Il Tar Calabria
annulla i provvedimenti di esclusione della ricorrente dalla procedura
concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, tenuto conto
che:
“la nota del MIUR 6636 del 10/8/2011, con il rinvio ad altra nota (n.
6623 del 9 agosto 2011), di cui non si riportano i destinatari, nel
prorogare al 19 agosto la data per la presentazione delle istanze, non
è chiara;
l’utilizzo di un linguaggio eccessivamente tecnico, laddove fa
riferimento ai casi corrispondenti ad “aspiranti con le basi
informative non correttamente allineate”, si presta a fraintendimenti;
a dar luogo ad una non corretta interpretazione di quanto disposto
nella richiamata nota ha contribuito l’Ufficio Scolastico interpellato
dalla ricorrente;
inoltre, la ricorrente è incorsa negli stessi problemi per i
quali ad altri candidati è stata concessa una proroga ovvero le
difficoltà di inoltro delle domande per via telematica;
la trasmissione per via telematica della domanda era l’unica
possibilità concessa dal bando;
i principi di imparzialità, di ragionevolezza e del favor
partecipationis impongono l’estensione della proroga a tutti i
partecipanti che si siano trovati nelle stesse condizioni di fatto,
nonché la rimessione in termini ove il ritardo sia imputabile alla
stessa amministrazione, come avvenuto nel caso di specie;
la compatibilità della proroga con la data della prova rende priva di
alcuna ratio giustificativa la limitazione di questa solo agli
aspiranti non presenti nel SIDI in quanto docenti presso istituzioni
scolastiche non gestite dal Ministero dell’Istruzione”
Il Ministero dell’Istruzione al pagamento viene anche condannato al
pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio.
(Provvedimento inviato dall’Avv. Giuseppe Policaro) (da
http://www.dirittoscolastico.it)
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