Colgo l'occasione per chiarire che lo stesso è stato richiesto in via preventiva e cautelativa, in quanto allo stato, da notizie assunte dall'ARAN solo telefonicamente, la stessa interpretazione, si ritiene debba ritenersi non ancora definitiva. Pertanto è opportuno avere in evidenza i casi che rientrano nel disposto dall'art. 37, anche perché quando essa sarà applicabile, come ben risaputo, trattandosi di interpretazione autentica ha decorrenza e retroattività dalla data di stipula del CCNL, ovvero dal 24/7/2003.
Il
Presidente
Gennaro Manna
Da:GGrappa@inpdap.gov.it <GGrappa@inpdap.gov.it>
mercoledì
10 gennaio 2007 9.18
A. mannagennaro@email.it <mannagennaro@email.it>
Oggetto: R:
art. 37 CCNL 24-07-2003
In esito al quesito formulato si comunica che
in ogni caso l'Istituto scolastico datore di lavoro è tenuto ad inviare il
mod. TFR/1 nei termini previsti dalla legge 140/97. Nella fattispecie
prospettata e pertanto in caso di applicazione dell'art. 37 CCNL 24/07/2003,
l'Istituto stesso provvederà a trasmettere un mod. TFR/2 a rettifica di
quello precedentemente inviato.
IL DIRIGENTE
(Fiorella
Conti)
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TESTO del
QUESITO
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Spettabile
INPDAP
All'attenzione della Dott.ssa Conti
E del Dott.
Grappa
ROMA
Oggetto: Quesito - Interpretazione autentica del 30/06/2006 -
art. 37 CCNL 24/07/2003.
Lo scrivente dott. Gennaro MANNA, Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi, in servizio presso l'IPIA Niglio di
Frattamaggiore, nonché Presidente Nazionale della FNADA (Federazione
Nazionale Associazioni Direttori Amministrativi), premesso che l'ARAN e le
parti sociali, su richiesta del giudice del lavoro di Messina, in data
30/03/2006 hanno sottoscritto l'interpretazione autentica inerente alla
soluzione dell'art. 37 del CCNL 24/07/03 che di seguito si riporta:
"
L'art. 37, comma 3, del CCNL del 24 luglio 2003 del comparto scuola prevede
che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo
determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione
delle lezioni, qualora l'assenza del titolare venga effettuata, senza
soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data
anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data
non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva,
pertanto, esclusivamente l'oggettiva sussistenza delle predette circostanze,
unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare,
indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del
titolare medesimo".
Tenuto conto che il testo suddetto attribuisce la
continuità all'assenza ininterrotta del titolare si possano verificare i
seguenti casi:
1°caso
assenza del titolare dal 10 dicembre 2006 al 20
gennaio 2007 giustificata con unica certificazione medica. Il contratto di
lavoro in questo caso va stipulato "per l'intera durata dell'assenza" del
titolare (art. 37 c. 3 del Ccnl/03). Se la scuola dovesse stipulare il
contratto solo fino all'ultimo giorno di lezione (ad es. 22 dicembre), è
chiaro che violerebbe il contratto nazionale e quindi il lavoratore sarebbe
costretto ad impugnare l'atto.
2°caso
assenza del titolare dal 10
dicembre 2006 fino al 28 dicembre (giustificata con certificato di pari data)
e poi nuova assenza dal lunedì 8 gennaio 2007 fino al 20 gennaio successivo
con presentazione di un secondo certificato medico. In questo caso la scuola
stipula un primo contratto fino al 22 dicembre e poi un secondo a partire
dall'8 gennaio.
Quindi i giorni di sospensione delle lezioni non sono
retribuiti. In questo caso c'è la conferma del
supplente.
3°caso
assenza del titolare dal 10 dicembre 2006 fino al 28
dicembre (con certificato medico) e poi prosecuzione dal giorno successivo 29
dicembre fino al 20 gennaio 2007 (con seconda certificazione medica). In
questo caso la scuola fa un primo contratto fino al 22 dicembre (ultimo
giorno di lezione e quindi di effettiva necessità) e poi, preso atto (in data
29
dicembre) che con successiva certificazione vi è di fatto una
effettiva interruzione continuativa che rispetta le condizioni di cui al
contratto nazionale (sempre i 7 gg. prima e dopo la sospensione, art. 37 c.
3), fa un secondo contratto a partire dal 23 dicembre 2006, giorno successivo
al termine del primo, e non dal primo giorno di ripresa delle lezioni
(8 gennaio). Cioè il supplente ha diritto anche in questo caso ad
un contratto che copre l'intera assenza del titolare, sospensione
delle lezioni comprese, visto che la sua assenza effettiva è continuativa
per l'intero periodo che va dal 10/12 al 20/1.
Come evidente dal 3°
caso, se il lavoratore dovesse rientrare in servizio l'8 gennaio, sarebbero
trascorsi i prescritti 15 gg. entro cui le istituzioni scolastiche hanno
l'obbligo di inviare il modello di
liquidazione TFR1. Oltre tale termine
sarebbero responsabili di eventuali interessi che l'INPDAP elargisce ai
lavoratori.
Pertanto alla luce di quanto sopra chiede, per evitare
duplicazioni di lavoro (emettere il TFR1 alla data del 22/12, per poi doverlo
annullare successivamente, aspetto ancora più difficile per chi opera
la trasmissione on line), che codesto Ente disponga per questi
casi particolari l'invio anche oltre il termine perentorio di 15 gg.
senza addebito di interessi alle istituzioni scolastiche.
In attesa di cortese riscontro al presente quesito
porge cordiali saluti.
Frattamaggiore, 27 dicembre 2006
Gennaro MANNA