1 Decreto Ministeriale n.6 del 17 gennaio 2007 Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. IL MINISTRO VISTO il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; VISTA la legge 17 luglio 2006,n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”; VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”; in particolare, l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed, in particolare, l’art.1-bis, recante norme in materia di scuole non statali;
DECRETA
Art. 1 Partecipazione alle commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Art. 2 Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni
1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto entro il 31 gennaio.
2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Art. 3 Nomina e formazione delle commissioni
1. Le commissioni sono nominate dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale.
2. Ogni commissione di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato, è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di sei componenti, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.
4. Le classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell’art.1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, sono abbinate a classi di istituti statali o paritari. 5. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Art. 4 Procedure generali di nomina
1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati: a. secondo le fasi territoriali di cui agli articoli 7 e 8; b. all’interno delle fasi territoriali, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8; c. in base alle preferenze di cui all'articolo 10.
2. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
4. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
Art. 5 Criteri di nomina dei Presidenti
1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza, tra: a. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili; b. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore; c.1. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico; c.2. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di dirigente scolastico; c.3. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico; c.4. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica; c.5. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; d. i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo; e. i ricercatori universitari confermati; f. i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; g. i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; h. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più di tre anni; i. i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Art. 6 Criteri di nomina dei commissari esterni
1. I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza: a. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali; b. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali; c. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attivita' didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali; d. tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta; per il caso in cui, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati tutti gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), del presente comma, rimangano ancora delle nomine da effettuare; e. tra i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore. Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla precedente lettera d) del presente comma.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3. Da ultimo, in caso di necessità, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine: 1. per la materia d'insegnamento; 2. per la classe di concorso in cui e' compresa la materia d'insegnamento;
5. Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 4, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine.
Art. 7 Fasi territoriali di nomina – Presidenti
1. Le nomine dei presidenti per le categorie di personale avente titolo di cui alla lettera a) dell’art.5 sono effettuate, seguendo le sottoelencate fasi territoriali: A)- nell’ambito del comune di servizio o residenza, secondo l’ordine di preferenza espressa.; B)- nell’ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse, ove non sia stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza; C)- d’ufficio nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse; D)- d’ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in base alle fasi di cui alle lettere A) e B) e C);
2. Le nomine a presidente delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina di cui alle lettere b), c.1), c.2), c.3), c.4), c.5); d); e); f);g); h); i) dell’art.5 sono effettuate, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo medesimo, seguendo le sopraelencate fasi territoriali.
3. Qualora non sia possibile effettuare - in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 - le nomine dei Presidenti per tutte le sedi di esame, si procede alla nomina in ambito regionale, nel rispetto dell’ordine di precedenza di cui all’art.5, prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni della Regione di servizio o residenza e, successivamente, d’ufficio.
4. Eventuali nomine che si rendano, eccezionalmente necessarie in ambito interregionale, sono disposte dal Direttore Generale competente, previo specifico accordo con il Direttore Generale della Regione in cui l’aspirante ha presentato la domanda di partecipazione.
4. Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di servizio o residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l’assegnazione alle sedi della Regione è disposta secondo l’ordine di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o residenza.
Art. 8 Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni
1. Le nomine dei commissari esterni per le categorie di personale avente titolo di cui all’art. 6, sono effettuate, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo medesimo, seguendo le sottoelencate fasi territoriali: A)- nell’ambito del comune di servizio o residenza, nell’ordine di preferenza espressa; B) d’ufficio nel comune di servizio o residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse; C)- nell’ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse, ove non sia stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza; D) - d’ufficio, nella provincia di servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in base alle fasi di cui alle lettere A), B) e C). E) – eccezionalmente in ambito regionale, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’art.6, prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni della Regione in cui l’aspirante presta servizio; successivamente, d’ufficio; qualora non sia possibile effettuare – in base alle disposizioni di cui alle lettere A),B), C), D) del presente comma – le nomine per ogni sede d’esame;
2. Per eventuali sedi residue si effettuano le nomine nell’ambito delle categorie del personale di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 6, secondo la procedura di cui al precedente comma 1.
3. Eventuali nomine che si rendano, eccezionalmente, necessarie in ambito interregionale, vengono disposte d’ufficio dal competente Direttore generale regionale, previo specifico accordo con il Direttore generale della Regione in cui presta servizio l’aspirante.
4. Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di servizio o di residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l’assegnazione alle sedi della Regione è disposta secondo l’ordine di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o di residenza.
Art. 9 Indirizzi di studio particolari
1. Nelle sezioni di liceo classico europeo, ad opzione internazionale francese, spagnola, tedesca funzionanti presso istituti statali o paritari, con apposito provvedimento saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.
Art. 10 Preferenze a parità di condizioni
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parita' di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, e' determinata dall'anzianita' di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualita' di docenti. Per i docenti a tempo determinato l’anzianità di servizio considerata è quella non di ruolo. A parita' di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianita' anagrafica.
Art. 11 Designazione dei commissari interni
1. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati.
2. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.
Art. 12 Impedimento ad espletare l'incarico
1. Non e' consentito - anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio - di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale nel cui ambito ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 13 Preclusioni alla nomina
1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
Art. 14 Docenti part-time
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di commissario interno. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni.
2. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, lastessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.
Art. 15 Divieti di nomina
1. Non si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni: a. qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami; b. collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola (Quadriennio giuridico 2002-2005); c. astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni; d. aspettativa o distacco sindacale.
2. Parimenti, non si da' luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.
Art. 16 Sostituzioni
1. I dirigenti preposti all’Ufficio Scolastico regionale provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto,ove possibile, dell’elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.
3. Qualora ciò non si renda possibile, il capo d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.
4. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.
Art. 17 Regione e Province autonome
1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell’esame di Statoconclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell’art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Art.18 Validità Il presente decreto ha carattere permanente. Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per i controlli di legge.
Roma, 17 gennaio 2007
IL MINISTRO FIORONI