Il decreto-legge 22
febbraio 2011, n. 5, ha dettato disposizioni per la festa nazionale del
17 marzo 2011, prevedendo che limitatamente all’anno 2011, tale giorno
sia considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 27 maggio 1949, n. 260. Riteniamo giuridicamente infondata la
tesi per cui le disposizioni del decreto inciderebbero sul computo
delle giornate corrispondenti alle festività soppresse, riducendole da
4 a 3; il nostro parere si basa su un attento esame delle disposizioni
del decreto-legge 5/2011 e di quelle legislative e contrattuali che
regolamentano la materia.
Il comma 2 dell’articolo 1 del citato provvedimento recita: “Al
fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per
il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e
contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si
applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale
per il 150° anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17
marzo 2011.” E chiaro, a nostro avviso, che questa disposizione ha
semplicemente trasferito (per il solo 2011) sulla festività del 17
marzo gli effetti di natura giuridica e contrattuale che già produceva
il 4 novembre, che, per quest’anno, non produrrà gli effetti civili
della festività.
Ora, se l’effetto giuridico e contrattuale della festività del 4
novembre fosse quello di istituire una giornata di ferie o di permesso
retribuito, tale effetto per quest’anno si trasferirebbe sul 17 marzo,
lasciando quindi inalterato (e a costo zero) il quadro economico e
giuridico. Ma le cose non stanno così: né la legge 937/1977 (istitutiva
delle sei giornate di “festività soppresse”) né i contratti collettivi
nazionali di lavoro hanno infatti mai collegato le singole festività di
cui erano stati soppressi gli effetti civili all’utilizzazione di
giornate di ferie o di permesso. La legge 937, infatti, dispone
all’articolo 1, che “ai dipendenti civili e
militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali,
anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici
economici, sono attribuite, in aggiunta
ai periodi di congedo previsti dalle
norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel
corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.” Come si nota non vi è nessun
riferimento alle festività soppresse e tantomeno alle singole giornate.
I Contratti collettivi nazionali di lavoro si comportano in termini
analoghi. Il CCNL del Comparto scuola prevede, all’articolo 14 che “a
tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai
sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.
937.” E all’articolo 13 che “la durata delle ferie è di 32 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma
1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937”.
E’ quindi di tutta evidenza che:
* quand’anche vi fossero effetti direttamente
collegati alla festività del 4 novembre (e così non è!) questi, per
disposto esplicito del decreto-legge 5, si produrrebbero per il 2011 in
riferimento al 17 marzo;
* né la legge 937/1977 né i contratti collettivi
nazionali di lavoro hanno ricollegato alle singole giornate di
festività soppressa l’effetto istitutivo delle giornate di ferie (2) e
di permesso (4) fruibili nel corso dell’anno. Tra l’altro, lo
ricordiamo, la festività del 4 novembre era stata reistituita senza che
ciò abbia prodotto alcun effetto riduttivo sull’istituto delle
cosiddette “giornate compensative”, che vivono pertanto – fino a
modifica della legge istitutiva e delle previsioni contrattuali – di
vita propria.
Per queste ragioni, riteniamo assolutamente ingiustificata qualsiasi
decisione di attribuzione forzosa di ferie per la giornata del 17
marzo, di per sé festiva per tutti.
Riteniamo parimenti infondata e illegittima la pretesa di ridurre da 4
a 3 le giornate di permesso di cui all’art. 14 del CCNL, ancorchè
avvalorata dalle indicazioni comparse, in modo irrituale, sul sito
della Funzione Pubblica; ci stiamo attivando per ottenere, sulla
questione, gli indispensabili e opportuni chiarimenti.(da CislScuola)
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