Questa è una cattiva abitudine di alcuni Dirigenti scolastici ed è una procedura del tutto illegittima che ne può determinare la responsabilità diretta. Il Dirigente scolastico non può limitarsi ad assicurare la semplice vigilanza ma è tenuto a garantire la formazione e la continuità didattica dei ragazzi quali elementi prioritari insiti nei compiti istituzionali della scuola dell’autonomia.Questi concetti sono stati ribaditi dal Miur negli anni con specifiche note. Il Miur, nel dare indicazioni alle scuole, è partito dalla considerazione che le ore eccedenti, tenendo conto dell’ammontare limitato delle risorse disponibili, si esauriscono celermente e che l’utilizzo di dette ore ha natura emergenziale ed ha il solo obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente. Fatta questa premessa, il Miur ha previsto che i Dirigenti scolastici, al fine di garantire la formazione e la continuità didattica, possano provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nei seguenti casi:
* scuola Primaria: anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni, come previsto dall’art.28, c.5, CCNL;
* Scuola secondaria: anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 15 giorni.
(Nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, nota n.9839 dell’8 novembre 2010)
Pagamento delle supplenze brevi
Le scuole devono chiamare i supplenti ed il Ministero garantisce i fondi necessari per la loro retribuzione. Negli anni le modalità di finanziamento delle supplenze a carico delle scuole sono cambiate e si è passati dal “budget”, che andava gestito in termini di programmazione annuale, al finanziamento completo dei contratti comunicati a sistema. Quali sono le condizioni per ottenere il finanziamento dei contratti di supplenza? Ad ogni inizio di anno il MIUR comunica alle scuole la somma iniziale per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. L’assegnazione viene determinata sulla base di parametri strutturali. E’ fondamentale sapere che questa prima assegnazione sarà integrata mensilmente sulla base dei contratti di lavoro sottoscritti dalla scuola con i supplenti. Naturalmente il Ministero potrà stabilire il fabbisogno della scuola solo se i contratti saranno correttamente comunicati tramite il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI). Dunque per ottenere un nuovo invio di fondi è necessario compiere le seguenti azioni:
- Predisporre il contratto e successivamente convalidarlo utilizzando la apposita funzione del sistema. I contratti non validati non sono visibili e quindi non saranno quindi presi in considerazione al fine dell’integrazione mensile dei fondi
- specificare la qualifica contrattuale corretta, in particolare avendo cura di indicare quella corrispondente al grado di istruzione effettivo
- per le proroghe utilizzare la stessa procedura di caricamento e successiva validazione deicontratti di lavoro, altrimenti il relativo fabbisogno non verrà rilevato.
- Seguire le indicazioni operative per l’inserimento dei contratti per supplenze brevi esaltuarie al SIDI, indicate nel manuale che è a disposizione delle scuole.
Le novità della circolare per le supplenze 2013/ 2014 Con la nota 1878 del 30 agosto 2013, il MIUR ha fornito le istruzioni agli uffici territoriali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente, educativo ed ATA. Segnaliamo le novità più rilevanti: Tutto il personale
- Viene chiarito che si può rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero, di durata annuale, fino al 30 giugno o 31 agosto, la cui disponibilità sia sopravvenuta dopo la convocazione;
- Si chiarisce che, nei casi di nomina entro il 31 agosto, il 1°settembre deve essere retribuito;
- Si stabilisce che il possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92 può essere documentato all’atto della convocazione;
- Viene esplicitata l’abolizione dell’obbligo di presentare la certificazione sanitaria di idoneità all'impiego;
- Scuola primaria: i posti, gli “spezzoni” orari e i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con ore di programmazione col seguente criterio: 1'ora per 11 ore di insegnamento, 2 ore per 22 ore di insegnamento;
- Spezzoni fino a 6 ore: come negli anni precedenti, in base al Regolamento viene ribadito che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6, che non concorrono a costituire cattedra o posto orario,restano nella competenza della scuola dove si verifica la disponibilità.
- ATA.
- Assistenti Amministrativi e Tecnici: per le supplenze su posti di Assistente amministrativo e tecnico la circolare richiama la nota n.8468, del 26 agosto 2013, dove si stabilisce che gli Uffici in dividueranno, in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti della provincia, gli aventi titolo che stipuleranno presso le scuole il contratto a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto. Detti contratti potranno essere convertiti in supplenze annali o fino al termine delle attività didattiche quando si risolveranno le problematiche relative al personale inidoneo. Dette disposizioni si applicano anche al personale con contratto a tempo indeterminato che chiede l’applicazione dell’art. 59 del CCNL.
- Per il personale Ata, oltre alla possibilità di lasciare un posto ridotto per uno intero, viene ribadito il diritto al completamento orario.
By segreteria territoriale Uil Scuola Catania.
salvo mavica, segretario generale territoriale UIL SCUOLA CATANIA