05600/2011
REG.PROV.CAU. N. 09777/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9777 del 2011, proposto da (...)
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio
Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche,
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura, Generale dello Stato, con domicilio
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Giuseppe
Massaro, Liliana Gagliano;
per la riforma ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III
BIS n. 04572/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE
ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI
SCOLASTICI - RISARCIMENTO DANNI - MCP
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione intimata;
Vista l’ impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons.
Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati così come da
verbale di udienza;
Ritenuto che:
- in relazione allo stato di avanzamento della procedura concorsuale -
che ha visto nei giorni 14 e 15 dicembre 2011 l’espletamento delle
prove scritte - la misura cautelare radicalmente richiesta dagli
interessati (volta alla sospensione integrale degli effetti di tutti
gli atti del procedimento, a partire dallo stesso bando di concorso)
non si configura, allo stato, idonea a determinare il ripristino delle
situazioni di interesse che i ricorrenti assumono lese, non ottenendo
essi un immediato vantaggio ove fosse effettivamente disposta la
sospensione richiesta;
- i motivi dedotti investono profili
di legittimità dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta
multipla, con la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare
fondati in sede di decisione nel merito, determinerebbero l’effetto
demolitorio dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della
stessa e coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso, e dunque
con pieno effetto satisfattivo delle pretese azionate dai concorrenti
non ammessi al prosieguo delle prove;
- in ogni caso, l’avvenuto svolgimento delle prove scritte induce la
Sezione a ritenere inaccoglibili le domande di ammissione con riserva;
- in relazione ai peculiari profili dell’insorta controversia spese ed
onorari relativi alla fase di giudizio cautelare possono essere
compensati fra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge
l’appello cautelare.
Compensa fra le parti le spese relative alla presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre
2011 con l'intervento dei
magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
IL PRESIDENTE
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