Tutte
le operazioni di assegnazione si devono (o si dovrebbero) concludere
entro questo mese.
Il Ds può non pubblicare l’Avviso e il docente può non dare la
sua disponibilità e attendere il posto da parte dell’USR in base al
punteggio di graduatoria attribuito per la mobilità, ed in certi casi è
meglio!
A partire da ieri (18 agosto 2016), le scuole possono pubblicare nel
sito web l’Avviso dei posti disponibili senza distinzione tra posti
comuni e potenziamento, rendendo note anche le procedure per consentire
ai docenti titolari di ambito di dare la propria disponibilità ad
essere scelti per l’incarico triennale.
Va precisato che i Ds non hanno alcun obbligo di pubblicare gli Avvisi,
così come i docenti non hanno l’obbligo di inserire a sistema il
proprio curriculum (ma è opportuno soprattutto in caso di mancata
“chiamata diretta” perché nel CV si indica anche la scuola polo),
ovvero dare la propria disponibilità alle scuole per concorrere per
l’incarico triennale.
Ma che succede, in concreto, se il docente non viene scelto ovvero se
la scuola non mette a disposizione i posti?
A norma di legge n. 107/2015 (co. 82, art. 1), sarà l’Ufficio
Scolastico Regionale a provvedere al conferimento degli incarichi ai
docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in
caso di inerzia da parte della scuola.
Tutte le operazioni si devono chiudere, anzi si dovrebbero, perché il
condizionale è d’obbligo, entro questo mese.
Ė appena il caso di ricordare che mentre i Ds operano in ragione delle
Linee guida sulla cosiddetta chiamata diretta, gli USR conferiranno
l’incarico ai docenti titolari di ambito, sulla base del loro punteggio
di trasferimento e tenendo conto delle tabelle di vicinanza rispetto
alla scuola polo scelta su istanze on-line del Miur.
Ceripnews.it