Circolare Ministeriale 13 ottobre 2010, n. 85
Prot. 7234
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica
- Ufficio Sesto -
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI
TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARI
LORO SEDI
e, p.c.: AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ROMA
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
VALLE D’AOSTA
AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE
SICILIA
PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO
TRENTO
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2010/2011 – Termini e
modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Per l’anno scolastico 2010/2011, si confermano le disposizioni
impartite nei decorsi anni scolastici con la C.M. n.90 del 26 ottobre
2007, con la C.M. n.77 del 25 settembre 2008 e con la CM n. 85 del 15
ottobre 2009, qui allegate, in relazione alle modalità e termini di
presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da
parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione
dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti
modifiche.
Le date relative all’anno scolastico 2007/2008 contenute nella citata
C.M. n.90/2007, già confermate per l’anno scolastico 2009/2010, si
intendono puntualmente riferite anche all’anno scolastico 2010/2011.
Per una chiara leggibilità, le stesse vengono di seguito indicate:
- 30 novembre 2010, termine di presentazione della domanda da parte dei
candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- 30 novembre 2010, termine dipresentazione della domanda da parte dei
candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I
candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel
caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla
documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre
istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la
lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
- 31 gennaio 2011, termine di presentazione della domanda al proprio
dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima
classe per abbreviazione per merito;
- 31 gennaio 2011, termine ultimo di presentazione ai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande
tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di
tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti
Direttori Generali;
- 20 marzo 2011, termine di presentazione della domanda al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza
da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31
gennaio 2011 e prima del 15 marzo 2011 e intendano partecipare agli
esami di Stato in qualità di candidati esterni.
- Alunni della penultima classe
Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPR 22 giugno
2009, n.122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito,
direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della
penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno
di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno
di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso
di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel
comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le
votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione
cattolica.
- Alunni dell’ultima classe
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che,
nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto
di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22
giugno 2009,n.122).
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti
di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini
della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi
dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a
quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione all’esame di Stato.
Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione
dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno
2009,n.122 ).
- Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico, di durata
quadriennale (D.I. 15 giugno 2010)
In attesa dell’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 13,
comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, gli studenti in
possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata
quadriennale, di cui all’allegato 4 all’Accordo in sede di Conferenza
unificata 29 aprile 2010, recepito con il decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010,
possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il
conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il
percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del
corso annuale di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 sulla base di specifiche intese tra la Regione
e il competente Ufficio scolastico regionale.
Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore
Generale dell’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il
30 novembre 2010.
- Disposizioni generali
I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore
Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione
all’esame di Stato, effettuano immediatamente l’esame delle relative
posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali
irregolarità non sanabili riscontrate.
A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:
i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima
classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta
in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica
professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono
l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i
candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso
nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di
Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i
candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni
precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non
abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate
(parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato
superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe
del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui
l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso
di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del
consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui
all’art. 4 della O.M. n.44 del 5-5-2010, come idoneità ad una delle
classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale
disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami
di Stato.
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e
legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre,
comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i
relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Ai sensi dell’art.3 della OM n.53 del 25 giugno 2010, la prima prova
scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado
si svolgerà il giorno 22 giugno 2011, alle ore 8.30.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto