Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione ministeriale delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Uff. 7
Roma, 6 dicembre 2012
Oggetto: Prospetto importi corrisposti dal M.I.U.R. per l’annualità 2012 a Comuni interessati dagli oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (TARSU/TIA)
che i criteri e le modalità di corresponsione delle somme ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono stati concordati nell’ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 20 marzo 2008;
che al comma 5 del medesimo Accordo è stato previsto che, a partire dal 2009, ai fini del riparto del contributo, si terrà conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 33 del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008, n.31;
che è stato necessario rinviare al 2011 l’applicazione puntuale dei criteri e modalità previsti al comma 5 dell’Accordo di Conferenza Stato- Città e autonomie locali del 20 marzo 2008, poiché la normativa relativa alla gestione dei rifiuti e delle raccolte differenziate, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al momento della definizione del riparto relativo alla annualità 2009 e 2010 era in via di aggiornamento per il recepimento della Direttiva Quadro 98/2008/CE ;
che il punto a) della delibera del 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha previsto in attuazione del precitato comma 5 , in sede di prima applicazione, una quota pari all’1% dell’ammontare complessivo del contributo annuo da ripartire tra i Comuni che nel 2008 hanno raggiunto una raccolta differenziata pari alla percentuale minima del 45%;
che nella delibera del 29 novembre 2012 della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali di attuazione, per l’anno 2012, del punto 5 del suddetto Accordo del 20 marzo 2008 è stato condiviso di assegnare per l’anno 2012 una quota pari al 2 % dell’ammontare del contributo annuo del MIUR ai Comuni che hanno raggiunto nel 2009 una raccolta differenziata pari alla percentuale minima del 50% , come previsto nell’articolo 1 comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
tenuto conto dei dati forniti dall’ISSPRA circa il numero di Comuni che nel 2009 hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata pari al 50%, ai quali viene riconosciuta una quota aggiuntiva rispetto al contributo forfetario già assegnato in base all’art. 33 bis del decreto legge n. 248 del 2007, convertito nella L.n. 31/08;
si è ritenuto di procedere dividendo i 38.734.000 di euro in due quote: una assegnata a tutti i Comuni secondo il criterio previgente, la seconda solo tra i Comuni che hanno raggiunto almeno il 50% di raccolta differenziata, sempre secondo i criteri previgenti
Ciò premesso, sulla base di quanto previsto nell’Accordo integrativo sopra richiamato e della delibera del 29 novembre 2012 , sono stati determinati gli importi riportati nell'allegata tabella ( QUOTA A: assegnata a tutti i comuni con criterio previgente e QUOTA B: per i Comuni che hanno raggiunto il 50% di raccolta differenziata) , già in corso di erogazione ai Comuni interessati.
Le somme sono erogate ai Comuni interessati a condizione che con la riscossione si dichiarino totalmente quietanzati per l’annualità in oggetto e che, nei casi in cui la gestione del servizio rifiuti, unitamente alla riscossione della relativa entrata, sia o sia stata per la parte del periodo in argomento, affidata dal Comune ad un terzo gestore affidatario in regime di TIA, il Comune percettore delle somme di cui al presente accordo provvederà al riversamento delle quote di rispettiva competenza al gestore stesso, sollevando il MIUR da ogni diritto, pretesa o ragione che potrebbe aver vantato dal terzo gestore affidatario.
F.To Marco Ugo Filisetti