Sono note le proiezioni
basate su dati forniti al MIUR da 8 Uffici regionali: facendo le
dovute proporzioni il 60% degli inidonei avrebbe sottoscritto il
Modello B, che in caso di mobilità inevitabile indicherebbe quella
intercompartimentale; il 6% avrebbe compilato il modello A, che
invece darebbe risultati quasi immediati, cioè mobilità interna al
comparto scuola, verso i ruoli amministrativo o tecnico; il 34% circa
non ha sottoscritto né A né B, pertanto è in attesa della prevista
visita. Rileviamo che molti colleghi hanno apposto ad entrambi i
modelli una “clausola”, con l’intenzione di salvaguardare la
possibilità di una opposizione legale, ritenendo la scelta coercitiva e
lesiva di un diritto sancito per contratto collettivo e poi completato
da contratto individuale.
Le prime convocazioni a visita sono partite in Toscana, Lazio ed Emilia
Romagna; al momento solo alcune Commissioni avrebbero fissato le date
per le visite (con convocazione inviata al dipendente).
Quindi è tempo di iniziare a prefigurare comportamenti ed azioni che
non possono essere lasciati all'improvvisazione, come invece sembra
fare il MIUR.
La L. 128 appare, nella sua costruzione/sequenza
testuale, carente di senso logico a causa del taglia-e-cuci rimediato
nelle Commissioni parlamentari per la morsa dei tempi strettissimi, cui
vanno aggiunte le spinte antitetiche manifestatesi nella stessa
maggioranza parlamentare. Per questo la procedura dettata dagli
articoli così risultanti è indubbiamente "SCONNESSA" nel significato
complessivo e l’insensato collage fra i DIVERGENTI emendamenti
frettolosamente assemblati non viene poi dipanato nemmeno dalla
successiva Circolare 13000, generando i problemi e dubbi di seguito
esposti.
1. Se le visite fossero concepite per un
"controllo fiscale" allora andavano estese a TUTTI. Anche per dar
modo alla Medicina del lavoro di verificare a priori le condizioni
sanitarie di queste (forzose!) operazioni di mobilità: verso le
mansioni originarie (cattedra) oppure verso mansioni tecniche o
amministrative di altro livello e carriera (ATA) oppure ancora verso
nuove professioni in altri Enti.
Se invece le visite servono per consentire il
rientro in classe (idoneità alla docenza) è del tutto incomprensibile
per quale motivo vengano poi estese anche a chi non vi aspiri: in
altre parole dovevano essere volontarie.
2. Non è chiaro se le CMV possano pronunciarsi anche
per l'INIDONEITA' PERMANENTE ASSOLUTA, con conseguente dispensa
(parrebbe che l'operatività delle commissioni sia limitata al semplice
accertamento del perdurare dell'inidoneità all'insegnamento).
3. Chi ha sottoscritto subito uno dei due modelli lo
ha fatto per evitare l’inspiegabile circolo vizioso che pare imporsi a
coloro che sostengono visita: stessa scelta ma successiva alla visita.
Chi non ha sottoscritto i modelli A o B, ha evidentemente
“interpretato” le visite mediche come un "prezzo" che l’Amministrazione
fa pagare a quanti proprio non riescono ad affrontare una forma di
mobilità e tentano di sfruttare i mesi residuali consentiti dalla legge.
In entrambi i casi gli interessati hanno dovuto INTERPRETARE ciò che
non era interpretabile! Per questo occorre una normativa che
faccia chiarezza. Soprattutto è necessario comprendere se, una volta
confermata l'inidoneità all'insegnamento, si sia obbligati di
nuovo a una scelta. Ma se chiarimento deve pervenire dal livello
amministrativo "perché la superiore legge non è comprensibile" allora è
opportuno che il testo ATTUATIVO derivi da un confronto fra le
parti e da un lato rimuova gli indubbi e già accertati disagi,
dall’altro riduca i possibili contenziosi legali. Sottolineiamo infatti
ancora una volta che fra i docenti utilizzati in altri compiti ci sono
persone tutelate dalla L. 104/92, persone con invalidità
piuttosto gravi, anziani prossimi alla pensione.
4. Nessuna disposizione è stata data per l'applicazione
del dettato del comma 6 riguardo ai compiti connessi alla prevenzione
della dispersione scolastica e alle attività culturali e di supporto
alla didattica, nelle more dell'applicazione della mobilità
intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno
scolastico 2015-2016. Anzi è stata emanata una nota in direzione
contraria, ove si "chiarisce" che sono vietati ai docenti inidonei
alcuni compiti legati alla gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale (compiti che prevedono
un impegno frontale ridotto e di tutoraggio adulti)
5. Non è stato chiarito quali siano le parti del
CCNI 2008 "ancora compatibili con la L. 128".
6. Non sono state chiarite le modalità di rientro
nei ruoli o di assegnazione ai ruoli AA e AT e la possibilità di
chiedere trasferimento, se non attraverso una bozza di decreto, finora
non ufficiale. Oltretutto la diversa tempistica tra le varie province
rischia di produrre disparità di trattamento sia per i docenti
confermati inidonei che volessero passare nel ruolo ATA, sia per i
docenti dichiarati nuovamente idonei all'insegnamento, che volessero
produrre domanda di trasferimento.
7. Il comportamento di Ambiti Territoriali e
Dirigenti scolastici nell'applicazione della Circolare 13000 ha
ampiamente confermato che non c'è una visione univoca e coerente che
avvii un iter comprensibile e logicamente sensato (se non quello di
"cancellare" l'istituto dell'utilizzazione dalla legislazione
scolastica) .
Per tali motivi ci sembra che la legge così com'è sia INAPPLICABILE
nella pratica e che pertanto sia urgente un confronto tra Miur e
Sindacati, per chiarire termini e procedure in maniera mediata e non
unilaterale e RESTRITTIVA.
I docenti utilizzati in altri compiti
aderenti al
Coordinamento Nazionale Bibliotecari
Scolastici
http://conbs.blogspot.it/