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Dirigenti Scolastici: All’Onorevole Alessandra Siragusa da parte di 59 docenti esclusi dal concorso a preside nella regione Sicilia del 2006

Comunicati
Avendo letto il suo intervento pubblicato su "La Letterina dell'ASASI n. 263 di giovedì 23 dicembre 2010" recante il titolo "Dirigenti Scolastici Siciliani: la verità dei fatti", in cui Lei contesta le affermazioni rese dal giornalista Mentana nella trasmissione del Tg La 7 del 4 dicembre scorso e sostiene che le sentenze del CGA contrastano con quelle del Consiglio di Stato per la Puglia, sentiamo il bisogno di ribattere ad alcune sue affermazioni specifiche e di fare alcune considerazioni di carattere generale.
A proposito del concorso per (200 e non 1500) dirigenti scolastici annullato con sentenza definitiva del 25/16/2009 dal CGA, Lei ha richiamato due sentenze del Consiglio di Stato su “analoghi” ricorsi presentati in Puglia. Ci corre l’obbligo di ricordarle che otto sentenze, dello stesso Consiglio di Stato, hanno denunciato le tante violazioni del concorso svoltosi in Sicilia con parole talmente chiare, e gravi, da rendere superfluo ogni possibile commento.
Uno per tutti il parere n. 989/07, reso nell’Adunanza dell’11 marzo 2009 su un ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica da un professore siciliano bocciato; il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso “meritevole di accoglimento” non solo per la genericità ed astrattezza dei criteri di correzione stabiliti dalla Commissione (“[…]alla genericità dei criteri stabiliti dalla commissione … non hanno fatto seguito né la predisposizione di una più stringente griglia di sotto-punteggi afferenti ai singoli criteri né l’indicazione, anche con formula sintetica o meri indicatori grafici, di non conformità dell’elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati. Ne consegue che il punteggio numerico di insufficienza attribuito all’istante in quanto svincolato da ogni possibilità di correlazione con i criteri imposti dal bando, non soddisfa il principio di trasparenza”) ma anche “perché l’operazione di correzione delle prove richiedeva la spendita di un minimo incomprimibile di tempo, tenuto conto del livello degli argomenti, della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti caratteristiche di grafia di ciascuno” ed ha concluso affermando che “il tempo risultante per la correzione pare eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi  sul fatto che la lettura delle prove scritte sia stata fatta in modo esaustivo”.
Assai diversa la situazione della Puglia.
Le sentenze da Lei citate relative al concorso in Puglia parlano, infatti, di “griglia di parametri valutativi predisposta dalla commissione in un quadro di rigorosa procedimentalizzazione del giudizio, che non può che essere considerato indice di trasparenza e di consequenzialità”( sentenza n.07964/2009; VI Sez. del Consiglio di Stato).
Ma ci sono altri passaggi della sua lettera che riteniamo opportuno integrare, sempre in omaggio alla “verità dei fatti”:
a) in riferimento agli elaborati delle due ricorrenti, che Lei afferma essere stati “ricorretti per tre volte da tre commissioni diverse, e sempre ritenuti insufficienti”, precisiamo che le ricorrezioni sono state due e non tre, e non sempre sono state effettuate da commissioni diverse. Nella prima ricorrezione, infatti, la nuova valutazione è stata assegnata alla precedente commissione, con lo stesso presidente (sebbene le sottocommissioni abbiano lavorato a parti invertite) contravvenendo in questo modo a sentenze emesse da vari Tribunali amministrativi regionali che, in casi simili, avevano sentenziato che era necessaria la nomina di una nuova commissione; nella seconda non è stato garantito l’anonimato in quanto la nuova commissione si è limitata a correggere solo gli elaborati delle due ricorrenti,  oscurando il codice identificativo. Ricordiamo che in casi come questo la legge prevede che l’anonimato venga garantito attraverso l'inserimento dell'elaborato da riesaminare fra un numero congruo di elaborati (un minimo di dieci) estratti fra quelli all'epoca redatti nell'ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi un proprio giudizio o punteggio. Nessuna delle due ricorrezioni dunque è stata compiuta con modalità rispettose del diritto.
b) Lei sostiene ancora che “non è possibile ammettere sperequazioni tra cittadini concorrenti in una regione italiana e cittadini concorrenti in altra regione”. Condividiamo pienamente questa sua affermazione, ma proprio per questo ci sorprende che la legge 202, di cui Lei è prima firmataria, introduca sperequazioni fra cittadini italiani della stessa regione, prevedendo modalità differenti per la rinnovazione di un concorso annullato per tutti da sentenze definitive della magistratura di II grado, in aperta violazione del dettato costituzionale.
Ricordiamo, infatti, che la L. 202 prevede:
Art.2) Una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio per i candidati che prestato servizio con funzioni di dirigente scolastico: nessuna domanda “a piacere” dice Lei. A piacere no, solo “pilotata”, come ha affermato l’on. Lo Monte pubblicamente durante il TG della 7 del 4 dicembre 2010 e come conferma il comma 2 dell’art 3 del D.M. n 2/2011.
Art.3) Una prova scritta su uno degli argomenti del corso di formazione per gli idonei; del resto, Lei afferma, il progetto scelto dai concorrenti era previsto nel bando di concorso e non nella sua  legge. Ci corre l’obbligo di precisare che il bando prevedeva tale tipologia di prova, non certo la possibilità per il candidato di svolgere una traccia a propria scelta.
Art.5)  La ricorrezione delle prove per i bocciati, con immissione in una nuova graduatoria per coloro le cui prove siano valutate positivamente. E questo sebbene due sentenze di esecuzione del giudicato dicano che gli elaborati non possono essere ricorretti perché, nel caso in esame, non è possibile ripristinare l’anonimato e lo stesso Servizio Studi di Montecitorio abbia richiamato in modo puntuale l’attenzione dei parlamentari su questo nodo.
c) Per quanto riguarda la censura d’illegittimità del DPCM 341 alla base dell'annullamento erga omnes, non riteniamo che sia opportuno replicare in questa sede (in altre sì, ad esempio nei tribunali, luoghi istituzionali a questo deputati che per altro lo hanno già fatto e presumibilmente lo faranno ancora). Ci limitiamo tuttavia a ricordare il dato più grave, quello rilevato dallo stesso Servizio Studi della Camera, il quale a proposito della legge di cui Lei è firmataria dice: "Considerato che il provvedimento riguarda l'oggetto di pronunce giurisdizionali, può ricordarsi la giurisprudenza costituzionale che, in più occasioni, si è soffermata sui rapporti tra attività legislativa e attività giurisdizionale, affermando il principio dell'intangibilità del giudicato".
d) Riguardo alla presunta non integrazione del contraddittorio e all'affermazione che le parti non sarebbero state rappresentate in giudizio appare superfluo ricordare la pronuncia del Consiglio di Giustizia sulla inesistenza di controinteressati al momento della presentazione dei ricorsi.
e) Quanto poi all’affermazione che l’opposizione di terzi non sia stata “trattata” questa ci lascia veramente sconcertati per il palese “travisamento della verità”. Il CGA, invero, ha esaminato tempestivamente tutte le opposizioni di terzo contenenti istanza cautelare con il seguente esito:
per i ricorsi recanti i nn. 396, 397, 398, 399/2010 alla camera di consiglio del 27 aprile 2010 l’istanza cautelare è stata rinunciata da parte dei procuratori costituiti alla cc del 16/03/2010 sono state respinte tutte le istanze cautelari relative ai seguenti ricorsi: nn 10, 11/2010 presentati dall’avv. A. Scuderi; nn 1535, 1589, 1590/2009 e nn 8, 57, 58/2010 presentati dall’avv. S. Mazza; nn 1514, 1515, 1516, 1517 presentati dall’avv. S. Licciardello
Alla cc del 22/09/2010 sono state respinte le istanze cautelari relative ai ricorsi nn 997 998, 999, 1000/2010 presentati dagli avv. S. Licciardello, l. Manzi e A. Reggio D’Aci.
Tutti i suddetti ricorsi sono stati presentati da diverse decine di presidi "facenti funzione"; uno in particolare, esattamente il ricorso n 997/2010, è stato presentato da 158 appellanti.
Ma la circostanza a nostro avviso più significativa è che per nessuno di questi ricorsi è stata a tutt’oggi presentata istanza di prelievo (un’azione del processo amministrativo, il cui scopo è sollecitare il giudice ad anticipare l'udienza di discussione del ricorso per giungere alla decisione di merito). Quando le istanze cautelari sono respinte e in assenza di istanza di prelievo l’udienza per la decisione di merito può essere fissata anche dopo un anno, circostanza la cui responsabilità è da ascriversi interamente agli appellanti e non certo ad altri soggetti istituzionali.
Allora, anziché continuare ad insinuare illazioni poco riguardose nei confronti del massimo Organo di giustizia amministrativa della regione siciliana, verso il quale Lei, on. Siragusa, quale rappresentante delle istituzioni dovrebbe nutrire un maggiore rispetto, andrebbero chiesti ai procuratori interessati i motivi per cui non hanno sollecitato una definitiva pronuncia, con i mezzi previsti e consentiti dall’ordinamento vigente.
Pertanto, onorevole Siragusa, in omaggio alla “verità dei fatti”, non sarebbe stato più corretto che la “verità” fosse stata raccontata interamente ed in modo completo?
Da cittadini rispettosi e attenti allo stato di diritto non riteniamo che spetti alla politica il compito di “correggere” le sentenze, ma piuttosto lo sarebbe stato quello di prendere seriamente in considerazione gli esiti di un’ispezione parlamentare che nell’aprile 2007 così recitava: ”…Si chiede di sapere se non si ritenga necessario effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di accertare la piena legittimità dei criteri di composizione della commissione esaminatrice e dei metodi utilizzati per la correzione degli elaborati; se non si ritenga indispensabile, in ogni caso, arrivare ad un nuovo esame degli elaborati del concorso in oggetto, attraverso la nomina di una nuova commissione esaminatrice, al fine di garantire quell'equità di giudizio che dovrebbe essere la regola fondante in simili circostanze” (Legislatura 15, Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01744, pubblicato il 12 aprile 2007).
Queste parole venivano pubblicate, come già precisato, nell’aprile 2007, e cioè sei mesi prima che si procedesse alla nomina dei nuovi dirigenti. Ai politici, questo sì sarebbe stato un loro dovere, chiediamo come mai non le abbiano prese per tempo nella considerazione che meritavano, come mai non abbiano ascoltato le tante voci di protesta e indignazione che si levavano da chi aveva partecipato ad un concorso le cui irregolarità erano sotto gli occhi di tutti.
Preferiamo tacere infine della presunta “richiesta più volte posta al Parlamento dai ricorrenti di essere ammessi al corso di formazione e quindi diventare dirigenti scolastici ope legis”. Non sappiamo chi siano stati i suoi  interlocutori, ma sappiamo benissimo ciò che noi abbiamo sempre chiesto alla politica, e cioè una rinnovazione del concorso in condizioni di uguaglianza tra tutti i concorrenti, che salvaguardasse davvero il mondo della scuola attraverso il rispetto dei diritti delle persone e dei meritevoli.
Ci sia consentita una riflessione finale.
La sua lettera lascia l’amaro in bocca a chi questa vicenda la conosce bene; non una parola nei confronti delle responsabilità, gravi, dell’amministrazione, né tantomeno un segnale di rispetto nei confronti di quanti in questi anni sono riusciti a fare emergere tali responsabilità, con le armi legittime messe a disposizione dei cittadini dallo stato di diritto e non con discutibili manifestazioni di piazza.
Il fatto che nella nostra duplice veste di cittadini e uomini di scuola ci siamo tante volte scontrati col muro di gomma di un interlocutore politico assente, distratto o addirittura ostile (o peggio) è a nostro avviso sintomatico della crisi profonda in cui versa la politica nel nostro Paese.
A questo proposito un’ultima considerazione.
Il TG di Mentana del 4 dicembre parlava di un accordo che avrebbe barattato la “salvaguardia” della scuola siciliana con il reclutamento regionale degli insegnanti.
Questa è l’unica affermazione che le chiediamo noi di smentire. Per favore, ci dica che non è così, smentisca a chiare lettere questa notizia, che se confermata renderebbe ancora più drammaticamente profondo il solco che ci separa da questo modo di fare politica. E in democrazia gli errori si pagano.
1. Alberti Rosita
2. Bonanno Mario
3. Bordieri Fabiana
4. Brafa Raffaele
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9. Cigna Gaetano
10. Cocuzza Stefania
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13. D’Aleo Lucia
14. D’Amico Giuseppe
15. De Maria Maria
16. Di Francesco Gaetana
17. Di Gregorio Gabriella
18. Di Noto Maria
19. Di Salvo Vincenzo
20. Di Stefano Lucia
21. D’Urso Giuseppe
22. Farinella Anna Maria
23. Gentile Maria Letizia
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25. Grillo Nunzia 
26. Gugliotta Giuseppina
27. Jacona Dorotea
28. La Paglia Lucrezia
29. Liardo Concetta
30. Liotta Giuseppe
31. Lo Zito Giuseppe
32. Maggio Vincenzo
33. Manta Angelo
34. Margarone Domenica
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36. Milazzo Rita
37. Mirabella Giuseppe
38. Motta Santi
39. Nocera Giuseppa
40. Pisano Mario
41. Puglisi Adele
42. Puglisi Alba
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44. Quatrosi Francesca
45. Randazzo Maria
46. Ricciardello Maria
47. Rizzo Giuseppe
48. Russo Antonio
49. Russo Maria Santa
50. Salvatore Pasquale
51. Santagati Carmelo Mauro
52. Santoro Renato
53. Scapellato Giorgio
54. Smario Loredana
55. Sottile Massimo
56. Sparacino Rosario Giovanni
57. Tigano Alessandra
58. Turiano Licia
59. Zanghi Lina
redazione@aetnanet.org








Postato il Venerdì, 07 gennaio 2011 ore 20:02:46 CET di Pasquale Almirante
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