Partendo da un quesito
posto dall’Agidae relativo a chi spettasse l’erogazione dell'indennità
economica e al versamento contributivo nei periodi di congedo biennale
per assistenza (art. 42, c.5, dlgs 151/01), il Ministero del Lavoro con
interpello 17/2011 ha chiarito che trattandosi di prestazioni di
carattere assistenziale non sono legate a requisiti di carattere
contributivo e quindi le relative indennità sono a carico dell’INPS
anche per i lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici.
Pertanto i lavoratori delle ex scuole elementari parificate che hanno
scelto l’opzione di versare i contributi all’Inpdap hanno diritto a
veder riconosciuta l’indennità di cui alla citata legge dall’Inps.
Sempre nello stesso interpello il Ministero del Lavoro precisa la
relativa contribuzione figurativa viene riconosciuta sia ai lavoratori
iscritti all'Inps, sia ai lavoratori del settore privato che sono
assicurati all'Inpdap ai solo fini dei contributi pensionistici. (da
Flc_cgil)
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