Prot. n.
AOODGPER 4133 Roma, 28 aprile 2014 - Si forniscono alcune indicazioni
in merito alla valutazione di titoli e servizi nelle graduatorie ad
esaurimento, a seguito di recenti interventi normativi:
1) Ai sensi dell’art. 5 comma 4 bis della legge 8 novembre 2013 n. 128,
è’ valutabile come servizio di insegnamento il servizio svolto a
partire dall’a.s. 2012/13 in attività progettuali sulla base di
apposite convenzioni tra il MIUR e le Regioni. Ai fini della
valutazione, la durata del progetto non potrà essere inferiore ai tre
mesi e superiore agli 8 mesi. La valutazione del servizio spetta anche
al personale che nell’a.s. 2012/13 aveva rinunciato alla partecipazione
ai progetti medesimi, in quanto all’epoca non valutabili. A tal fine,
il personale interessato dovrà dichiarare sotto propria responsabilità
ai sensi di legge di aver rilasciato all’epoca specifica rinuncia ai
suddetti progetti regionali, con l’espressa motivazione della non
valutabilità dei medesimi in sede di graduatorie provinciali e/o di
istituto, specificandone la tipologia, il periodo di durata, l’Ufficio
e la data in cui sono stati convocati. La suddetta dichiarazione andrà
inserita nel campo libero della apposita sezione dedicata ai Servizi
del modulo domanda, dove dovrà essere indicato il servizio svolto sul
progetto (Sez. E per i servizi di I e II fascia, nonché per lo
strumento musicale, Sez. G1 per i servizi di III fascia e di fascia
aggiuntiva).
2) Per il Servizio prestato nei Licei musicali, in caso di nomina sulla
base delle convenzioni con i Conservatori di musica, l’interessato
dovrà imputare il servizio a una delle seguenti classi di concorso:
A031, A032 o A077.
L’insegnamento di Storia della Musica del Liceo coreutico, invece,
afferisce alla classe di concorso A031.
Ai sensi della Legge 228/12 il diploma di vecchio ordinamento
conseguito entro il 31.12.2012 e rilasciato da accademie di belle arti,
ISIA, conservatori di musica, Istituti Musicali Pareggiati, Accademia
nazionale di danza e Accademia nazionale di Arte Drammatica, è valutato
3 punti ai sensi dell'Allegato 1), lettera C), punto 1) (graduatorie di
I e II fascia, escluso strumento musicale) e dell'Allegato 2)
punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, escluso strumento musicale).
3) Le attività progettuali di cui all’art. 2 comma 8 del D.M. 235/2014,
prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera,
collaborazioni, ecc.), sono valutabili,in relazione ai giorni di
effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione
titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/2007
(Regolamento Supplenze).
4) Non è valutabile come abilitazione l’idoneità al Concorso per Titoli
ed Esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi
dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione
all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto
dell’assunzione in ruolo.
5) I docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, della legge 9 marzo 2006,
n. 80, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in
servizio, potranno fare valere la riserva entro la prima metà del mese
di luglio, in occasione delle procedure previste dall’art. 9 comma 6
del Bando, le cui modalità operative e scadenze saranno oggetto di
apposita nota da parte di questo Ufficio.
Sono inoltre riassunte, in allegato alla presente nota, le FAQ inerenti
la valutazione, emanate negli anni precedenti, che conservano ancora
validità.
Prot. n. AOODGPER 4187 Roma, 29 aprile 2014 - Facendo seguito alla nota
di questo Ufficio, prot. 4133 del 28 aprile 2014, si comunica che il
punto 4 della suddetta nota è sostituito dal seguente:
4) Non è valutabile come abilitazione l’inserimento nella graduatoria
di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24
settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G.
medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai
vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo. Resta ferma la valutazione
dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di
concorso” relativamente al punto C2 della tabella di valutazione dei
titoli di I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.
per il direttore generale
Il Dirigente Vicario
f.to Gildo De Angelis