La
capacità di durare nel tempo e superare le
difficoltà, resistendo a qualsivoglia genere di smottamenti, è
direttamente
proporzionale alla rifinitura delle fondamenta. I pilastri portanti di
una struttura
edile, così come nel Diritto, ne assicurano in maniera imperitura la
stabilità.
Tali pilastri devono essere conosciuti, studiati e assimilati, e per
ciò che
concerne la nostra vita e la sua regolamentazione, li incontriamo
nei
primi 12 articoli della nostra Carta Costituzionale. In modo immediato
se ne
coglie la rilevanza sia per il primeggiare della loro ubicazione, sia
per la
loro natura assolutamente immodificabile; questo non perché i
costituenti
abbiano voluto così dare una “spocchiosa” dimostrazione di potere, ma
perché
concretamente hanno gettato il giusto humus affinché tutto ciò che
fosse stato
successivamente seminato avesse potuto attecchire SEMPRE e BENE. Con
l’art. 1
si aprono le danze attraverso la proclamazione del principio
DEMOCRATICO: con esso si evidenziano i due elementi costitutivi
di ogni stato, ossia la forma di governo e la forma di stato: la prima
consiste
nella Repubblica (contrapposta alla forma monarchica), che dipende dal
Presidente della Repubblica, la cui carica è elettiva e a termine. La
nostra
forma di stato è invece Democratica, e bandisce assolutismi e
totalitarismi
attraverso una sana suddivisione fra organi dei tre poteri fondamentali
(legislativo,
esecutivo e giudiziario), e con l’appartenenza al popolo della
sovranità.
Ancora merita rilievo l’art. 1 per l’importanza che attribuisce al
lavoro,
fondamento dello Stato e meritevole di tutela perché garantisce
benessere,
progresso e prosperità. Con l’art. 2 si sancisce invece il principio
PLURALISTA, attraverso il quale “all’uomo”, sia come singolo che a
livello
associativo, sono riconosciuti tutti i diritti inviolabili, importati
direttamente dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, approvata nel 1948 dall’
ONU. Referente soggettivo è l’uomo e non il cittadino, ciò è importante
e
significa che anche lo straniero gode di tali diritti nel nostro paese.
Con
l’art. 3 si entra nel vivo della questione con il principio di
eguaglianza,
formale e sostanziale, di fronte alla legge e nella realtà. Tutti del
resto
siamo uguali e dobbiamo attenerci ai dettami contenuti nella legge
senza
sconti, differenze o agevolazioni; allo stesso modo però siamo
portatori di
esigenze diverse, cosicché per avere opportunità ed incombenze uguali
devono
esistere giustificate differenze di trattamento (si pensi alla
particolare
situazione di coloro che sono diversamente abili o delle donne durante
la
gravidanza). I riconoscimenti continuano con gli artt. 4 e 5 , con cui
si
promuovono da un lato le specifiche condizioni che rendono effettivo il
diritto
al lavoro, attraverso uffici di consulenza e bandi di concorso per
sviluppare
attività soprattutto in ambito culturale e scientifico, dall’altro il
principio
del decentramento, che delega agli enti locali poteri autonomi sia di
carattere
legislativo che esecutivo, affinché la maggiore vicinanza al cittadino
rispetto
allo Stato Centrale, permetta di rispondere in modo più adeguato alle
esigenze.
Le minoranze linguistiche, la Chiesa cattolica e le altre confessioni
religiose
trovano la loro saedes materiae negli artt. 6, 7 e 8. Si riscontra un
dato
comune di fondo: il riconoscimento pieno della dignità e libertà per
eliminare
gli ostacoli discriminanti, col riconoscimento delle minoranze
francesi,
albanesi, tedesche, slovene e greche, con la risoluzione della
questione romana
attraverso i Patti Lateranensi e le loro successive modifiche, col
dialogo
aperto con le confessioni valdesi, avventiste e battiste. Se con l’art.
9 si sottolinea
ancora il peso della cultura scientifica e tecnica, con un accento che
tutela il
paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione, con gli
artt. 10
e 11 la portata dei precetti assume vesti che valicano i nostri
confini; non
soltanto si palesa il conformarsi del nostro ordinamento alle norme di
Diritto
Internazionale e il ripudio della guerra come strumento d’offesa, ma si
acconsente soprattutto ad una limitazione della nostra sovranità in
favore
dell’operato dell’Unione Europea e di altri ordinamenti che assicurino
la pace
e la giustizia fra le nazioni. Cala il sipario sui principi
fondamentali con
l’art. 12, spesso considerato meno “portante” degli altri, quando
invece con la
massima semplicità descrive la nostra bandiera: il Tricolore. Mentre i
tendoni
si chiudono, per riaprirsi prossimamente davanti ai diritti ed i doveri
dei
cittadini, risulta chiaro che non ci troviamo davanti ad una
“minigonna” che lascia scoperte
“le gambe” dello stivale al freddo degli attacchi interni ed esteri.
Questi
principi sono un manto caldo che avvolgono e cullano l’Italia, e sui
quali la
luce mai dovrà essere spenta. Eleonora
Savoca