UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
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Prot. 28947 Palermo, 27/12/2005
Ufficio di staff
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA SICILIA
AI DIRIGENTI DEI C.S.A.
DELLA SICILIA
Oggetto: Iscrizione alunni.
Si trasmette, in allegato, la c.m. n. 93 del 23/12/2005 concernente l’iscrizione degli alunni.
E’ opportuno evidenziare alcuni punti richiamati nella circolare che si trasmette:
Scuola materna:
possono iscriversi entro il 25 gennaio i bambini che compiano i 3 anni entro la consueta data del 31 dicembre 2006, questi bambini, in caso di concorrenza, precedono comunque i bambini che compiranno i 3 anni entro il 28 febbraio 2007.
Possono avanzare, entro il medesimo termine, domanda di iscrizione i genitori i cui figli compiano i tre anni entro il 28 febbraio 2007 essendo in corso la proroga del regime transitorio; tali iscrizioni sono subordinate alla esistenza di tre condizioni:
• esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
• disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
• assenso del comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
L’esistenza di tali condizioni, ovviamente, non dovrà essere solo affermata ma effettivamente accertata dalle singole istituzioni scolastiche.
Al fine di rendere possibile la verifica della terza condizione i Dirigenti dei C.S.A., nei comuni maggiori, prenderanno immediato contatto con le Amministrazioni Comunali al fine di rendere possibili, in presenza delle altre condizioni, intese per le iscrizioni anticipate. Sono necessari anche stretti contatti con i Dirigenti scolastici interessati per un attento monitoraggio della situazione dei singoli ambiti territoriali. Nei comuni minori i Dirigenti scolastici prenderanno diretti contatti con le dette autorità. Si ribadisce che debbono comunque sussistere le prime due condizioni.
I Dirigenti dei C.S.A. segnaleranno a questa Direzione il risultato dei contatti con le Amministrazioni Comunali, analogamente si comporteranno i Dirigenti Scolastici per i contatti direttamente presi nei comuni minori.
Questa Direzione sta comunque valutando di stipulare un’intesa con l’ANCI al fine di uniformare i comportamenti.
Scuola primaria:
debbono iscriversi tutti i bambini che compiano i 6 anni entro il 31 agosto 2006. Possono iscriversi i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile 2007. (NB la data è stata rettificata con nota Prot. 28947 del 28/12/2005 dello stesso Ufficio Scolastico Regionale).
Tale facoltà è comunque data alla scelta delle famiglie ma, se fatta, è incondizionata, a differenza che per la scuola dell’infanzia.
Va attentamente illustrato ai genitori la possibilità di chiedere un tempo scuola di 40 ore comprensivo della mensa e corrispondente alla durata del tempo pieno precedente.
Scuola secondaria di primo grado: nessuna novità per quanto riguarda le iscrizioni. Va ricordato alle famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado che possono esprimere le loro scelte, all’atto dell’iscrizione, tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 132 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.
Va chiarito, per evitare equivoci, che il cosiddetto inglese potenziato di cui tanto si è parlato sulla stampa, è un’opportunità futura e non attuale.
Scuole secondarie di secondo grado:
Ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, coloro che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell’esame di Stato hanno l’obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, come da art. 28 decreto legislativo n.226/2005, ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
L’iscrizione ad uno dei due percorsi preclude la possibilità di presentare contestualmente domanda di iscrizione all’altro percorso.
Va ricordato ai genitori che chi inizia, con il prossimo anno un percorso di studi, ha il diritto di portarlo a termine dato la gradualità cui è ispirata la applicazione della riforma.
Le domande di iscrizione non possono essere presentate direttamente ma tramite la scuola media che l’alunno frequenta. Tale regola va rispettata e i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare il puntuale rispetto delle disposizioni.
E’ noto che una parte degli scostamenti che ogni anno si verificano tra il numero degli iscritti e il numero dei frequentanti deriva dalla presenza degli alunni iscritti in più scuole: l’iscrizione tramite la scuola media di frequenza evita doppie iscrizioni.
Non è superfluo ricordare che i nuovi indirizzi non formalmente autorizzati dall’Assessore Regionale non possono essere attivati.
In conclusione si raccomanda, nei casi in cui le richieste di iscrizione superino le possibilità ricettive, l’immediata individuazione anche nominativa degli alunni in esubero per l’attivazione delle procedure del caso.
Particolare attenzione va posta al fatto che gli alunni che terminano la scuola media debbono comunque proseguire gli studi e vanno attentamente seguite le istruzioni della circolare ministeriale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Guido di Stefano)
Dipartimento per l’Istruzione
Prot. n. 2471/Dip./segr. Roma, 23 dicembre 2005
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di T R E N T O
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana B O L Z A N O
All’Intendente
Scolastico per la scuola in lingua tedesca B
O L Z A N O
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine B O L Z A N O
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta A O S T A
Ai Centri Servizi Amministrativi LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro - SEDE
All’Ufficio Legislativo - SEDE
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2006/2007.
Nel quadro delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado costituiscono un adempimento di fondamentale importanza, alla cui puntuale e corretta definizione si legano la configurazione ed il regolare assetto delle platee scolastiche, nonché l’efficace organizzazione e funzionamento dei relativi servizi.
Tale adempimento, per la sua complessità, coinvolge una molteplicità di soggetti, livelli istituzionali, organi ed espressioni rappresentative di interessi diffusi, a vario titolo competenti e responsabili.
In particolare, come si è avuto modo più volte di precisare, le iscrizioni, oltre a impegnare in maniera diretta e partecipata le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e territoriali, chiamano in causa il ruolo delle Regioni e delle Autonomie locali, titolari di importanti attribuzioni quali, ad esempio, quelle relative all’erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, gli interventi legati alle misure di razionalizzazione delle strutture scolastiche e alla distribuzione dell’offerta formativa nelle rispettive realtà territoriali, alla messa a disposizione dei locali e delle relative dotazioni. Attribuzioni che si sono progressivamente arricchite e ampliate nel tempo, per effetto di una sempre più accentuata devoluzione di funzioni e dell’assunzione di nuove e qualificate incombenze, in ossequio al principio di sussidiarietà, richiamato dalla legge n. 15 marzo 1997, n. 59, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Nell’ottica su accennata si collocano, altresì, gli specifici compiti assegnati alle Regioni in base all’Accordo quadro del 19.6.2003 e ai protocolli d’intesa stipulati con gli Uffici Scolastici regionali, finalizzati all’attivazione, attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa, di percorsi di istruzione e formazione professionale; compiti richiamati dall’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativo al secondo ciclo.
Giova ribadire, inoltre, che le iscrizioni non si concretizzano in un procedimento di carattere meramente burocratico, ma consistono in un evento di più ampia e rilevante portata, come prova il fatto che costituiscono per le famiglie e gli stessi alunni un importante momento di esame, valutazione e scelta di percorsi e opportunità educative e formative, spesso destinato a produrre effetti oltre l’ambito scolastico e ad incidere sulle ulteriori scelte di vita e professionali.
I nuovi modelli didattici e organizzativi individuati dai processi di riforma in corso e la personalizzazione dei percorsi di studio rendono ancor più attuale il momento delle iscrizioni che diviene occasione e motivo di riflessione da parte delle famiglie e ricerca di soluzioni che possano meglio e più efficacemente corrispondere alle vocazioni e agli interessi dei propri figli.
In relazione a ciò, si rivela indispensabile che le famiglie e gli alunni siano sostenuti e guidati da una puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e indirizzo da parte degli Uffici scolastici, delle scuole e di quanti, direttamente o indirettamente, sono investiti di funzioni e compiti connessi alla delicata materia.
Il complesso delle attività e delle procedure attraverso le quali si concretizzano le iscrizioni, è, altresì, funzionale a tutta una serie di fasi e di operazioni da cui dipende il regolare avvio dell’anno scolastico. Si citano, a titolo di esempio, la determinazione delle consistenze della popolazione scolastica, la previsione e l’elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, la mobilità del personale, il conferimento degli incarichi.
Ciò premesso, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2006-2007, è fissato al 25 gennaio 2006.
Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono di seguito opportune istruzioni ed indicazioni.
Tenuto conto della crescente rilevanza educativa e sociale della scuola dell’infanzia e che la stessa legge 28 marzo 2003, n. 53 e il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 ne hanno previsto la graduale generalizzazione, questo Ministero, anche al fine di corrispondere alle crescenti diffuse richieste della famiglie, già da tempo sta provvedendo a progressivi, significativi incrementi delle dotazioni di organico, con conseguente ampliamento delle opportunità di fruizione di tale importante servizio.
L’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 59/2004 prevede che le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento possono essere iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia. Tale istituto, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 della legge n. 53/2003, sta trovando nei diversi contesti attuazione graduale attraverso interventi e soluzioni di carattere sperimentale, in relazione “alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità.”
Come è noto, per l’anno scolastico 2005-2006 è stato possibile dare attuazione soltanto parziale all’istituto degli anticipi nella scuola dell’infanzia, a causa della mancata realizzazione di alcune preliminari condizioni di fattibilità. In dipendenza di tale situazione si è convenuto, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, di prorogare il termine di messa a regime degli anticipi fissato dal citato art. 7 della legge n. 53/2003, mediante apposito intervento legislativo, attualmente all’esame del Parlamento.
Conseguentemente, per l’anno scolastico 2006-2007 deve intendersi prorogata la fase sperimentale che caratterizza il periodo transitorio definito dall’art. 7, comma 4 della legge n. 53/2003, fermo restando l’impegno di questa Amministrazione di attivare tutte le iniziative (ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL) e gli interventi atti a rimuovere gli impedimenti che ancora si frappongono alla regolare attuazione dell’istituto degli anticipi.
Pertanto, per l’anno scolastico 2006-2007 i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2007 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, alle condizioni e nei limiti esplicitati nelle circolari sulle iscrizioni n. 2/04 e n. 90/04, che, ad ogni buon conto, si ripropongono all’attenzione delle SS.LL.:
· esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
· disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale sugli organici;
· assenso del Comune nel quale è ubicata l’istituzione scolastica interessata, qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc..
È appena il caso di far presente che, rispetto ai posti disponibili, avranno diritto di precedenza nell’ammissione alla frequenza le bambine e i bambini che compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2006.
Le richieste di ammissione anticipata alle quali non potrà darsi esito positivo, saranno inserite in liste di attesa, secondo i criteri fin qui adottati in ciascuna realtà locale.
I Direttori Generali Regionali, dal canto loro, acquisiranno tutti i dati e gli elementi inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte, affinché questa Amministrazione, previa attenta e programmata ricognizione, possa valutare le possibilità e le iniziative da assumere ai fini dell’accoglimento delle stesse.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli orari annuali di funzionamento della scuola dell’infanzia, previsti dal decreto legislativo n. 59/2004, sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per le articolazioni orarie di cui al citato decreto legislativo, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.
Di tali opzioni si terrà debito conto ai fini della determinazione delle dotazioni organiche relative all’anno 2006/2007.
In via preliminare è opportuno evidenziare che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 53/2003, sono soggetti al vincolo di iscrizione coloro che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2006.
Ciò posto, va precisato che le innovazioni introdotte dalla riforma della scuola primaria, aventi diretta attinenza con le operazioni di iscrizione, si riferiscono, in particolare, a tre fattispecie: gli anticipi di iscrizione alla prima classe, gli orari di funzionamento, gli insegnamenti e le attività facoltativi e opzionali.
La legge n. 53/2003 stabilisce che, una volta a regime, le famiglie hanno la facoltà di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno di riferimento; tale facoltà, per l’anno scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età entro il 31 marzo.
Per l’anno scolastico 2006-2007, tenuto conto delle risorse disponibili, il termine per il compimento dell’età di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al 30 aprile 2007 e riguarda, pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 30 aprile 2001.
È opportuno sottolineare che la domanda d’iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria costituisce, una volta esercitata tale facoltà, un diritto delle famiglie, cui consegue l’obbligo di accoglimento da parte delle scuole.
Come è noto, gli assetti ordinamentali della riforma prevedono la seguente articolazione dell’orario delle attività didattiche:
- una quota oraria annuale obbligatoria delle lezioni di 891 ore (comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore;
- una ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 7), corrispondenti ad una media settimanale di tre ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell’ambito dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore complessivo va aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 7, il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa (nel limite massimo di 330 ore annue, corrispondente ad una media settimanale di massimo 10 ore), concorrente anch’esso alla determinazione dell’organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l’assistenza da parte del personale docente.
All’atto delle iscrizioni le famiglie possono determinarsi per la scelta del solo orario obbligatorio o dell’orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale, nonché del tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che, a sostegno della personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività facoltative opzionali e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, da formulare all'atto dell'iscrizione.
In coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa di istituto, secondo una logica di progressivo ampliamento e arricchimento finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio e per agevolare le richieste delle famiglie, si raccomanda alle istituzioni scolastiche interessate di presentare alle famiglie, in occasione delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio delle attività e degli insegnamenti facoltativi e opzionali predisposti dalle stesse istituzioni per il prossimo anno scolastico, sulla base delle risorse professionali disponibili.
Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle attività e degli insegnamenti offerti dalla scuola entro le 99 ore annue.
Le scuole, dal canto loro, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie.
Nella scuola secondaria di I grado nel prossimo anno i nuovi assetti ordinamentali educativi e didattici introdotti dalla riforma si applicheranno anche alle terze classi.
Inoltre, sempre dal prossimo anno scolastico, per effetto dell’art. 25 del decreto legislativo n. 226/2005, che ha previsto alcune disposizioni integrative delle norme relative al primo ciclo di istruzione, la scuola secondaria di I grado sarà interessata a significative modifiche del quadro orario obbligatorio delle lezioni, fatta eccezione, per le ragioni che di seguito si preciseranno, per l’insegnamento “potenziato” della lingua inglese.
Anche in riferimento a quanto sopra, si richiamano all’attenzione delle SS.LL. i seguenti profili della riforma della scuola secondaria di I grado che assumono particolare rilievo in relazione agli adempimenti delle iscrizioni.
Rispetto all’attuale orario obbligatorio delle lezioni, corrispondente ad una media di 27 ore settimanali, le due ore aggiuntive risultanti dalle integrazioni apportate dal citato art. 25 del decreto legislativo n. 226, sono destinate ad incrementare, per l’intera durata del corso, di un’ora settimanale l’insegnamento della lingua inglese, per un totale complessivo settimanale di tre ore, e di un’ora l’insegnamento della tecnologia, per un totale complessivo di due ore settimanali.
Ne deriva che dal prossimo anno scolastico l’orario di funzionamento obbligatorio annuale sarà di 957 ore, corrispondenti ad una media settimanale di 29 ore, cui si aggiungeranno ulteriori 132 ore annuali, opzionali facoltative e gratuite per gli alunni, corrispondenti ad una media settimanale di quattro ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell’ambito dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore di insegnamenti e attività didattiche può essere aggiunto, come è noto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, un ulteriore tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, per un massimo di 231 ore annuali, corrispondenti ad una media settimanale di 7 ore.
Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado potranno, pertanto, esprimere le loro scelte, all’atto dell’iscrizione, tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 132 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.
Per l’anno scolastico 2006/2007, tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 14 del decreto legislativo n. 59/2004, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni; di conseguenza gli organici verranno determinati secondo la citata, pregressa normativa e sulla base delle indicazioni ed istruzioni che verranno diramate a parte.
Il comma 2 dell’art. 25 del già citato decreto legislativo n. 226/2005, con riferimento all’insegnamento della lingua inglese, ha previsto che le famiglie possano richiedere per i propri figli l’utilizzazione anche del monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria, per un una media complessiva di 165 ore annue (pari a cinque ore settimanali), risultanti dall’accorpamento degli orari dei due insegnamenti; tanto al fine di offrire agli studenti l’opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana.
La norma dispone, altresì, che tale scelta abbia graduale attuazione a cominciare dalla prime classi e sia vincolante per l’intera durata della scuola secondaria di primo grado e per tutto il percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione.
In considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, la riforma degli ordinamenti per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado andrà compiutamente a regime al termine dell’anno scolastico 2006-2007, e che, con riferimento al secondo ciclo, avrà avvio graduale soltanto dall’anno scolastico 2007-2008, il citato art. 25, 2 comma, del decreto legislativo n. 226/2005 potrà trovare applicazione solo dall’anno scolastico 2007-2008.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004, nel prevedere che le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in relazione ai quali le famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le predette richieste siano formulate all'atto dell'iscrizione da parte delle famiglie stesse.
Sarà cura, pertanto, delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica di ampliamento e di arricchimento dell’offerta formativa finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio, presentare alle famiglie, secondo modalità assunte nella propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali che le istituzioni medesime, sulla base delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il prossimo anno scolastico.
Le famiglie potranno esercitare le proprie scelte tra le varie opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle 132 ore annue, esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività presentate.
Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
Specifica menzione merita l’insegnamento dello strumento musicale per il quale, per effetto dell’articolo 23 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è assicurata una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva rispetto alle 957 ore obbligatorie previste dall’art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004, così come modificato dall’art. 25 del citato decreto legislativo n. 226/2005; conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.
Istituti comprensivi
Si conferma, come per gli anni precedenti, che nell’ambito degli istituti comprensivi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
L’obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendono far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l’ultimo anno del corso di scuola primaria.
In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare al dirigente scolastico della scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 25 gennaio 2006, alla istituzione scolastica interessata.
Scuola secondaria di secondo grado - percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
Ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, coloro che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell’esame di Stato hanno l’obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, come da art. 28 decreto legislativo n.226/2005, ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
È opportuno premettere che l’iscrizione ad uno dei due percorsi preclude la possibilità di presentare contestualmente domanda di iscrizione all’altro percorso.
Nel primo caso, gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell’istruzione, indirizzeranno le domande di iscrizione alla prima classe al Dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione saranno presentate ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado frequentate, i quali:
- provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 25 gennaio 2006;
- verificheranno il reale assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione da parte degli interessati, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
- attiveranno tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari.
Si richiama la particolare attenzione sull’esigenza di informare le famiglie che l’iscrizione alle prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi gli attuali istituti professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il vigente ordinamento, per l’intera durata del percorso quinquennale; ciò in considerazione del fatto che la riforma del secondo ciclo prenderà avvio con gradualità a partire dall’anno scolastico 2007-2008 e che lo stesso decreto legislativo n. 226/2005, al comma 6 stabilisce che “i corsi avviati prima dell’attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento”.
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Nel secondo caso, va precisato che, in attuazione del citato art. 28 del decreto legislativo 226/2005, anche per il prossimo anno scolastico è prevista la possibilità, per gli studenti che concludono la scuola secondaria di I grado, di accedere ai percorsi sperimentali di formazione professionale - la cui durata, come è noto, è almeno triennale -, in attuazione dell’Accordo-quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 da questo Ministero, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rappresentanti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.
Poiché le intese sottoscritte con le Regioni prevedono percorsi formativi differenziati nei diversi contesti territoriali, le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dai protocolli sottoscritti a livello regionale.
A tale fine gli Uffici scolastici regionali, d’intesa con i competenti Assessorati delle rispettive Regioni, definiranno i tempi e le modalità di iscrizione ai suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale e ne daranno tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.
Perché il diritto-dovere all’istruzione possa trovare attuazione nella misura più ampia e partecipata, si raccomanda vivamente di promuovere, nelle forme ritenute più idonee, tutti gli interventi di sostegno e orientamento di cui è menzione all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005, nonché di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti.
Con l’occasione si evidenzia che i titoli e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al termine del triennio dei corsi sperimentali sono utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (aree tecnologica, scientifica, storico-socio-economica e dei linguaggi), di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, nonché alla certificazione finale e ai passaggi tra i sistemi formativi, di cui alla Conferenza unificata del 28 ottobre 2004.
Con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al più volte citato Accordo quadro, i Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti interessati, verificheranno l’assolvimento del diritto-dovere al fine di rilevare i casi e le ragioni di inosservanza e di promuovere tutte le azioni che si dovessero rendere necessarie.
Sempre con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al più volte citato Accordo quadro, le verifiche per l’accertamento delle iscrizioni terranno conto dei termini e delle modalità definiti in sede regionale, attraverso opportune intese tra gli Uffici scolastici regionali e i competenti Assessorati regionali.
Ad ogni buon fine, in considerazione della circostanza che i tempi di iscrizione ai corsi sperimentali di istruzione e formazione e di quelli fissati per l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado seguono scansioni diverse e non si legano alle normali cadenze dell’anno scolastico, le SS.LL., d’intesa con le strutture regionali competenti, vorranno impartire ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado, di provenienza degli alunni che abbiano optato per i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, le opportune istruzioni intese a verificare l’effettivo esercizio del diritto-dovere da parte degli interessati.
Tale verifica dovrà essere effettuata anche nei confronti di coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni.
Gli Uffici Scolastici regionali stabiliranno opportuni accordi con le Regioni per procedere all’implementazione e all’adeguamento delle anagrafi dei soggetti destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
Ai fini della verifica dell’assolvimento del diritto-dovere sia nel sistema di istruzione che nel sistema di istruzione e formazione professionale, saranno effettuate apposite rilevazioni, mediante l’utilizzo di procedure informatiche, con l’uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici del Miur, secondo le procedure e le modalità già adottate negli anni decorsi. Al riguardo si fa riserva di impartire apposite istruzioni.
Alunni con cittadinanza non italiana
Come è noto, la presenza, in continuo aumento, di soggetti con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, con il quale la nostra società ormai convive con carattere di normalità ed ordinarietà.
È opportuno ricordare che i minori, presenti in tutto il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi dell’articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell’immigrazione e sulle condizioni dello straniero, hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, e sono soggetti al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 76/2005.
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.
I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
c. del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto.
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l’integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell’attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza.
Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l’integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del DPR 394/2005.
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniore alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.
Per quanto attiene all’esame di idoneità degli alunni interessati all’istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali o paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la circolare ministeriale n. 85/2004 e integrate con la successiva circolare n. 10/2005, con riserva di eventuali aggiornamenti, qualora dovessero rendersi necessari.
Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2006.
Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l’adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2006 e, comunque, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2006-2007.
Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nonché concernenti la scelta delle diverse opportunità formative
La modulistica comprende:
1. Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni
2. Mod. A per la scelta delle opportunità formative nella scuola dell’infanzia
3. Mod. B1 per la scelta delle opportunità formative nella scuola primaria
4. Mod. B2 per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di I grado
5. Mod. C per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di II grado
6. Mod. D per avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
7. Mod. E integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Si conferma anche per l’anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www.istruzione.it).
F.to Pasquale Capo
Al Dirigente scolastico del _______________________________________________________
(Denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di “ padre “ madre “ tutore
(cognome e nome)
l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________
alla sezione/classe ______________________________ di codesta scuola, per l’anno scolastico 2006/2007.
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
L’alunn_ _____________________________________ _________________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)
- è nat_ a ___________________________________________ il __________________________
- è cittadino □ italiano □ altro (indicare quale) _____________________________________
- è residente a __________________________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. ________ ______________
- proviene dalla scuola _________________________________________ classe ______________
- ha studiato la seguente lingua straniera nella scuola di provenienza _________________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ si □ no
La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)
Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo se ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998) da
apporre al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Data ____________________ firma ____________________________________________
Bambina/o ________________________________________________
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,
che la bambina/o venga ammessa alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:
Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 28 febbraio 2007):
Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i non anticipatarie, all’esaurimento di eventuali liste di attesa.
data ___________________
firma ________________________________
Alunno/a __________________________________________________
Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste, oltre alle attività didattiche obbligatorie corrispondenti mediamente a 27 ore settimanali,
― la frequenza dell’alunno/a alle seguenti attività/insegnamenti tra quelle offerte e organizzate dalla scuola, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004:
□ __________________________________________________________________
È consapevole dell’obbligo della frequenza delle suddette attività/insegnamenti, da ricomprendere nell’orario aggiuntivo massimo di 99 ore annue, corrispondente a 3 ore settimanali.
― la partecipazione, se istituite, alle attività di mensa e dopo mensa
Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 6° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2007):
data ___________________
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Alunno/a __________________________________________________
Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste oltre alle attività didattiche obbligatorie corrispondenti mediamente a 29 ore settimanali,
― la frequenza dell’alunno/a alle seguenti attività/insegnamenti tra quelle offerte e organizzate dalla scuola, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004:
□ _________________________________________________________________
È consapevole dell’obbligo della frequenza delle suddette attività/insegnamenti, da ricomprendere nell’orario aggiuntivo massimo di 132 ore annue, corrispondente a 4 ore settimanali.
― la partecipazione, se istituite, alle attività di mensa e dopo mensa
data ___________________
firma ________________________________
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Alunno/a __________________________________________________
Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste
l’assegnazione del proprio figlio/a, in ordine preferenziale, a classi con la organizzazione e caratteristica di seguito indicate:
Indirizzi: 1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
Lingua straniera: 1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
Altre offerte formative: 1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
Qualora la presente richiesta non possa essere accolta per insufficiente disponibilità di posti, il sottoscritto indica, in ordine di preferenza, i seguenti istituti (o indirizzi) ai quali desidera che il proprio figlio venga subordinatamente ammesso:
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
data _________________________
firma del genitore _____________________________
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2006/2007
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica □
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica □
Firma: _________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e sec. di I grado
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)
(Cancellare la voce che non si utilizza)
Scuola ________________________________________________________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione ”
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2006-2007
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE □
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA □
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA □
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)
(Cancellare la voce che non si utilizza)
Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 / 1991.
Data _____________________________