Come è noto, con
la circolare n° 44 del Ministero del Lavoro del 12.11.2013, è stata
ampliata la platea dei derogati. L’estensione riguarda anche il
personale della scuola il quale, nel caso abbia fruito di permessi per
l’art. 33 comma 3 della Legge 104 del 1992 e per l’art. 42 del Decreto
Legislativo n° 151 del 26.03.2001, può produrre istanza al Dipartimento
territoriale del Lavoro per far parte di una graduatoria stilata
dall’Inps e, rientrando nelle 2.500 unità stabilite per l’anno 2014,
potrà successivamente produrre istanza per il pensionamento a decorrere
dal 1° settembre 2014. Tale personale dovrà possedere i requisiti della
legge pre Fornero entro 36 mesi dalla pubblicazione del Decreto Legge
n° 201 del 06.12.2011 (pertanto entro il 06.01.2015), finestra
compresa. Per dovere di chiarezza, si fa presente quanto segue:
La Legge pre Fornero stabiliva pensionamenti di vecchiaia e di
anzianità con accesso al trattamento dopo 12 mesi dal conseguimento del
requisito. Nel pubblico impiego, scuola esclusa, e nel privato se il
requisito si raggiunge il 1° marzo dell’anno “X” l’accesso al
trattamento pensionistico avviene dal 1° marzo dell’anno successivo.
Per quanto riguarda la scuola, invece, data la particolarità
dell’uscita dal mondo produttivo dal 1° settembre di ogni anno,
l’accesso alla pensione avviene dopo un minimo di 8 mesi, dal
conseguimento del diritto, ad un massimo di 20. Se, infatti, si
raggiunge diritto a pensione nel mese di dicembre, si avrà la stessa
nel mese di settembre successivo (dopo 8 mesi); qualora si
dovessero raggiungere i requisiti per il trattamento
pensionistico nel mese di gennaio, la riscossione della pensione
avverrebbe a settembre dell’anno successivo (dopo 20 mesi). In tal
modo, il comma 9 dell’art. 59 della Legge 449 del 1997 viene modificato
nel senso che si raggiunge il requisito a dicembre per andare in
pensione a settembre dell’anno successivo, anziché nello stesso anno
come prevede la legge citata.
Salvo Mavica, segretario generale
UilScuola Catania