Scuola/ Anief: Tar commissaria la Gelmini su graduatorie precari
Roma, 10 ott. (Apcom) - Il Tar commissaria il ministero dell'Istruzione sulle graduatorie dei precari. Lo scrive l'Anief, che sottolinea come il Tribunale amministrativo regionale del Lazio abbia dato ragione ai supplenti che hanno presentato ricorso perché inseriti in coda alle graduatorie, concedendo al ministero guidato da Mariastella Gelmini 30 giorni di tempo, pena il commissariamento ad acta, per reinserire "a pettine" i supplenti nelle graduatorie provinciali, "inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione".
IL TAR ALLA GELMINI: INSERISCA A PETTINE ENTRO 30 GIORNI, SE NO...
A quanto pare, il Tar diventa perentorio nella questione dell’inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento. L’Anief informa, infatti, che il Tar con ordinanza del 9 ottobre ha ordinato al Miur di inserire a pettine, entro il termine perentorio di 30 giorni, i ricorrenti secondo il loro punteggio. A poco è, dunque, servito che il Ministero aludesse l’ordinanza cautelare con una nota del 6 ottobre, con la quale invitava gli Usp a inserire a pettine con riserva i ricorrenti in attesa di una soluzione per via legislativa con un intervento del Parlamento.
In sostanza i giudici hanno sposato la linea difensiva dei legali dell'ANIEF che avevano denunciato l'elusione dell'ordinanza cautelare. Così nel testo dell'ordinanza si legge:
"Considerato che l'istanza per esecuzione di ordinanza cautelare appare fondata sotto il dedotto profilo dello sviamento di potere per elusione della misura cautelare accordata dalla Sezione con decisione cautelare n. 2573/2009;
Atteso infatti che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l'amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare, anche nella considerazione che il gravame interposto dall'amministrazione medesima su analoghe decisioni cautelari emesse dalla Sezione è stato disatteso dal giudice d'appello (cfr. ordd.ze CdS, VI, nn. 4769, 4736, 1525 e 1524 del 2009);
Considerato, alla stregua di quanto precede, che tutte le attività poste successivamente all'adozione della misura cautelare, in quanto poste in dichiarata violazione di quest'ultima, devono ritenersi tamquam non essent;
Considerato che l'inesistenza di dette attività includono in primis la nota prot. n. A00 DGEPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 diretta agli Uffici Scolastici regionali e periferici, con la quale il MIUR sostanzialmente invita questi ultimi a non ottemperare al provvedimento giudiziale, e in secundis, in via mediata, le graduatorie predisposte dagli Uffici in base ai criteri elusivi rivenienti dall'anzidetta nota ministeriale;
Considerato che il comportamento processuale del Ministero resistente giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, limitatamente a questa fase dei giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l'effetto, così dispone:
a.- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l'amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all'ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, art.11, del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;
b.- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale - decorso vanamente l'indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell'incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell'amministrazione inadempiente;
c.- condanna quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti."
In sostanza il Tar intima a Mariastella Gelmini di inserire a pettine, con le ripercussioni che tutti possiamo immaginare. Ci vorranno 30 giorni per le modifiche, le graduatorie di coda salteranno, salteranno gli incarichi assegnati. O Mariastella, come sempre accade nelle questioni giuridiche, troverà un legale escamotage, disattenderà, come è solito da un po’ di tempo a questa parte fare il Ministero, le indicazioni del Tar e sarà guerra infinita? Alla prossima puntata.
SILVANA LA PORTA
In sostanza i giudici hanno sposato la linea difensiva dei legali dell'ANIEF che avevano denunciato l'elusione dell'ordinanza cautelare. Così nel testo dell'ordinanza si legge:
"Considerato che l'istanza per esecuzione di ordinanza cautelare appare fondata sotto il dedotto profilo dello sviamento di potere per elusione della misura cautelare accordata dalla Sezione con decisione cautelare n. 2573/2009;
Atteso infatti che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l'amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare, anche nella considerazione che il gravame interposto dall'amministrazione medesima su analoghe decisioni cautelari emesse dalla Sezione è stato disatteso dal giudice d'appello (cfr. ordd.ze CdS, VI, nn. 4769, 4736, 1525 e 1524 del 2009);
Considerato, alla stregua di quanto precede, che tutte le attività poste successivamente all'adozione della misura cautelare, in quanto poste in dichiarata violazione di quest'ultima, devono ritenersi tamquam non essent;
Considerato che l'inesistenza di dette attività includono in primis la nota prot. n. A00 DGEPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 diretta agli Uffici Scolastici regionali e periferici, con la quale il MIUR sostanzialmente invita questi ultimi a non ottemperare al provvedimento giudiziale, e in secundis, in via mediata, le graduatorie predisposte dagli Uffici in base ai criteri elusivi rivenienti dall'anzidetta nota ministeriale;
Considerato che il comportamento processuale del Ministero resistente giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, limitatamente a questa fase dei giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l'effetto, così dispone:
a.- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l'amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all'ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, art.11, del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;
b.- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale - decorso vanamente l'indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell'incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell'amministrazione inadempiente;
c.- condanna quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti."
In sostanza il Tar intima a Mariastella Gelmini di inserire a pettine, con le ripercussioni che tutti possiamo immaginare. Ci vorranno 30 giorni per le modifiche, le graduatorie di coda salteranno, salteranno gli incarichi assegnati. O Mariastella, come sempre accade nelle questioni giuridiche, troverà un legale escamotage, disattenderà, come è solito da un po’ di tempo a questa parte fare il Ministero, le indicazioni del Tar e sarà guerra infinita? Alla prossima puntata.
SILVANA LA PORTA