Prot. n. 1460 Roma, 5 ottobre 2006
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Graduatorie di circolo e di istituto – diploma di specializzazione per il sostegno conseguito dopo il 5 luglio 2006.
Ad integrazione della nota prot. n.1004 del 21 luglio Atteso che la normativa vigente (art.319, comma 4 del D. leg.vo n.297/94) prevede, quale titolo di accesso alla attività di integrazione degli alunni disabili, il diploma di specializzazione per il sostegno e che solo in via eccezionale, a seguito di esaurimento degli elenchi di sostegno, è stato consentito di utilizzare personale sprovvisto di specializzazione, si ritiene, al fine di tutelare i diritti degli alunni disabili di avvalersi di personale qualificato, come sancito dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104/92, di dare indicazioni per l’acquisizione dei diplomi di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti, già iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto della medesima provincia, oltre la data del 5 luglio 2006, termine ultimo per l’aggiornamento delle graduatorie medesime.
Per esigenze di chiarezza vengono di seguito riassunte, in stretto ordine sequenziale, le operazioni per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, con l’avvertenza che la fase in cui i titoli in questione possono essere presi in considerazione è descritta al punto d):
a) In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie definitive di circolo e di istituto, validi per l’a.s. 2006/2007. Nell’ipotesi di esaurimento degli elenchi di prima fascia, nella fase di temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente e, in subordine, le normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione, instaurando, in entrambi i casi, rapporti di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo".
b) Una volta entrati in vigore integralmente gli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2006/2007, le scuole provvedono alla attribuzione a titolo definitivo dei posti ricoperti a titolo provvisorio individuando gli aventi titolo in possesso del diploma di specializzazione sui rispettivi elenchi.
c) Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità, dopo aver esperito anche le possibilità indicate nel D.M. 28.07.2004 n. 64, art. 12, commi 6 e 7, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del D.M. n. 201/2000, procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità.
d) In caso di esaurimento degli elenchi di tutte le scuole della provincia, prima di attribuire la supplenza definitiva ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le SS.LL. sono pregate di impartire ai dirigenti scolastici opportune istruzioni affinché provvedano a ricoprire le relative disponibilità di posti di sostegno con personale che ha conseguito il diploma di specializzazione anche dopo il 5 luglio 2006, ma comunque entro il 6 novembre 2006.
Ai fini suddetti, gli aspiranti potranno, in regime di autocertificazione, presentare, entro lo stesso termine del 6 novembre 2006, specifica istanza ai competenti dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie figurano iscritti per posto comune.
Per consentire nella misura massima possibile la gestione coordinata delle operazioni generali di assunzione a titolo definitivo, si segnala l’opportunità che l’operazione anzidetta, anche in relazione alla esigenza di offrire agli interessati il quadro completo delle disponibilità, venga effettuata immediatamente prima rispetto a quelle sui posti comuni al fine di garantire la massima copertura dei posti di sostegno con personale fornito di titoli di specializzazione.
Per quanto precisato, sarebbe opportuno che la pubblicazione delle graduatorie definitive avvenga immediatamente dopo la scadenza del citato termine del 6 novembre 2006.
e) Nell’ipotesi residuale di assenza anche di personale in possesso di diploma di specializzazione conseguito dal 6 luglio 2006 al 6 novembre 2006, i dirigenti scolastici individueranno i destinatari della supplenza definitiva mediante lo scorrimento incrociato della graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 12 del DM 64/2004.
f) Dopo la predetta data del 6 novembre 2006 sono stipulati i contratti a titolo definitivo e pertanto non è consentita la sostituzione del docente privo di titolo con il docente specializzato successivamente a tale data.
Pertanto, ai docenti che presenteranno il titolo di specializzazione dopo la data su indicata è riconosciuto titolo ad essere assunti sui posti di sostegno con precedenza rispetto ai docenti privi del titolo di specializzazione esclusivamente nei casi di conferimento di nuove supplenze.
p. IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
f.to IL DIRIGENTE