Permessi per il diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2007. La domanda entro il 15 novembre
Mercoledì 15 novembre 2006 è il termine ultimo di presentazione delle domande (vai al ---> modello) concernenti la fruizione nell'anno solare 2007 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore).
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Normativa di riferimento
• CCNL 24.7.2003 (art. 4, comma 3, secondo periodo, lett. a)
• Contratto integrativo regionale
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Destinatari
Tutte le categorie di personale:
• con contratto di lavoro a tempo indeterminato
• con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei contingente provinciale): compresi i docenti in attesa dell'attivazione dei corsi speciali abilitanti ex lege 143/04
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Modalità delle assenze
• I permessi straordinari retribuiti - in misura massima di 150 ore annue individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi - sono calcolati ad anno solare
• La concessione - sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva - è data allo scopo di permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (i permessi spettano anche per la preparazione della tesi di laurea)
• I turni di lavoro devono poter agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio
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Presentazione delle domande
• La domanda va presentata entro il termine fissato dall'amministrazione (normalmente il 15 novembre), tramite la scuola di titolarità, all'Ufficio scolastico regionale
• Entro il 15 dicembre il dirigente scolastico emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell'elenco provinciale degli aventi diritto
• Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarà necessaria provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criterio di priorità: 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; 2) frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente; 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno; 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari; 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto; 6) anzianità di servizio; 7) età
• A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi
• Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato
• La certificazione va presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare e di un eventuale cambiamento di sede
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Documentazione
• Idonea certificazione d'iscrizione ai corsi e degli esami finali sostenuti
Mercoledì 15 novembre 2006 è il termine ultimo di presentazione delle domande (vai al ---> modello) concernenti la fruizione nell'anno solare 2007 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore).
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Normativa di riferimento
• CCNL 24.7.2003 (art. 4, comma 3, secondo periodo, lett. a)
• Contratto integrativo regionale
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Destinatari
Tutte le categorie di personale:
• con contratto di lavoro a tempo indeterminato
• con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei contingente provinciale): compresi i docenti in attesa dell'attivazione dei corsi speciali abilitanti ex lege 143/04
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Modalità delle assenze
• I permessi straordinari retribuiti - in misura massima di 150 ore annue individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi - sono calcolati ad anno solare
• La concessione - sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva - è data allo scopo di permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (i permessi spettano anche per la preparazione della tesi di laurea)
• I turni di lavoro devono poter agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio
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Presentazione delle domande
• La domanda va presentata entro il termine fissato dall'amministrazione (normalmente il 15 novembre), tramite la scuola di titolarità, all'Ufficio scolastico regionale
• Entro il 15 dicembre il dirigente scolastico emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell'elenco provinciale degli aventi diritto
• Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarà necessaria provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criterio di priorità: 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; 2) frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente; 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno; 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari; 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto; 6) anzianità di servizio; 7) età
• A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi
• Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato
• La certificazione va presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare e di un eventuale cambiamento di sede
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Documentazione
• Idonea certificazione d'iscrizione ai corsi e degli esami finali sostenuti
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