Avendo letto il
suo intervento pubblicato su "La Letterina dell'ASASI n. 263 di giovedì
23 dicembre 2010" recante il titolo "Dirigenti Scolastici Siciliani: la
verità dei fatti", in cui Lei contesta le affermazioni rese dal
giornalista Mentana nella trasmissione del Tg La 7 del 4 dicembre
scorso e sostiene che le sentenze del CGA contrastano con quelle del
Consiglio di Stato per la Puglia, sentiamo
il bisogno di ribattere ad alcune sue affermazioni specifiche e di fare
alcune considerazioni di carattere generale.
A proposito del concorso per (200 e non 1500) dirigenti scolastici
annullato con sentenza definitiva del 25/16/2009 dal CGA, Lei ha
richiamato due sentenze del Consiglio di Stato su “analoghi” ricorsi
presentati in Puglia. Ci corre
l’obbligo di ricordarle che otto sentenze, dello stesso Consiglio di
Stato, hanno denunciato le tante violazioni del concorso svoltosi in
Sicilia con parole talmente chiare, e gravi, da rendere superfluo ogni
possibile commento.
Uno per
tutti il parere n. 989/07, reso nell’Adunanza dell’11 marzo 2009 su un
ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica da un
professore siciliano bocciato; il Consiglio di Stato ha ritenuto il
ricorso “meritevole di accoglimento” non solo per la genericità ed
astrattezza dei criteri di correzione stabiliti dalla Commissione
(“[…]alla genericità dei criteri stabiliti dalla commissione … non
hanno fatto seguito né la predisposizione di una più stringente griglia
di sotto-punteggi afferenti ai singoli criteri né l’indicazione, anche
con formula sintetica o meri indicatori grafici, di non conformità
dell’elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione
identificati. Ne consegue che il punteggio numerico di insufficienza
attribuito all’istante in quanto svincolato da ogni possibilità di
correlazione con i criteri imposti dal bando, non soddisfa il principio
di trasparenza”) ma anche “perché l’operazione di correzione delle
prove richiedeva la spendita di un minimo incomprimibile di tempo,
tenuto conto del livello degli argomenti, della lunghezza dei compiti e
della non sempre scorrevolezza della lettura in ragione della redazione
manuale e delle conseguenti caratteristiche di grafia di ciascuno” ed
ha concluso affermando che “il tempo risultante per la correzione pare
eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che
la lettura delle prove scritte sia stata fatta in modo esaustivo”.
Assai diversa la situazione della
Puglia.
Le
sentenze da Lei citate relative al concorso in Puglia parlano, infatti,
di “griglia di parametri valutativi predisposta dalla commissione in un
quadro di rigorosa procedimentalizzazione del giudizio, che non può che
essere considerato indice di trasparenza e di consequenzialità”(
sentenza n.07964/2009; VI Sez. del Consiglio di Stato).
Ma ci sono altri passaggi della sua lettera che riteniamo opportuno
integrare, sempre in omaggio alla “verità dei fatti”:
a) in riferimento agli elaborati delle due
ricorrenti, che Lei afferma essere stati “ricorretti per tre
volte da tre commissioni diverse, e sempre ritenuti insufficienti”,
precisiamo che le ricorrezioni sono state due e non tre, e non sempre
sono state effettuate da commissioni diverse. Nella prima ricorrezione,
infatti, la nuova valutazione è stata assegnata alla precedente
commissione, con lo stesso presidente (sebbene le sottocommissioni
abbiano lavorato a parti invertite) contravvenendo in questo modo a
sentenze emesse da vari Tribunali amministrativi regionali che, in casi
simili, avevano sentenziato che era necessaria la nomina di una nuova
commissione; nella seconda non è stato garantito l’anonimato in quanto
la nuova commissione si è limitata a correggere solo gli elaborati
delle due ricorrenti, oscurando il codice identificativo.
Ricordiamo che in casi come questo la legge prevede che l’anonimato
venga garantito attraverso l'inserimento dell'elaborato da riesaminare
fra un numero congruo di elaborati (un minimo di dieci) estratti fra
quelli all'epoca redatti nell'ambito del medesimo concorso, attribuendo
anche a questi ultimi un proprio giudizio o punteggio. Nessuna delle
due ricorrezioni dunque è stata compiuta con modalità rispettose del
diritto.
b) Lei sostiene ancora che “non
è possibile ammettere sperequazioni tra cittadini concorrenti in una
regione italiana e cittadini concorrenti in altra regione”.
Condividiamo pienamente questa sua affermazione, ma proprio per questo
ci sorprende che la legge 202, di cui Lei è prima firmataria, introduca sperequazioni fra cittadini
italiani della stessa regione, prevedendo modalità differenti per la
rinnovazione di un concorso annullato per tutti da sentenze definitive
della magistratura di II grado, in aperta violazione del dettato
costituzionale.
Ricordiamo, infatti, che la L. 202
prevede:
Art.2) Una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del
servizio per i candidati che prestato servizio con funzioni di
dirigente scolastico: nessuna domanda “a piacere” dice Lei. A piacere
no, solo “pilotata”, come ha affermato l’on. Lo Monte pubblicamente
durante il TG della 7 del 4 dicembre 2010 e come conferma il comma 2
dell’art 3 del D.M. n 2/2011.
Art.3) Una prova scritta su uno degli argomenti del corso di formazione
per gli idonei; del resto, Lei afferma, il progetto scelto dai
concorrenti era previsto nel bando di concorso e non nella sua
legge. Ci corre l’obbligo di precisare che il bando prevedeva tale
tipologia di prova, non certo la possibilità per il candidato di
svolgere una traccia a propria scelta.
Art.5) La ricorrezione delle prove per i bocciati, con immissione
in una nuova graduatoria per coloro le cui prove siano valutate
positivamente. E questo sebbene due sentenze di esecuzione del
giudicato dicano che gli elaborati non possono essere ricorretti
perché, nel caso in esame, non è possibile ripristinare l’anonimato e
lo stesso Servizio Studi di Montecitorio abbia richiamato in modo
puntuale l’attenzione dei parlamentari su questo nodo.
c) Per quanto riguarda la censura
d’illegittimità del DPCM 341 alla base dell'annullamento erga omnes,
non riteniamo che sia opportuno replicare in questa sede (in altre sì,
ad esempio nei tribunali, luoghi istituzionali a questo deputati che
per altro lo hanno già fatto e presumibilmente lo faranno ancora). Ci
limitiamo tuttavia a ricordare il dato più grave, quello rilevato dallo
stesso Servizio Studi della Camera, il quale a proposito della legge di
cui Lei è firmataria dice: "Considerato che il provvedimento riguarda
l'oggetto di pronunce giurisdizionali, può ricordarsi la giurisprudenza
costituzionale che, in più occasioni, si è soffermata sui rapporti tra
attività legislativa e attività giurisdizionale, affermando il
principio dell'intangibilità del giudicato".
d) Riguardo alla presunta non
integrazione del contraddittorio e all'affermazione che le parti non
sarebbero state rappresentate in giudizio appare superfluo
ricordare la pronuncia del Consiglio di Giustizia sulla inesistenza di
controinteressati al momento della presentazione dei ricorsi.
e) Quanto poi all’affermazione che
l’opposizione di terzi non sia stata “trattata” questa ci lascia
veramente sconcertati per il palese “travisamento della verità”. Il
CGA, invero, ha esaminato tempestivamente tutte le opposizioni di terzo
contenenti istanza cautelare con il seguente esito:
per i ricorsi recanti i nn. 396, 397, 398, 399/2010 alla camera di
consiglio del 27 aprile 2010 l’istanza cautelare è stata rinunciata da
parte dei procuratori costituiti alla cc del 16/03/2010 sono state
respinte tutte le istanze cautelari relative ai seguenti ricorsi: nn
10, 11/2010 presentati dall’avv. A. Scuderi; nn 1535, 1589, 1590/2009 e
nn 8, 57, 58/2010 presentati dall’avv. S. Mazza; nn 1514, 1515, 1516,
1517 presentati dall’avv. S. Licciardello
Alla cc del 22/09/2010 sono state respinte le istanze cautelari
relative ai ricorsi nn 997 998, 999, 1000/2010 presentati dagli avv. S.
Licciardello, l. Manzi e A. Reggio D’Aci.
Tutti i suddetti ricorsi sono stati
presentati da diverse decine di presidi "facenti funzione"; uno in
particolare, esattamente il ricorso n 997/2010, è stato presentato da
158 appellanti.
Ma la circostanza a nostro avviso più significativa è che per nessuno
di questi ricorsi è stata a tutt’oggi presentata istanza di prelievo
(un’azione del processo amministrativo, il cui scopo è sollecitare il
giudice ad anticipare l'udienza di discussione del ricorso per giungere
alla decisione di merito). Quando le istanze cautelari sono respinte e
in assenza di istanza di prelievo l’udienza per la decisione di merito
può essere fissata anche dopo un anno, circostanza la cui
responsabilità è da ascriversi interamente agli appellanti e non certo
ad altri soggetti istituzionali.
Allora, anziché continuare ad
insinuare illazioni poco riguardose nei confronti del massimo Organo di
giustizia amministrativa della regione siciliana, verso il quale Lei,
on. Siragusa, quale rappresentante delle istituzioni dovrebbe nutrire
un maggiore rispetto, andrebbero chiesti ai procuratori interessati i
motivi per cui non hanno sollecitato una definitiva pronuncia, con i
mezzi previsti e consentiti dall’ordinamento vigente.
Pertanto,
onorevole Siragusa, in omaggio alla “verità dei fatti”, non sarebbe
stato più corretto che la “verità” fosse stata raccontata interamente
ed in modo completo?
Da cittadini rispettosi e attenti allo stato di diritto non riteniamo
che spetti alla politica il compito di “correggere” le sentenze, ma
piuttosto lo sarebbe stato quello di prendere seriamente in
considerazione gli esiti di un’ispezione parlamentare che nell’aprile
2007 così recitava: ”…Si chiede di
sapere se non si ritenga necessario effettuare tutte le verifiche
necessarie al fine di accertare la piena legittimità dei criteri di
composizione della commissione esaminatrice e dei metodi utilizzati per
la correzione degli elaborati; se non si ritenga indispensabile, in
ogni caso, arrivare ad un nuovo esame degli elaborati del concorso in
oggetto, attraverso la nomina di una nuova commissione esaminatrice, al
fine di garantire quell'equità di giudizio che dovrebbe essere la
regola fondante in simili circostanze” (Legislatura 15, Atto di
Sindacato Ispettivo n. 4-01744, pubblicato il 12 aprile 2007).
Queste parole venivano pubblicate, come già precisato, nell’aprile
2007, e cioè sei mesi prima che si procedesse alla nomina dei nuovi
dirigenti. Ai politici, questo sì sarebbe stato un loro dovere,
chiediamo come mai non le abbiano prese per tempo nella considerazione
che meritavano, come mai non abbiano ascoltato le tante voci di
protesta e indignazione che si levavano da chi aveva partecipato ad un
concorso le cui irregolarità erano sotto gli occhi di tutti.
Preferiamo tacere infine della presunta “richiesta più volte posta al
Parlamento dai ricorrenti di essere ammessi al corso di formazione e
quindi diventare dirigenti scolastici ope legis”. Non sappiamo chi siano stati i suoi
interlocutori, ma sappiamo benissimo ciò che noi abbiamo sempre chiesto
alla politica, e cioè una rinnovazione del concorso in condizioni di
uguaglianza tra tutti i concorrenti, che salvaguardasse davvero il
mondo della scuola attraverso il rispetto dei diritti delle persone e
dei meritevoli.
Ci sia consentita una riflessione finale.
La sua lettera lascia l’amaro in bocca
a chi questa vicenda la conosce bene; non una parola nei confronti
delle responsabilità, gravi, dell’amministrazione, né tantomeno un
segnale di rispetto nei confronti di quanti in questi anni sono
riusciti a fare emergere tali responsabilità, con le armi legittime
messe a disposizione dei cittadini dallo stato di diritto e non con
discutibili manifestazioni di piazza.
Il fatto che nella nostra duplice veste di cittadini e uomini di scuola
ci siamo tante volte scontrati col muro di gomma di un interlocutore
politico assente, distratto o addirittura ostile (o peggio) è a nostro
avviso sintomatico della crisi profonda in cui versa la politica nel
nostro Paese.
A questo proposito un’ultima
considerazione.
Il TG di Mentana del 4 dicembre
parlava di un accordo che avrebbe barattato la “salvaguardia” della
scuola siciliana con il reclutamento regionale degli insegnanti.
Questa è l’unica affermazione che le
chiediamo noi di smentire. Per favore, ci dica che non è così,
smentisca a chiare lettere questa notizia, che se confermata renderebbe
ancora più drammaticamente profondo il solco che ci separa da questo
modo di fare politica. E in democrazia gli errori si pagano.
1. Alberti Rosita
2. Bonanno Mario
3. Bordieri Fabiana
4. Brafa Raffaele
5. Buccheri Gaetano
6. Caruso Nunziata
7. Cavarra Patrizia
8. Celestri Alberto
9. Cigna Gaetano
10. Cocuzza Stefania
11. Consoli Patrizia
12. Cucciniello Maria Antonietta
13. D’Aleo Lucia
14. D’Amico Giuseppe
15. De Maria Maria
16. Di Francesco Gaetana
17. Di Gregorio Gabriella
18. Di Noto Maria
19. Di Salvo Vincenzo
20. Di Stefano Lucia
21. D’Urso Giuseppe
22. Farinella Anna Maria
23. Gentile Maria Letizia
24. Granà Gaetana
25. Grillo Nunzia
26. Gugliotta Giuseppina
27. Jacona Dorotea
28. La Paglia Lucrezia
29. Liardo Concetta
30. Liotta Giuseppe
31. Lo Zito Giuseppe
32. Maggio Vincenzo
33. Manta Angelo
34. Margarone Domenica
35. Mendola Valeria
36. Milazzo Rita
37. Mirabella Giuseppe
38. Motta Santi
39. Nocera Giuseppa
40. Pisano Mario
41. Puglisi Adele
42. Puglisi Alba
43. Puglisi Luigi
44. Quatrosi Francesca
45. Randazzo Maria
46. Ricciardello Maria
47. Rizzo Giuseppe
48. Russo Antonio
49. Russo Maria Santa
50. Salvatore Pasquale
51. Santagati Carmelo Mauro
52. Santoro Renato
53. Scapellato Giorgio
54. Smario Loredana
55. Sottile Massimo
56. Sparacino Rosario Giovanni
57. Tigano Alessandra
58. Turiano Licia
59. Zanghi Lina
redazione@aetnanet.org