In molte scuole di
tutta Italia permangono i problemi legati ai tagli ai docenti di
sostegno. Il ministro Gelmini afferma che il sostegno agli studenti
disabili è il fiore all’occhiello della scuola italiana; eppure in
tutta Italia famiglie e associazioni si rivolgono ai tribunali per
difendere il diritto all’istruzione, dato che il rapporto medio
richiesto (2:1), è stato molto spesso superato, arrivando in alcuni
casi addirittura a 4:1. L’orario scolastico ridotto per gli alunni
disabili gravi sta diventando una prassi per poter supplire alla
carenza di risorse. Numerosi genitori non denunciano questa situazione
perché non sanno che è illegittimo proporre l’orario ridotto; altri,
invece, poiché conoscono la sentenza della Corte Costituzionale n.
80/2010, secondo cui il sostegno deve essere assegnato secondo le
esigenze dell’alunno, prevedendo, se necessario, anche un docente di
sostegno per un solo alunno, scelgono di rivolgersi al giudice.
I RICORSI AI TAR – Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha
condannato il MIUR al risarcimento del danno, quantificandolo in 3.000
euro, per tutti gli anni in cui un alunno con disabilità è rimasto a
scuola senza un adeguato sostegno. Solo tra gli iscritti
all’associazione Tutti a Scuola più di mille alunni hanno ottenuto un
monte ore di sostegno adeguato alle loro esigenze. Si tratta di una
sentenza che apre le porte a una valanga di ricorsi. Con un prezioso
riferimento all’art. n. 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle
Persone con Disabilità, il TAR campano ha infatti stabilito un
significativo precedente. Anche in Sardegna, del resto, sono già stati
numerosi i ricorsi al TAR con annessa richiesta di risarcimento.
LA CONTINUITA’ STABILITA PER SENTENZA – Anche il TAR Sicilia, sezione
di Palermo, si è espresso su un aspetto molto importante: con una
recentissima sentenza ha infatti riconosciuto il diritto di un minore
disabile alla continuità didattica. Al temine dell’anno scolastico
2009-2010, la mamma di un ragazzo autistico aveva chiesto
all’Amministrazione di garantire tale continuità; l’Ambito Territoriale
aveva però rigettato l’istanza affermando che l’Amministrazione,
nell’assegnazione, deve tenere conto esclusivamente del punteggio di
ciascun insegnante in graduatoria. La mamma del ragazzo ha quindi
presentato un successivo ricorso al TAR, evidenziando che
l’individuazione dell’insegnante non può avvenire esclusivamente sulla
base di tale punteggio, sussistendo per l’Amministrazione anche
l’obbligo di realizzare il diritto allo studio. Il TAR ha accolto il
ricorso: per alunni, genitori ed insegnanti, costretti annualmente ad
una faticosa migrazione, potrebbe trattarsi di un precedente molto
significativo.
Intanto, l’anno scolastico prosegue tra tante difficoltà e gli effetti
dei tagli massicci si ripercuotono inevitabilmente sulla qualità
dell’insegnamento. I docenti di sostegno spesso arrivano per poche ore,
con nomine tardive e non di rado grazie a decisioni dei tribunali.
Certamente, in questa situazione, diventa davvero molto difficile
realizzare gli obiettivi di integrazione e di inclusione e non manca
chi teme ormai il ripristino di classi differenziali o scuole speciali.
(da http://www.disabili.com)
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