E’ stata
introdotta dalla spending review, nell’ottica della de
materializzazione (luglio 2012); ma allunga i tempi di pagamento delle
spettanze dei supplenti, l’anello più debole. E’ l’ennesima prova di
quanto il governo capisca le difficoltà economiche. I bonifici per i
supplenti ritardano da due mesi e il segretario generale della Flc Cgil
sbotta: “I ministri dell'Istruzione e del Tesoro, pur ministri tecnici,
meritano senz'altro il titolo di ministri dell'inefficienza e
dell'arroganza: invece di predisporre i servizi informatici di
trasmissione dati per il pagamento delle supplenze ad oggi non hanno
saputo fare di meglio che varare un sistema che non funziona mandando
in tilt il lavoro delle scuole" (larepubblica.it - 09.02.2013). Nella
fase di avvio, programmato da gennaio 2013 del nuovo sistema, è andato
in tilt il sistema informativo che dovrà consentire alle scuole di
caricare i contratti dei supplenti, perché siano pagati direttamente
dal ministero dell'Economia. Alcune decine di migliaia di lavoratori
attendono che i “subentrati problemi tecnici” (nota della Direzione
generale del Bilancio, 4 febbraio 2013) siano risolti, e il ministero
del tesoro potrebbe a breve erogare due emissioni utili a tamponare il
ritardo. Resta, però, il danno maggiore: da ora in poi, visto che a
pagare i supplenti non saranno le scuole, i bonifici saranno
accreditati prima di un paio di mesi dalla prestazione del servizio cui
si riferiscono. Riportiamo in parte Supplenze brevi e saltuarie –
Gestione tramite cedolino unico, Nota n.8110/2012, D.G. per la politica
finanziaria e il bilancio. “L’articolo 7 comma 38 del decreto legge
95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente
breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di
pagamento di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 191/2009.
Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio
2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli
appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del
Ministero assegnata a ciascuna istituzione. Alla norma si darà
attuazione in modo progressivo: ● le scuole dovranno produrre i modelli
CUD e 770 relativi i compensi pagati direttamente e…. ● durante l’e.f.
2013 le istituzioni scolastiche ed educative dovranno comunicare
mensilmente a NoiPA i compensi delle supplenze brevi al lordo
dipendente, tenuto conto… ● a decorrere dall’e.f. 2014 NoiPA, una volta
approntati i necessari sistemi informativi in collaborazione con questo
Ministero, oltre a curare quanto sopra elencato provvederà direttamente
alla fase di liquidazione dei compensi per supplenze brevi, basandosi
sui contratti di servizio comunicati dalle istituzioni e sulle
dichiarazioni di prestato servizio. A decorrere dal 2013 nel bilancio
delle istituzioni non dovrà più essere iscritta una previsione di
entrata o di spesa per gli stipendi ai supplenti brevi e saltuari.
Rimarranno naturalmente iscritti in bilancio gli eventuali residui
riferiti agli ee.ff. 2012 …
I contratti di supplenza dovranno essere “inseriti” sul sistema
informativo SIDI, al fine di consentire a questa Direzione di avere
conoscenza del fabbisogno finanziario di ciascuna scuola. … Una volta
al mese e comunque al termine di ogni contratto le scuole dovranno
comunicare a NoiPA la liquidazione, cioè il calcolo di quanto
effettivamente spettante in funzione del servizio prestato dal singolo
supplente breve e saltuario, al netto delle eventuali riduzioni e
trattenute per assenze ed al lordo dei ratei di tredicesima maturati….
Ai sensi dell’art. 40 comma 3 del CCNL 27 novembre 2011. In
particolare, “qualora il docente titolare si assenti in un’unica
soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni
all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e
fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di
ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente
l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente
dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare
medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno
libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata
del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità
di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario
settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della
domenica”. Ciò significa, ad es., che i giorni in cui il calendario
scolastico regionale non prevede lo svolgimento delle lezioni sono
compresi nel contratto e retribuiti purché il contratto stesso abbia
inizio almeno sette giorni prima e termini almeno sette giorni dopo il
periodo di sospensione. La domenica e le altre festività sono pagate,
invece, purché il contratto le comprenda nella sua durata o qualora
siano contigue al periodo di vigenza del contratto e questo comprenda
al suo interno tutto l’orario settimanale ordinario proprio del
contratto medesimo. La liquidazione della domenica e delle altre
festività eventualmente spettanti è rimessa alla scuola che ha
stipulato col diretto interessato il contratto che termina il sabato o
il giorno immediatamente precedente la specifica festività …. Tutte le
liquidazioni comunicate dalle scuole a NoiPA dovranno essere al netto
delle trattenute da operare per eventuali giorni di assenza o sciopero.
Si ribadisce che si dovrà liquidare anche il rateo di tredicesima
maturato nel mese. Le ritenute erariali saranno liquidate ed applicate
a cura di NoiPA…”.
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