All’art. 2, comma 5, il DL fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 24, comma 4, della legge Fornero:
-TESTO DEL DL -5. L’art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
NOTA UIL SCUOLA L'età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 era stabilito, sia per gli uomini che per le donne, al compimento del 65° anno di età entro il 31 agosto. Tale limite non è modificato per il
PERSONALE DELLA SCUOLA che alla data del 31 dicembre 2011 aveva maturato i requisiti sia per l'accesso alla pensione di vecchiaia che a quella di anzianità. Tale personale che abbia compiuto 65 anni entro il 31 dicembre 2011 o che li compia successivamente (sempre che al 31 dicembre 2011 avesse i requisiti per la pensione di anzianità: quota 96) deve essere collocato a riposo d'ufficio, fatto salvo un eventuale trattenimento in servizio per consentire di conseguire la prima decorrenza utile alla pensione.