Il giorno 23.12.2013 è stato pubblicato il D.M. n. 1058 del Miur che stabilisce la data del 07.02.2014, come termine per la presentazione delle dimissioni volontarie dal servizio, e detta istruzioni operative, con la relativa circolare applicativa, per il trattamento di quiescenza.Per accedere al trattamento pensionistico, bisogna distinguere coloro che possedevano i requisiti della pre Fornero entro il 31.12.2011 da quanti maturano il diritto a pensione con la Legge Fornero.1) LAVORATORI CHE POSSEDEVANO IL DIRITTO A PENSIONE AL 31.12.2011
Si tratta di tutti quelli che, a tale data, potevano: a) Far valere quota “96”, sommando età anagrafica ed età contributiva (60 anni e 36, 61 e 35, oppure 60 e 35 più ulteriori frazioni di età e di contribuzione. Es.: 60 anni e 4 mesi, 35 e 8);
b) Possedere 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica; c) Avere 61 anni di età e minimo 20 di contribuzione (ridotti a 15 in presenza di contribuzione entro il 31.12.1992). Tale condizione riguarda solamente le donne, mentre per gli uomini l’età è di 65 anni. Tale ultima situazione non ha più motivo di essere ricordata poiché non esiste, attualmente, alcun lavoratore che sia in servizio nel 2014, possedendo 65 anni al 2011. Coloro che, possedendo uno dei requisiti al 31.12.2011 per l’accesso a pensione, raggiungendo entro il 31.08.2014 l’età di 65 anni, vengono posti in quiescenza d’ufficio, salvo i casi di trattenimento in servizio; d) Optare per il calcolo contributivo, per le donne che posseggono un’età anagrafica di anni 57 e una contributiva di anni 35 entro il 31.12.2013, così come previsto dall’art. 1 comma 9 della Legge 243 del 2014.
2) LAVORATORI CHE POSSEGGONO I REQUISITI DELLA LEGGE FORNERO
I trattamenti pensionistici sono di due tipi:
a) Pensione di vecchiaia
Si accede a tale trattamento pensionistico possedendo un’età anagrafica di anni 66 e mesi 3, sia uomini che donne con una contribuzione minima di anni 20, entro il 31.08.2014 (pensionamento d’ufficio, salvo trattenimento in servizio) oppure, a domanda, entro il 31.12.2014.
b) Pensione anticipata
E’ riservata a tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti:
DONNE: anni 41 e mesi 6 entro il 31.12.2014 (ai sensi dell’art. 59 comma 9 della L. 449/97, bastano anni 41 e mesi 2 al 31.08.2014).
UOMINI: anni 42 e mesi 6 entro la stessa data e con le stesse modalità.
I requisiti si devono possedere senza arrotondamenti (16 giorni non si arrotondano al mese).
Si ricorda, infine, che per le pensioni anticipate la norma prevede una penalizzazione per coloro che posseggono un’età inferiore ad anni 62, fatta eccezione per coloro che hanno servizio effettivo senza riscatti.
Coloro che, al compimento di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2014, non posseggono la contribuzione minima di anni 20 per l’accesso al trattamento pensionistico, hanno diritto a chiedere il trattenimento in servizio, massimo fino a 70 anni, per raggiungere il requisito minimo di contribuzione di anni 20, ai sensi del comma 3 dell’art. 509 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 (Testo Unico).
Il personale docente, educativo, Ata e Dirigenti scolastici dovranno presentare le domande di dimissioni utilizzando la procedura “on line” mediante il sistema Polis del Miur. Il personale in servizio all’estero può presentare istanza in modalità cartacea. Tale modalità di presentazione è prevista per le province di Trento, Bolzano ed Aosta (per i Dirigenti scolastici il termine di presentazione delle domande è fissato, per contratto, al 28 febbraio).
Tutte le istanze dovranno essere presentate rigorosamente entro il 07.02.2014, data prevista anche per il mantenimento in servizio oltre i 65 anni, per chi possedeva i requisiti al 31.12.2011, e oltre i 66 anni e 3 mesi per tutti gli altri.
(in allegato la CM e il DM)
By segreteria territoriale UIL Scuola Catania
Salvo Mavica, segretario generale territoriale