Pubblichiamo la
bozza che gira negli ambienti interessati del decreto sulle
semplificazioni che sarà varato dal Consiglio dei Ministri di venerdì
27 gennaio 2012.
Si tratta degli art. 54 Sull’autonomia responsabile, Art. 55 –
(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione Art. 56 – (Reti
territoriali di scuole) Art. 57 – (Convitti nazionali)
Art. 58 – (Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione
tecnico-professionalee degli istituti tecnici superiori (ITS)) Art. 59
– (Budget dell’autonomia responsabile) Art. 60 – (Modernizzazione del
patrimonio immobiliare scolastico).
Si tratta di un pacchetto di provvedimenti molto importante che va
nella direzione di incidere e potenziare l’autonomia scolastica e il
meccanismo di erogazione delle risorse e di enfatizzare il meccanismo
inceppato sulla valutazione.
In attesa di vedere confermate queste che potrebbero essere
indiscrezioni ci riserviamo un più puntuale commento dopo il varo del
provvedimento da parte del governo Monti
Pacchetto di provvedimenti sulla scuola incluso nel decreto sulle
semplificazioni:
Art. 54 – (Autonomia responsabile)
1. Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di
flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del
personale della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si
applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Alle istituzioni scolastiche sono assegnate risorse finanziarie a
valere sui fondi e con le modalità di cui al successivo articolo 7.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia,
funzionale all’attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e
ausiliaria ordinaria alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di
recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete per i fini di cui all’articolo 3, considerando
con particolare riguardo le esigenze di integrazione degli alunni
diversamente abili nonché di prevenzione dell’abbandono e di contrasto
dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima
corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i
posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno
un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto
al successivo comma 6. In sede di prima applicazione l’organico
dell’autonomia è determinato in misura uguale a quello dell’anno
scolastico 2011/2012, pari a 724.000 posti docenti e 233.100 posti ATA,
fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in
presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
6. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori 10.000 posti, da
attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza
contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze
pubbliche, destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per la
flessibilità e il potenziamento dell’offerta didattica e per gli
interventi perequativi.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la
determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 5.
Art. 55 – (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di
valutazione delle istituzioni scolastiche, dell’università e della
ricerca, l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui
all’articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, anche
il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui
all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, avvalendosi anche della prestazione professionale di esperti di
comprovata e specifica esperienza, nei limiti delle risorse finanziarie
attribuite all’Istituto medesimo. A tal fine, in via sperimentale,
l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per
l’innovazione per il supporto nella definizione di metodologie di
valutazione condivise.
2. Le attività dell’INVALSI di cui al comma 1, relative alla missione
istruzione, sono finanziate a valere sui fondi di cui all’articolo 31,
comma 1.
3. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria
d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
Art. 56 – (Reti territoriali di scuole)
1. Al fine di favorire la gestione ottimale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie, le istituzioni scolastiche costituiscono
reti territoriali sulla base di linee guida definite a livello
nazionale dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 57 – (Convitti nazionali)
1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato,
ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a
ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e
autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà
statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottati,
entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate l’organizzazione e le
modalità di funzionamento dei collegi di cui al comma 1. Sugli schemi
di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del
Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Tali
regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) caratterizzare i collegi nel senso della loro proiezione
internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci
di favorire la crescita di giovani cittadini d’Europa e del mondo,
innalzando la qualità dell’offerta formativa, sviluppando le
potenzialità collegate all’integrazione fra le dimensioni nazionale e
internazionale delle politiche educative dell’istruzione e della
formazione e coniugando i processi in predicato con flessibilità e
modularità in virtù della residenzialità e semi residenzialità, anche
attraverso l’utilizzo dei periodi estivi; in tali collegi è applicata
la metodologia del Content and Language Integrated Learning (CLIL) fin
dal primo anno della scuola secondaria superiore;
b) prevedere l’ammissione di alunni e alunne frequentanti i corsi di
studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi ai
sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla 6 agosto 2008, n. 133, nonché di alunni provenienti da istituti
esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;
c) per il reclutamento e la gestione del nuovo personale dei collegi
italiani internazionali, ferme restando le ordinarie procedure di
assegnazione del personale con funzione dirigenziale e di mobilità del
personale docente, educativo e ATA, prevedere per questi ultimi, in
tempo utile rispetto alle relative operazioni di mobilità,
l’acquisizione di un gradimento da parte dei collegi che li abilita a
presentare istanza di mobilità; a tal fine i docenti interessati
presentano domanda corredata di un curricolo professionale al collegio
prescelto.
3. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti
salvi gli incarichi dei rettori–dirigenti scolastici, del personale
docente, educativo e ATA attualmente in servizio nei convitti nazionali
e negli educandati femminili dello Stato.
Art. 58 – (Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione
tecnico-professionalee degli istituti tecnici superiori (ITS))
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee
guida per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i
percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di
quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle
regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per
il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri
generali per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici
superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la
collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse
disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico
superiore in ogni regione
per la medesima area tecnologica;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione
previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le
delibere degli organi di cui alla lettera b), siano adottate con voti
di diverso peso ponderale o di quorum funzionali e strutturali,
definiti da ciascun istituto tecnico superiore.
Art. 59 – (Budget dell’autonomia responsabile)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, in ciascuno dei programmi relativi
all’istruzione prescolastica, primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e post-secondaria della missione
Istruzione, è istituito il “Fondo per il funzionamento dell’istruzione
scolastica”. In ciascuno dei programmi relativi all’istruzione
pre-scolastica, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado, sono istituiti il “Fondo per il personale
dell’istruzione scolastica” e il “Fondo per gli investimenti
dell’istruzione scolastica statale”. Nel programma relativo
all’istruzione non statale è altresì istituito il “Fondo per
l’istruzione paritaria”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. Nei fondi per il funzionamento dell’istruzione scolastica e per
l’istruzione paritaria confluiscono, con il decreto di cui al comma 7,
gli stanziamenti dei capitoli, iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui
all’elenco 1. Nei fondi per il personale e per gli investimenti di cui
al comma 1 confluiscono gli stanziamenti dei capitoli, iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di cui agli elenchi, rispettivamente,
2 e 3.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca sono definiti i criteri per la destinazione dei fondi di cui al
comma 1 alle funzioni pubbliche afferenti il relativo programma.
4. Gli stanziamenti iscritti nei Fondi per il funzionamento
dell’istruzione scolastica sono assegnati direttamente alle istituzioni
scolastiche ed educative, salva una quota non superiore al 3 per cento
che può essere destinata ad iniziative a gestione diretta del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. E’ fatto altresì
salvo quanto disposto all’art 33-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n.31.
5. Il disposto di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 21,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applica a tutte le
risorse assegnate alle istituzioni scolastiche statali a valere sui
fondi di cui al comma 1, salvo quanto stabilito con il decreto di cui
al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche ed educative provvedono altresì
all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate
proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti
locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali
finanziamenti non siano inderogabilmente vincolati a specifiche
destinazioni.
7. In sede di prima attuazione, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto la quota
dei capitoli di cui agli elenchi 1, 2 e 3 che confluiscono, ai sensi
del comma 2, nei fondi di cui al comma 1. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Sono abrogati il primo periodo dell’articolo 1, comma 2, della legge
18 dicembre 1997, n. 440, nonché il secondo e terzo periodo
dell’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 60 – (Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico)
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale
l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle
spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica.
La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano
è approvato entro i successivi 60 giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di
interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare,
in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti
di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e
di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di
capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da
aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla
base di accordi tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici
non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e
locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per
l’edilizia scolastica;
c) la promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della
parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, sostenuta da agevolazioni amministrative e
fiscali, quali il trasferimento di diritti edificatori, la concessione
di incrementi premiali di diritti edificatori, la riduzione del
prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso
scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di
soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con
immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
e) le modalità di compartecipazione degli enti locali.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine
di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti
territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera Cipe di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le
modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche
verso modalità di attuazione più efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di
assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il Cipe, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ricognizione
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in
materia di edilizia scolastica e alla loro conseguente riallocazione
per la messa in sicurezza delle scuole, anche favorendo interventi
diretti al risparmio energetico e all’eliminazione delle locazioni a
carattere oneroso;
b) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può definire,
nel quadro delle iniziative previste dall’articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto dei vincoli e sulla
base delle necessarie verifiche di compatibilità con i saldi
strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, dello
stesso decreto-legge n. 78 del 2010, un piano straordinario di
costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi entro un tetto
di spesa pluriennale fissato con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto;
c) le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con
estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e
dell’infanzia.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui
al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è
acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo
dell’opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con
l’effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova
sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard
europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli
edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni
protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme
tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità
urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi
progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
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