È, indubbiamente, una
schizofrenia collettiva ad aver colpito i sindacati rappresentativi del
comparto scuola: a Roma perorano - anzi, s’inventano - la causa degli
idonei, mentre nelle periferie organizzano ricorsi collettivi per i
tanti colleghi stoppati alla prova di preselezione nel concorso a
dirigente scolastico.
E le tariffe sono, tutto sommato, modiche. La più competitiva è quella
dell’ANP, che ha dichiarato la sua non imparzialità, per essere dalla
parte di chi le prove le ha superate nelle sedi competenti, in
conseguenza di ciò avendo già predisposto la tecnostruttura, presso un
prestigioso studio legale romano, per sostenere i docenti ammessi alle
prove scritte negli interventi ad opponendum nelle camere di consiglio
del TAR Lazio, del 24 novembre e del 6 dicembre 2011, dove si discuterà
la richiesta di ammissione con riserva avanzata dai ricorrenti
«bocciati».
A pagamento, con soli 125 euro, che moltiplicati per un potenziale di
10.000 clienti fa unmilioneduecento-cinquantamila, ogni idoneo potrà,
nell’immediato, esorcizzare un po’ la paura di vedersi seduti accanto
nuovi concorrenti durante le prove scritte, non essendo (o non volendo
essere?) nella condizione psicologica di realizzare la consapevolezza
di una vergognosa speculazione a suo danno.
Perché il TAR adito gli negherà, ragionevolmente (uso dell’avverbio a
scopo prudenziale), la legittimazione ad opporsi, non potendosi
lamentare la lesione di un interesse concreto ed attuale a conseguire
un bene della vita, già incamerato - in questa fase - siccome
consistente nel poter proseguire nella procedura concorsuale; nel
mentre, per contro, il predetto bene della vita viene domandato, per
l’appunto, da chi è stato sbarrato nella prova di preselezione, perciò
legittimato - in punto di diritto - ad impugnarla davanti a un giudice,
il solo che dovrà pronunciarsi iuxta alligata ac probata.
La finalità di evitare per gli interessati - scrive l’ANP in un
comunicato dell’8 novembre - «i pregiudizi eventualmente determinati
dall’allungamento dei tempi e dall’appesantimento della procedura
concorsuale ad opera dei suddetti ricorsi [id est: dei ricorsi di chi
non ha superato la preselezione]» non configura quell’interesse
concreto e attuale a ricorrere o a opporsi, di cui è parola nella norma
generale (ed applicabile nel processo amministrativo) statuita dagli
artt. 100 ss, codice di procedura civile.
Perché nel caso di specie - e l’ANP ne pare avvertita - siamo in
presenza di una mera situazione di fatto, tecnicamente di una semplice
aspettativa, in quanto tale non tutelata dal diritto, da parte di chi
non è impedito nella prosecuzione di una procedura concorsuale (e
quindi non subisce alcuna lesione di una posizione giuridica soggettiva
o di un pregiudizio, che dir si voglia), solo al termine della quale
potendo materializzarsi quell’interesse concreto ed attuale
giuridicamente considerato e protetto: beninteso se, oggi chiamato ad
opporsi, avrà, eventualmente, superato le due prove scritte e poi,
eventualmente, il colloquio, nonché frequentato il corso di formazione,
seguito dalla valutazione dei titoli, infine figurando nella
graduatoria di merito.
Forse è il caso di evidenziare, infine, che nessuno dei potenziali
opponenti ha ricevuto o potuto ricevere alcuna comunicazione quale
contro interessato. Gli esclusi dalla prova preselettiva hanno
impugnato il bando non la loro esclusione, non la lesione di un diritto
concesso ad altri.
Attendiamo smentite…. in punto di diritto non di escamotage per fare
cassa e proselitismo.
Nuzzaci Francesco-
Asasi