Precisazioni in merito agli atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni.
Pervengono a questa Direzione Generale, atti di diffida volti ad ottenere la cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni.
In proposito si precisa che il MEF Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, con nota del 13 febbraio 2012, ha chiarito che le modalità di calcolo del TFS non hanno subito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, alcuna variazione.
Peraltro, come è dato desumere dalle disposizioni dell’INPDAP emanate con Circolare n. 17 dell’8 ottobre 2010 e dal parere espresso dall’Ispettorato per la spesa sociale presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per i dipendenti in regime di TFR la retribuzione netta percepita resta immutata, in virtù della considerazione che, per gli evocati dipendenti, la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta.
Giova altresì richiamare il contenuto dell’art. 1 comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999 secondo cui ”per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti ….omissis…. la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, a ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.”
La presente nota viene pubblicata sulle reti Intranet e Internet del Ministero, con preghiera da parte delle SS.LL. di massima diffusione tra il personale in servizio nelle strutture di competenza.
il direttore generale
Antonio Coccimiglio