A seguito di quesiti
pervenuti in merito al contenz
ioso intrapreso dagli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) e alle ordinanze
rese dal Consiglio di Stato n. 1836/16 e dal T.A.R. del Lazio n.
2655/16 e n. 2672/16, con le quali è stata disposta l’ammissione con
riserva alle prove concorsuali dei citati ricorrenti si comunica che
gli aspiranti destinatari di pronunce favorevoli che non abbiano
precedentemente sostenuto la prova scritta non possono essere ammessi a sostenere le
prove pratiche per le classi di concorso tecnico-pratiche (tab.
B).
Tutti i candidati ammessi alla
procedura concorsual
e, sia per effetto delle predette ordinanze, sia per effetto di
successive pronunce di analogo t
enore e contenuto potranno sostenere le prove relative alla
procedura concorsuale, non appena il MIUR disporrà la fissazione, a livello nazionale, di
apposite sessioni suppletive di ciasc
una prova (scritta, pratica, orale).
Ciò in quanto il punteggio della prova scritta e qu
ello della prova pratica si sommano tra di loro e non possono far parte
di procedure concorsuali distinte.
USR Sicilia