L'astensione facoltativa per maternità è valutabile ai fini della buonuscita
Rispondendo a numerosi quesiti, l'INPDAP ha chiarito, con la Nota Operativa n. 21 del 12 luglio 2006 che i periodi di astensione facoltativa per maternità ad assegni ridotti sono interamente valutabili ai fini della buonuscita.
Fino all'emanazione di questa nota i servizi in questione erano valutati al 50%, rimanendo nella facoltà degli interessati la possibilità di riscattare a titolo oneroso il restante 50%. Si tratta quindi di una innovazione importante nell'orientamento dell'Ente previdenziale, che recepisce lo spirito e la lettera delle modifiche alla disciplina dei congedi parentali, introdotte dalla legge 53/2000, che ha riconosciuto la validità di tali periodi nell'anzianità di servizio, con la sola esclusione degli effetti su ferie e 13a mensilità.
Inoltre, il riconoscimento parziale precedentemente previsto determinava una diversità di diritti in funzione del regime di trattamento di fine servizio in godimento. Il Codice Civile prevede, infatti, ai fini del TFR, il computo per intero del periodo di astensione facoltativa ad assegni ridotti nei limiti di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino.
L'amministrazione di appartenenza del dipendente dovrà perciò versare i contributi calcolati sull'intera retribuzione anche nel caso di trattamento di buonuscita (TFS).
Roma, 24 luglio 2006
Rispondendo a numerosi quesiti, l'INPDAP ha chiarito, con la Nota Operativa n. 21 del 12 luglio 2006 che i periodi di astensione facoltativa per maternità ad assegni ridotti sono interamente valutabili ai fini della buonuscita.
Fino all'emanazione di questa nota i servizi in questione erano valutati al 50%, rimanendo nella facoltà degli interessati la possibilità di riscattare a titolo oneroso il restante 50%. Si tratta quindi di una innovazione importante nell'orientamento dell'Ente previdenziale, che recepisce lo spirito e la lettera delle modifiche alla disciplina dei congedi parentali, introdotte dalla legge 53/2000, che ha riconosciuto la validità di tali periodi nell'anzianità di servizio, con la sola esclusione degli effetti su ferie e 13a mensilità.
Inoltre, il riconoscimento parziale precedentemente previsto determinava una diversità di diritti in funzione del regime di trattamento di fine servizio in godimento. Il Codice Civile prevede, infatti, ai fini del TFR, il computo per intero del periodo di astensione facoltativa ad assegni ridotti nei limiti di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino.
L'amministrazione di appartenenza del dipendente dovrà perciò versare i contributi calcolati sull'intera retribuzione anche nel caso di trattamento di buonuscita (TFS).
Roma, 24 luglio 2006