AOODGPER 25141
Nota 10 agosto 2015 - Con la presente nota si forniscono istruzioni e
indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/16, anche alla
luce dei nuovi interventi legislativi e regolamentari.
1 – PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
DISPOSIZIONI GENERALI
Anche per l’a. s. 2015/16 si richiamano le procedure, modalità
operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti
analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle “scuole di
riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere.
Per ciò che attiene l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3,
comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007,
si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni contenute
all’art. 3, comma, 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase
di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di
competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni
dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a
livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti
relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:
1 – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla
convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
2 – la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi
anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
3 – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento
che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5,
del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di
espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima
della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza
alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già
accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle
attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di
proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso
insegnamento.
E’ consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza
su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della
convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva
comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su
posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo
posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa
dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al
termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime
giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese
quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla
copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti
scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Per i soggetti che siano titolari di contratti di supplenza diversi da
quelli per supplenze brevi e saltuarie e che risulteranno destinatari
di proposta di assunzione, l’assegnazione, ai sensi dell’art. 1, comma
99 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, avverrà al 1º settembre 2016,
per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 1º luglio 2016
ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della
scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di
supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza
economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di
servizio presso la sede assegnata.
SUPPLENZE BREVI
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute
nell’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di
Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale
docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze
brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996
n. 662.
POSTI DI SOSTEGNO
Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da
parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici
regionali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l’esigenza,
richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze
relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso
del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari, modalità di
individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze
stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli
alunni disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a), b) e c) e art.
3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni,
debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con
priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a
proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di
altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non
collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n.
21/2005.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno
compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle
graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco di I
fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui
debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree
disciplinari.
In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di
istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente,
a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di
consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.
Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n.
326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle
graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il
personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo
e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per
il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai
provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle
graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del
relativo incarico, attraverso messa a disposizione.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti
privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale
specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di
istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante
lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola
dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle
graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se
trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli
stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del
sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
ACCANTONAMENTI
In applicazione dell’art. 6 bis comma 8 secondo periodo dell’ipotesi di
CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2015/16,
sottoscritta il 13 maggio 2015, i docenti in servizio a tempo
determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al
termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti di “Esecuzione
ed Interpretazione” e “Laboratorio di Musica di insieme”, possono
presentare, entro il 31 agosto 2015 apposita istanza di accantonamento
per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2014/15
ovvero negli anni scolastici precedenti.
Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che
abbiano presentato il modello B1 nel Liceo di interesse.
SUPPLENZE
Successivamente alla fase di accantonamento di cui al paragrafo
precedente e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo della
Classe A077, per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e
“Laboratorio di Musica d’insieme”, e successivamente alla fase delle
utilizzazioni, per tutti gli altri insegnamenti, nel caso residuino
ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di
supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto
compilate ai sensi della nota 7061 dell’11 luglio 2014 per ciascun
singolo insegnamento e specialità musicale.
Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti Scolastici
in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del
Regolamento e secondo il seguente ordine di priorità:
Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle
graduatorie ad esaurimento della provincia (nell’ordine: A031, A032,
A077)
Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle
graduatorie ad esaurimento di diversa provincia (nell’ordine: A031,
A032, A077)
Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia
(nell’ordine: A031, A032, A077)
Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia
(nell’ordine: A031, A032, A077)
Nelle province in cui è presente un solo Liceo Musicale, i Dirigenti
Scolastici prima di attivare le procedure definite dalle Convenzioni
con i Conservatori, utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o
coreutici delle altre province della regione secondo l’ordine di
priorità definito dall’Ufficio Scolastico Regionale.
In caso di attivazione delle procedure definite dalla Convenzioni con i
Conservatori, gli aspiranti saranno graduati in base alla Tabella B
allegata dal D.M. 308/14, ivi compresi, esclusivamente per gli
insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica
d’insieme”, i titoli artistici (fino a un massimo di 66 punti).
Si precisa, altresì, che le convenzioni non possono derogare dai titoli
di studio di accesso previsti dalla nota 3119/14 Allegato E – Tabella
Licei.”
PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad
esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di
specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti
speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati
anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le
disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche
speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad
esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento,
pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire
cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non
fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base
allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella
competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità
di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di
insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4
dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448,
attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella
scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento
di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente
al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con
contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo
determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive
oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore
che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella
scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi
supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni
in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla
frammentazione di posti o cattedre.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le
utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore
di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato
secondo il seguente criterio: 1 ora a partire dalle 11 ore di
insegnamento (anche quando le stesse derivino dalla somma di due
spezzoni), 2 ore per 22 ore di insegnamento.
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni
residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile
assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare
e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto
dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili
saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad
esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie
di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7
comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
ELENCHI AGGIUNTIVI DI II FASCIA – ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE
Nelle more dell’apertura delle funzioni di inserimento al SIDI delle
domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, di cui
all’art. 2 del D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680, le istituzioni scolastiche
avvieranno le attività propedeutiche connesse all’esame delle domande e
alla verifica dei titoli dichiarati.
2- CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre
2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione
per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante
incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di
supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine
dell’attività didattica (lett. b) .
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della
legge n. 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per
titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di
esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali
predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 7.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del
D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad
esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate
dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle
graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività
didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in
servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività
didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle
supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine
dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra
proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di
durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. In caso di
supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il
completamento.
Pertanto qualora non fosse possibile completare l’orario, è consentito
lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purchè al momento
della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto
intero.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli
interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di
conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo
le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di
cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n.
430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata
presa di servizio.
Per quanto riguarda i DSGA, infine, la copertura di eventuali posti
disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo
le modalità dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie.
A tale riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare che dalla lettura dei
commi 422 e successivi dell’art.1 della legge 190/2014 si ricava un
espresso divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a
pena di nullità, con esclusione del solo personale non amministrativo
del comparto scuola, in attesa del completamento delle procedure di
ricognizione e di mobilità del personale delle province e delle città
metropolitane da ricollocare presso altre amministrazioni.
Da ciò discende che, in attesa della ricollocazione del suddetto
personale, non sarà possibile procedere al conferimento di supplenze
annuali (su posti vacanti e disponibili) attingendo dalle graduatorie
provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo n.
297/94 e in caso di esaurimento delle predette dagli
elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M.
19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 e le nomine su tali posti
saranno effettuate ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 449/1997
con supplenze fino all’avente diritto, utilizzando a tal fine le
graduatorie di circolo e di istituto.
Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 332, della legge
190 del 2014 i dirigenti scolastici non potranno conferire le predette
supplenze a:
personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo, salvo l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca
presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di
tre posti;
personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i
primi sette giorni di assenza.
3 – DISPOSIZIONI COMUNI
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le
assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal
Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo,
rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo
previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato
la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati
dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o
più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno
festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza
temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del
medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a
quello di scadenza del precedente contratto.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti
a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si
richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con
particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed
educativo, e gli articoli 44 c. 8 e 58 relativamente al personale ATA.
Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito
dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti
solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo
professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma
1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo
pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella
stessa istituzione scolastica e comunque sino al limite massimo di due
scuole.
Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del
D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le
graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M.
19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno
utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M.
13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano,
nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge
104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria
secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati,
l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di
aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della
medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della
priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno
dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i
beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di
maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati
prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono
in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede
scolastica e per la produzione della documentazione e della
certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal
vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale
scolastico.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente
la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di
handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della
legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei
criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica,
mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di
handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio
risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte
dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune
di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in
tale comune, in comune viciniore.
ASSUNZIONI ai sensi della Legge n. 68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente,
educativo ed A.T.A. beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99,
le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato
A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa
l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati
riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad
orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di
applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui
all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del
collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge
superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a
causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato
luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2,
della L. n. 407/98.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI
RITO
Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità
all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli
artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che
le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle
supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione,
calendari e sedi delle convocazioni ecc., siano adeguatamente e in
tempo utile pubblicizzate attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ufficio, in modo che le relative procedure, le fasi
e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili
Il Direttore Generale
Maria Maddalena
Novelli