per la provincia di titolarità e una per una provincia diversa (mobilità professionale). La domanda di passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le altre richieste. NB: gli assistenti tecnici che intendono trasferirsi da un’area ad un’altra anche all’interno del proprio istituto, debbono sempre presentare domanda di trasferimento.
 Cosa si deve allegare alla domanda: la dichiarazione dei servizi e dell’eventuale continuità, compilando gli appositi allegati mod. D ed E dell’Ordinanza; la dichiarazione personale relativa alle esigenze di famiglia, alle idoneità conseguite in
concorsi per posti di personale Ata. Alle domande di passaggio di profilo o di area occorre allegare anche la dichiarazione relativa al possesso del titolo di studio. Tutte le dichiarazioni sono esenti da bollo. Per avere il quadro del sistema di precedenze
e per avere i benefici previsti dalla L. 104/92 si vedano le schede specifiche successive.
 Come si esprimono le preferenze: utilizzando i codici di scuola e/o sintetici
(comuni, distretti e provincia) nei bollettini ufficiali. Per le preferenze sintetiche si possono usare i codici di qualsiasi ordine di scuola (eccetto quelli della scuola dell’infanzia) e sono validi per tutte le scuole.
 Disponibilità dei posti: è possibile chiedere qualsiasi scuola che contenga in organico posti nel profilo richiesto.
 Chi ha diritto ad una precedenza –art. 7. Nell’ordine:
- personale Ata non vedente ed emodializzato;
- trasferiti a domanda condizionata (o d’ufficio, qualora non abbiano presentato affatto domanda) nell’ultimo quinquennio e che richiedono il
rientro nella scuola di precedente titolarità. Questa precedenza spetta a condizione che sia stata presentata domanda condizionata e che nel
quinquennio si sia richiesto sempre di rientrare. E’ obbligatorio che si esprima come prima preferenza la scuola o circolo dove si era titolari oppure una preferenza sintetica (comune o distretto) che la comprenda;
- personale Ata portatore di handicap di cui all’art. 21 della L. 104/92 e personale Ata bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per gravi
motivi di salute;
- personale Ata trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio e richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non ci sia posto nella scuola precedente;
- personale Ata che presta assistenza continuativa ed esclusiva al coniuge, al figlio o al genitore handicappato ai sensi dell’art. 33 della L. 104/92. In caso di genitore handicappato la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a
condizione di essere o figlio unico o comunque l’unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza continuativa. Tali motivi vanno documentati o autocertificati ed anche da parte degli eventuali fratelli e sorelle. Analoga precedenza è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato;
- Personale Ata coniuge di militare o di categoria equiparata;
- Personale Ata che ricopre cariche pubbliche nella amministrazioni degli Enti locali per l’intera durata del mandato. Al termine dello stesso, nel caso si sia
ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità. In assenza di posto si è soprannumerari;
 Sequenza delle operazioni: consultare la scheda specifica allegata al contratto.

TRATTAMENTO DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO

 Perché si può perdere posto: perché, alla luce della nuova tabella organica definita dall’amministrazione competente nell’ambito dell’istituto di titolarità, è possibile che sia previsto nella scuola un minore numero di posti di quella tipologia o profilo Ata. In questo caso un numero di lavoratori Ata, sempre di quel profilo, corrispondente al numero di posti in meno previsti nell’organico, risulta perdente posto e quindi deve essere ricollocato in altra scuola o nell’ambito dello stesso comune o comunque in altri comuni della stessa provincia. Questo può accadere in tempi che sono indipendenti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria in quanto legati alle definizione degli organici. Il personale coinvolto viene riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato, entro 5 giorni dalla comunicazione formale di questa sua particolare situazione di perdente posto.
 Quali sono le attenzioni necessarie da parte di chi è coinvolto: gli interessati, in questo caso, debbono seguire le operazioni di competenza del dirigente scolastico che lo interessano direttamente. Se non si viene chiamati per esaminare la situazione, è opportuno comunque informarsi sulla predisposizione della graduatoria interna per la determinazione di chi, in base al punteggio, risulta perdente posto. Occorre controllare bene il proprio punteggio (consultando la tabella di valutazione del servizio e dei vari titoli allegata al contratto) ed anche quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d’istituto reclamo circostanziato entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il capo d’istituto lo esamina entro i successivi 10 giorni e, se ritiene il reclamo fondato, provvede a correggere. Per il reclamo vedi fac-simile. Su tutte le controversie riguardanti la mobilità e in relazione agli atti che
si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 12 del contratto mobilità. In alternativa si può esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 65 e seguenti del D.lvo
165/01.
 Vediamo in sintesi la sequenza delle operazioni da fare nella scuola:
- pubblicazione all’albo della scuola della nuova tabella organica inviata dall’amministrazione competente;
- formulazione della graduatoria interna suddivisa per profilo in caso di esubero. In essa devono risultare la data di nascita ed i punteggi analitici
(anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc…).
Per gli assistenti tecnici l’individuazione dell’esubero avviene in relazione alle aree di riferimento;
- pubblicazione della graduatoria interna;
- comunicazione agli interessati della posizione di esubero con invito a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni per essere riammessi
alla mobilità. In caso di domanda già presentata, la nuova sostituisce la precedente. Se non si presenta alcuna domanda (non è un obbligo) i dati
saranno comunicati direttamente dalla scuola e si verrà comunque trasferiti d’ufficio.
 Competenza e modalità di compilazione delle graduatorie interne: la competenza è del dirigente scolastico. Nel formularle si prendono in considerazione
servizi e titoli in possesso alla data di scadenza delle domande di trasferimento (quindi 3 febbraio 2006), comprese le eventuali situazioni intervenute di handicap.
In questo caso sono prese in considerazione sempre se acquisite alla data di scadenza ordinaria dei trasferimenti.
 Individuazione dei perdenti posto: prima sono perdenti posto i titolari entrati a
far parte dell’organico dal 1 settembre dell’anno in corso per mobilità volontaria e poi quelli titolari dagli anni precedenti o che sono stati trasferiti d’ufficio dal primo
settembre.
 Chi non può essere perdente posto: coloro che usufruiscono delle precedenze
di cui ai punti I, II, V e VII dell’art. 7 (vedi scheda specifica) sono esclusi dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto, a meno che il numero degli
stessi non rende necessario ricorrere anche a loro.
 Alcuni chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi:
- per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto (vedi scheda allegata);
- il punteggio per il “ricongiungimento al coniuge” o alla famiglia è valutabile
solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge, che si configura in
sostanza come esigenza di “non allontanamento”, spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi
nell’area) alle quali possa accedere il personale interessato.
- Il punteggio della continuità (8 punti l’anno fino al 5° anno e 12 oltre il 5° anno) spetta per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l’anno). Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sul comune (sede);
- la residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva in cui va indicata la data di decorrenza. La cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentata con certificazione o copia autenticata da parte dell’Asl o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto di cura deve essere documentato dall’ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.
- Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l’accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a quello di appartenenza.
- Per la documentazione valgono le stesse modalità dei trasferimenti volontari. Tutto può essere dichiarato ad eccezione della certificazione medica che va presentata in originale o copia autenticata.
 Cosa può fare il personale perdente posto: appurato che si sia correttamente perdenti posto, si può fare domanda di trasferimento come perdenti posto entro 5 giorni dalla comunicazione per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte evitando che sia l’amministrazione ad assegnarla d’ufficio, anche se in base a criteri di viciniorità all’attuale scuola.
 Come si partecipa alla mobilità: facendo normale domanda entro i 5 giorni dalla comunicazione di perdente posto per partecipare insieme a tutti gli altri. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera presentata in precedenza. Se non si presenta (non è un obbligo!!) si è sottoposti comunque al trasferimento d’ufficio sulla base dei dati comunicati dalla scuola. La domanda può essere libera o condizionata (barrando l’apposita casella del modulo). NB: è obbligatorio presentare domanda condizionata se si vuole mantenere per 5 anni il
diritto a rientrare con precedenza (art. 7 punto II) e mantenere anche il punteggio della continuità. Condizionando la domanda si manifesta la volontà di non volersi trasferire e quindi, se accade che nel corso dei trasferimenti dovesse venire meno la condizione di perdente posto (perché, ad esempio, si trasferisce un altro della propria scuola e della propria tipologia di posto), la domanda si annulla. In caso invece di trasferimento, anche su una preferenza espressa, si è considerati trasferiti d’ufficio e quindi per 5 anni si mantiene il diritto a rientrare con precedenza nella scuola precedente ed a non perdere il punteggio della continuità.
 Quali differenze nel trattamento rispetto agli altri: il perdente posto si muove, nel comune di appartenenza della scuola in cui si è titolari, come tutti gli altri senza alcun diritto in più. Se non ottiene nulla per le preferenze espresse, allora viene trasferito d’ufficio nelle altre sedi del comune eventualmente disponibili e non richieste. Poi, nel caso non ci siano sedi disponibili e prima delle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi, il perdente posto viene trasferito d’ufficio nella scuola disponibile del comune più vicino. Infine si esaminano, in base ai
rispettivi punteggi, le domande di mobilità volontaria tra comuni diversi della propria provincia e per le preferenze espresse. Il perdente posto partecipa a questa fase, sempre e solo per le preferenze espresse, insieme agli altri. Se si ottiene una scuola richiesta, allora si annulla il trasferimento d’ufficio, altrimenti rimane quello.


 CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI NECESSARIE
Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
In particolare:
- Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge 104/92. Il grado di invalidità può essere attestato con specifica certificazione, aggiuntiva a quella relativa alla L. 104, qualora in quest’ultima non sia indicato.
- Nel caso in cui tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla richiesta di visita medica, la situazione di handicap può essere documentata in via provvisoria con certificazione rilasciata dal medico dell’A.S.L. specialista nella patologia denunciata
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93, n. 324 , convertito con modificazioni nella legge 27/10/93, n. 423 e con espresso riferimento che sono trascorsi 90 giorni
dalla presentazione della relativa domanda.
- L’accertamento provvisorio sopra indicato produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della
legge 104/92; l’accertamento definitivo deve essere presentato entro 10 giorni da parte dell’interessato.
- la certificazione relativa all’invalidita’ civile, da sola, non verrà presa in
considerazione, perché non idonea ad attestare lo stato di handicap (le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento dell’handicap sono distinte.)
- Per avvalersi dell’art. 21 della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica, relativa all’handicap, sia indicato il grado di invalidità superiore ai due terzi o
le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10.8.50, n 648. E’ consentito attestare tali condizioni anche con specifica ed aggiuntiva certificazione.
- Per avvalersi dell’art. 33 della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell’handicap e la necessità di assistenza
continuativa, globale e permanente prevista dall’art. 3, comma 3, della legge
104/92.
- il rapporto di ascendenza / discendenza / coniuge con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante:
* Stato di famiglia (oppure: dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai
sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003);
- il mancato ricovero dell’handicappato a tempo pieno presso istituti
specializzati deve essere comprovato mediante:
* dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 (oppure: con certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.);
lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo ed esclusivo a favore dell’handicappato deve essere comprovato mediante
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi sempre delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003.
qualora si tratti di figlio che assiste il genitore handicappato, la mancanza di altri figli in grado oggettivamente di assistere l’handicappato, deve essere comprovata mediante: stato di famiglia, oppure: con dichiarazione sotto la propria responsabilità
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come
integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, in cui si attesta di essere l’unico
figlio/a in grado di provvedere a tale assistenza continuativa ed esclusiva in quanto non vi sono altri fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo per motivi
oggettivi. Occorre presentare analoga dichiarazione da parte di ciascun fratello e/o sorella.
 La precedenza di cui all’art. 33 della L. 104 è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano
scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato con apposita certificazione.

Il personale ha l’obbligo di comunicare all’ufficio, prima dell’inizio delle operazioni di mobilità,
la cessazione di una delle condizioni sopra citate.

MODALITA’ E CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
La precedenza dell’art. 33 della legge 104/92 può essere usufruita solo nell’ambito e per
la provincia in cui risiede l’handicappato assistito.
Pertanto, il docente deve indicare come prima preferenza il relativo comune di domicilio oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune che deve essere in ogni caso espresso dopo le singole preferenze.









Postato il Lunedì, 02 gennaio 2006 ore 00:15:00 CET di Silvana La Porta
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