La scelta dei
libri di testo nelle scuole statali di ogni
ordine e
grado costituisce rilevante momento di espressione dell’autonomia
professionale e della libertà di insegnamento. Al fine di agevolare i
collegi docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile
fornire alcune indicazioni.
Le innovazioni introdotte dall’articolo 11 della legge n. 221/2012,
contenente ulteriori misure per la crescita del Paese, prevedono, per
le nuove adozioni, a decorrere dalle scelte effettuate nell’anno
scolastico 2013-2014, a valere per l’anno scolastico 2014-2015, libri
di testo in una nuova versione digitale o mista (costituita da un testo
in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una
combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi).
Tale obbligo si applica tuttavia a partire, progressivamente, dalle
classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della
scuola secondaria di I grado e dalla prima e dalla terza classe della
scuola secondaria di II grado.
Adozioni per l’anno scolastico
2013-2014
Particolare attenzione merita, invece, per l’anno in corso, l’eventuale
sostituzione dei libri di testo già in uso, tenuto conto che il
medesimo articolo 11 dispone, ma solo a decorrere dal 1° settembre
2013, l’abrogazione dell’obbligo, previsto dall'articolo 5 dalla legge
n. 169/2008, di mantenere in adozione gli stessi testi scolastici per
un quinquennio nella scuola primaria e per un sessennio nella scuola
secondaria di I e di II grado.
A tale specifico riguardo, è da ritenere che il legislatore abbia
inteso mantenere invariata per l’anno scolastico 2013-2014 la dotazione
libraria già in uso, in coerenza con la normativa vigente (articolo 5
della legge n. 169/2008) dal momento che l’adozione dei libri di testo,
nelle loro nuove tipologie, trova applicazione a decorrere dalla scelta
per l’anno scolastico 2014-2015.
All’atto delle prossime adozioni, non essendo ancora intervenuto
l’effetto abrogativo del vincolo temporale, che decorre dal 01.09.2013,
risulta d’altronde pienamente applicabile il citato articolo 5 della
legge n. 169/2008 con la riserva “salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici”.
Per quanto riguarda inoltre il primo ciclo di istruzione, lo stesso
decreto ministeriale 16 novembre 2012, con cui vengono emanate le
“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
della scuola del primo ciclo” prevede espressamente che l’editoria
scolastica adegui i libri di testo destinati alle scuole del primo
ciclo, a partire dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015.
Il passaggio ai libri di testo nella nuova versione digitale, da
realizzare gradualmente a decorrere dalla adozioni per l’anno
scolastico 2014/2015, richiede in ogni caso l’adozione di un apposito
decreto ministeriale che ne definisca le caratteristiche tecniche.
Adozioni dei libri di testo per
l’insegnamento della religione cattolica
In merito ai libri di testo per l’insegnamento della religione
cattolica, è da rilevare che in data 16 ottobre 2012 è stato pubblicato
il DPR 20 agosto 2012, contenente, in allegato, le “Indicazioni
didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo
ciclo di istruzione”, da applicare a partire dalle classi prime nel
prossimo anno scolastico 2013-2014, per andare progressivamente a
regime negli anni scolastici successivi.
Per quanto riguarda, in particolare, l’adozione di nuovi libri di
testo, coerenti coi nuovi programmi di insegnamento della religione
cattolica, occorre tenere presente che, per essere adottati nelle
scuole, gli stessi devono essere provvisti del nulla osta della
Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario
competente, come previsto dal punto 3 dell’allegato all’intesa MIUR/CEI
di cui al DPR n. 175/2012.
Adempimenti
Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei
docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di
scuola.
I dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai
centri di produzione specializzati che normalmente curano la
trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari, al
fine di consentirne, agli alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti
la propria scuola, la disponibilità per l’inizio delle lezioni.
Infine, si richiama l’attenzione sulla specifica disposizione della
legge n. 221/2012, secondo cui la delibera del collegio dei docenti
relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le
istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del
rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo n. 123/2011.
La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2013-2014 resta pertanto disciplinata, per
la restante parte, dalle istruzioni impartite con circolare
ministeriale 10 febbraio 2009, n. 16, con l’ulteriore precisazio-ne che
le istituzioni scolastiche paritarie possono adottare, ove ritenuto
opportuno, le medesime modalità di adozione dei testi scolastici.
Si fa riserva di comunicare i prezzi di copertina dei libri di testo
per la scuola primaria e i tetti di spesa per la dotazione libraria
delle scuole secondarie di I e di II grado. Ad ogni buon conto,
considerato che per il prossimo anno scolastico l’editoria scolastica
non è tenuta a mettere a disposizione testi scolastici nella nuova
versione, i tetti di spesa dovrebbero subire solo aumenti contenuti
entro il tasso di inflazione.
Il direttore generale
F.to Carmela
Palumbo