La circolare n. 4
del 20 marzo 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ha ribadito che dall’anno scolastico in corso deve
trovare piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli
istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno
scolastico di cui all’articolo 14, del Regolamento di
coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR
22 giugno 2009, n. 122, secondo
cui:
“… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato”. La giurisprudenza italiana, però, ha sempre
annullato le bocciature basate sulle assenze: le malattie e le assenze
giustificate non possono mai portare alla bocciatura, in quanto “la
scuola deve perseguire l'obiettivo della formazione e NON GIÀ QUELLO
DELLA PUNIZIONE, con la debita considerazione di temporanee
situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul
profitto” (in tal senso si veda TAR Puglia, 8 marzo 2010; TAR Firenze,
n. 628/2007). Per il Codacons,
quindi, la disposizione richiamata dal Miur non può trovare
applicazione pratica, in quanto già bocciata dai giudici. Per
tale motivo l’associazione sta studiando la possibilità di intentare
ricorso al Tar del Lazio per ottenere la sospensione del provvedimento
in questione.
Lo rende noto il Codacons. (AGENPARL)
redazione@aetnanet.org