Secondo i giudici tale decisione è «perfettamente in linea con le osservazioni del gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull'assunto che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente». È quindi legittima l'abolizione del certificato di riammissione a scuola dopo cinque giorni d'assenza introdotta dalla Regione Liguria nell'ambito di alcune semplificazioni. Già nel 2003 la Lombardia aveva fatto da apripista, abolendo con la legge regionale n. 12/2003 (articolo 3) l'obbligo del certificato medico.
La vicenda ligure era iniziata nel 2007, quando il Tar Liguria aveva accolto il ricorso di alcune famiglie che si erano opposte alla delibera della giunta regionale della Liguria n. 1609 del 2006, adottata in materia di procedure autorizzative e certificazioni sanitarie. Secondo i genitori che si erano rivolti al Tar, «l'abolizione di qualsiasi strumento di prevenzione e profilassi in materie di igiene scolastica» avrebbe determinato «un rischio gravissimo per la salute dei loro figli». In sostanza, le famiglie si opponevano all'abolizione del certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche; all'abolizione del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo un'assenza di cinque giorni; all'abolizione dell'obbligo della presenza del medico scolastico a scuola; all'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico da parte degli alunni dopo cinque giorni di assenza; all'abolizione dell'obbligo di disinfestazioni e all'abolizione della tenuta dei registri di medicina scolastica.
Il Tar aveva in parte accolto il ricorso. La Regione Liguria si è quindi rivolta al Consiglio di Stato, che ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le richieste tranne quella riguardante il certificato di vaccinazione: la Regione contestava la sentenza del Tar nella parte in cui «si esclude la possibilità di sostituire, mediante autocertificazione, il certificato di vaccinazione per l'ammissione nelle scuole pubbliche».
Per il Consiglio di Stato questo motivo di ricorso non può essere accolto perché la materia è di competenza esclusiva dello Stato e le Regioni non hanno quindi il potere di intervenire. «Dobbiamo approfondire la questione – spiega dal ministero dell'Istruzione Carmela Palumbo, direttore generale per gli ordinamenti scolastici – per capire se si tratta di una regola che vale solo per la Liguria o anche per le altre regioni». In base al Dpr n. 122/2009 e alla circolare ministeriale n. 20/2011, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. I giorni di assenza consentiti, dunque, sono all'incirca 50. «In casi eccezionali, il Collegio dei docenti può stabilire deroghe motivate a tale limite – sottolinea Carmela Palumbo - a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione».
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Francesca Milano
Ilsole24ore.com