Per i Licei: “Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni
scolastiche: a) possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica” (Regolamento art.10, c.2 lett. a).
Per gli Istituti Tecnici: “ Possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa”.(Regolamento Art.5 c.3 lett. d).
I Dipartimenti sarebbero quindi una sorta di Commissioni per agevolare il lavoro didattico del Collegio dei docenti ormai organismo pletorico e da riformare alla radice, in seguito al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, l’accorpamento in un’unica insalata di realtà diverse anni luce, di scuole comprensive (di non si sa che cosa).
I decreti delegati del ‘74 non potevano prevedere che oggi le riforme scolastiche sono sottoposte all’unico criterio economico dei tagli del bilancio. Così tanti presidi - ligi all’aumento del tempo scuola non pagato dei lavoratori della conoscenza - hanno dato per scontato che i Dipartimenti vanno attuati obbligatoriamente, sconoscendo la differenza elementare tra dovere e potere, tra obbligo e possibilità , tra costrizione e scelta da parte del collegio dei docenti. Semmai prima bisogna fare deliberare se attuare o meno i dipartimenti e solo dopo votazione regolare poi passare alla costituzione dei dipartimenti stessi.
Forse la Gelmini (e i DS con lei) credono di avere trovato la quadra per risolvere i problemi gravissimi della didattica nella scuola pubblica.
Il vecchio prof è contrario a questi ammennicoli e pannicelli caldi per curare la scuola pubblica che langue per un male cancerogeno e in situazione terminale.
Anzicchè riempirci la bocca a i fianchi di questi “NUOVI DIPARTIMENTI” che lasciano il temo che trovano e servono solo a burocratizzare sempre più la didattica, la mia proposta è di fare funzionare bene (soprattutto al Superiore) i Consigli di classe, vere e uniche cellule vive della didattica nel corpo scolastico. TORNIAMO ai CONSIGLI di CLASSE e rileggiamo con attenzione ciò che è indicato come obbligo di legge per tutti i docenti senza scaricare le responsabilità soggettive in dipartimenti che possono fornire soluzioni fumose e inutili ai tanti e seri problemi che si incontrano giorno per giorno , ora per ora nelle singole classi.
Per i Ds che hanno bisogno di un
leggero ripasso normativo seria, suggerisco
L’Art. 5 del Testo Unico-
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe (…) 6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno”
…………………
Torniamo perciò a far funzionare meglio il Consiglio di Classe secondo legge e diamo un calcio ai possibili dipartimenti suggeriti dai regolamenti del 15/3/2010.
Non sunt multiplicanda entia sine necessitate. U supecchiu è comu u mancanti.
Giovanni Sicali
giovannisicali@gmail.com