Contratto
Collettivo Integrativo Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei permessi allo studio del
personale della scuola per il quadriennio 2012-2015
(art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 2006/2009)
L’anno 2012, il giorno 24 del mese di gennaio, in Palermo presso la
sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione
Generale, in sede di contrattazione decentrata regionale,
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO l’art.3 del D.P.R. 395/88;
VISTO il D.L.vo n. 150 del 27/09/2009;
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola
sottoscritto in data 29 novembre 2007;
VISTO il C.C.I.R. sottoscritto in data 21/12/2011 concernente i
criteri per la fruizione dei permessi
allo
studio del personale della scuola per il quadriennio 2012/2015;
CONSIDERATA l’esigenza di chiarire le modalità di certificazione
relativa alla frequenza dei corsi
al
fine di assicurare una disciplina omogenea per le diverse
tipologie di corsi, anche alla luce delle
indicazioni fornite, al riguardo, dalla circolare del luglio 2011
dell’A.R.A.N.
tra la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a
livello regionale
e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
1) L’art. 10, comma 2, del succitato C.C.I.R. è così sostituito:
“Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario non
sia possibile presentare certificazione rilasciata dall’autorità
competente, ovvero, con riferimento alla frequenza delle Università
telematiche, il piano delle attività, è accettata la dichiarazione
personale sotto la propria piena responsabilità, fatto salvo il
controllo da parte dell’amministrazione”.
2) E’ abrogato l’art.10 c.6 dello stesso C.C.I.R.
Art. 2
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1 del presente C.C.I.R.,
l’art. 10 del C.C.I.R. stipulato in data 21 dicembre 2011 è modificato
come segue:
“1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al
sostenimento dell’esame va presentata al dirigente scolastico della
scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non
oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la
scadenza del contratto di assunzione.
2. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del
beneficiario non sia possibile presentare certificazione rilasciata
dall’autorità compente, ovvero, con riferimento alla frequenza delle
Università telematiche al piano delle attività, è accettata la
dichiarazione personale sotto la propria piena responsabilità, fatto
salvo il controllo da parte dell’amministrazione.
3. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede
(per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la
documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso
entro la fine dell’anno scolastico di riferimento.
4. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti
comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in
aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme
indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo
impedimento e di causa di forza maggiore.
5. Per la preparazione degli esami, per l’effettuazione di ricerche, e
per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna
documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al
sostenimento degli esami e della frequenza. In particolare l’esibizione
preventiva del certificato di iscrizione o della dichiarazione
personale sostitutiva è elemento sufficiente per la fruizione dei
permessi per le ore di studio e di preparazione e a maggior ragione per
godere delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.”
Organizzazioni Sindacali
Delegazione Pubblica
FLC-CGIL
Giusto Scozzaro
Il Direttore Generale Maria Luisa
Altomonte
Calogero
Fasciana
Il Dirigente - Uff. I Nunziata Barone
CISL Scuola
Angelo
Prizzi
Il Dirigente - Uff. V Luca Girardi
UIL Scuola
Vincenzo Granato
Il Dirigente - Uff. IV Marco Anello
FGU
Filippo Tortorici
Giovanna Campanella
SNALS-CONFSAL Michele Romeo
Giovanni Mezzasalma