Ecco la storia, utile mi sembra per comprendere una vicenda assai complessa: nel 2004 è stato bandito un corso-concorso per il reclutamento di 1500 dirigenti scolastici. Concorso espletato su base regionale, ma che prevedeva le stesse medesime procedure in tutta Italia. A seguito di vari ricorsi, il TAR Sicilia ordina la ricorrezione di alcun compiti, che vengono ricorretti per tre volte da tre commissioni diverse, e sempre ritenuti insufficienti.
Il TAR respinge invece la richiesta di annullamento del concorso. Non integrando il contraddittorio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, sezione del Consiglio di Stato per la Sicilia, annulla erga omnes il concorso, eccependo l’illegittimità del DPCM 341/2001 che consentiva la nomina di un unico presidente per più subcommissioni, nei casi in cui il numero di partecipanti fosse elevato.
Su altri due ricorsi analoghi presentati in altre regioni italiane, il Consiglio di Stato (dicembre 2008-maggio 2009) decide esattamente al contrario del CGA Sicilia, stabilendo che è valida la correzione dei compiti effettuata da più sub commissioni con un unico presidente.
Si tratta quindi di un tipico caso di decisioni difformi, emesse da parte di organi giurisdizionali di pari livello, che sostanziano una difformità di trattamento tra cittadini italiani di regioni diverse. In più, il Cga ha emesso un annullamento erga omnes senza che le parti in causa fossero tutte rappresentate in giudizio (e ancora l’opposizione dei terzi giace senza essere stata trattata), caducando anche i compiti corretti a commissione completa.
La legge quindi prende atto di tutto ciò e prova a trovare una soluzione ad una vicenda assai complessa, prendendo atto della sentenza del Cga e introducendo modalità differenti per la rinnovazione del concorso: nessuna domanda “a piacere” ma una prova scritta sul servizio prestato per i dirigenti scolastici assunti in servizio, una prova scritta su uno degli argomenti del corso di formazione per gli idonei (il progetto scelto dai concorrenti era previsto nel bando di concorso e non nella mia legge) e la ricorrezione delle prove per i bocciati, con immissione in una nuova graduatoria per coloro le cui prove siano valutate positivamente.
E ciò tenendo conto della sentenza del Cga, ma anche del fatto che non è possibile ammettere sperequazioni tra cittadini concorrenti in una regione italiana e cittadini concorrenti in altra regione. Infatti, la richiesta più volte posta al Parlamento dai ricorrenti di essere ammessi al corso di formazione e quindi diventare dirigenti scolastici ope legis avrebbe cozzato con il dettato Costituzionale.
Alessandra Siragusa
dalla letterina ASASI - Rete delle scuole autonome della Sicilia ( asasisicilia@alice.it )
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