Una
recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 19365 del 22
settembre 2011), dopo aver premesso che la protezione assegnata ai dati
sensibili è più forte e qualitativamente diversa da quella assegnata ai
dati meramente personali, ha stabilito che la salute di un minore
costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi
del codice sulla riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre
persone, come i genitori, ai quali la legge (nella specie, la n. 104
del 1992) riconosca il diritto di ottenere un beneficio come
conseguenza di un obbligo di assistenza.
L’oggetto della sentenza era la richiesta di accesso agli atti avanzata
da un docente di un istituto di Palermo che si era visto precedere
nell’elenco dei perdenti posto da due colleghi, genitori di un bambino
affetto da disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92, e che,
in quanto tali, avevano beneficiato di un particolare punteggio
previsto proprio in ragione della salute del figlio.
Dopo la presa visione della documentazione richiesta, il professore
aveva inviato una lettera alla segreteria della scuola, avanzando
richiesta di tentativo di conciliazione presso il Csa, lamentando
appunto che la graduatoria da lui contestata fosse stata formulata su
un presupposto errato della sussistenza dei requisiti capaci di far
godere agli altri due professori i docenti in questione i benefici di
cui alla legge 104/92. Ne era seguita l’affissione dell’istanza
all’albo del suddetto Csa, dalla quale erano scaturite le doglianze dei
due genitori che ravvisavano non solo un comportamento illegittimo da
parte del professore, ma anche del Dirigente scolastico che aveva
consentito l’accesso all’atto e del Csa che aveva affisso all’albo la
richiesta.
La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale di
Palermo, ha ritenuto che la protezione assegnata al dato sensibile non
è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa
è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico ad
un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza /
democratica e sociale.
In questo contesto, è indubbio che una notizia riguardante la salute di
un minore sia in quanto tale dato personale e sensibile, relativamente
al minore stesso. Ma come deve essere considerato lo stesso dato
rispetto ad altre persone, quali i genitori? La conclusione della
Cassazione: “Non può dirsi invece che non sia parimenti dato personale
e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle
quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa
della malattia, analoga a quella che risente l’ammalato, ovvero
individuando un disagio avente la stessa origine fattuale,
riconosce per l'appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio”.
In altri termini, lo stato di salute del figlio, considerato
espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del padre, e
pertanto dato personale del padre stesso, necessita della medesima
riservatezza dei dati che si riferiscono all'ammalato nel momento in
cui egli espone ad un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la
propria malattia. (da LaTecnicaDellaScuola)
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