Pubblicato in
Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale dello scorso 25 maggio
sul Sistema informativo nazionale, che sarà operativo
sull’infrastruttura informatica dell’Inail e metterà a disposizione
delle amministrazioni coinvolte i dati condivisi su infortuni, malattie
professionali e ispezioni, inclusi quelli relativi al personale dei
vigili del fuoco, delle forze armate e di polizia
Definite le regole tecniche e di funzionamento del SINP
ROMA - È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 settembre il
decreto interministeriale n. 183 dello scorso 25 maggio, che definisce
le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP).
All’Istituto la responsabilità del trattamento dei dati. Il decreto,
che entrerà in vigore il 12 ottobre, attribuisce all’Inail il compito
di curare il Sistema informativo, che sarà operativo sulla sua
struttura informatica, e la responsabilità del trattamento dei dati su
infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza che vi
confluiranno – compresi quelli relativi all’organico delle forze
armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco – ai quali
avranno accesso le amministrazioni che costituiscono il SINP: oltre
all’Istituto, i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Interno, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Uno strumento per programmare gli interventi e indirizzare la
vigilanza. Come disposto dall’articolo 8 del Testo unico sulla
sicurezza (decreto legislativo 81/2008), il SINP ha la finalità di
fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare
l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non
iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività
di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni
disponibili negli attuali sistemi informativi.
Dall’elaborazione delle informazioni un quadro a 360 gradi. Le
informazioni ricavate dall’elaborazione dei dati raccolti dal SINP
riguarderanno, in particolare, il quadro produttivo e occupazionale,
tenendo conto dei settori di attività, delle dimensioni, della
consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche
occupazionali, il quadro dei rischi generato dalla elaborazione di dati
personali e giudiziari, anche in un’ottica di genere, il quadro di
salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contenente i
dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali
classificati per settore di attività. E ancora l’insieme degli
interventi di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali
e delle attività di vigilanza delle istituzioni preposte, con i dati
riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
e il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile
dall’Inail che si sono verificati in ogni settore produttivo.
Istituito un tavolo di coordinamento. Il decreto istituisce anche un
tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, composto da
due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
di cui uno con funzioni di coordinatore, da un rappresentante ciascuno
per i Ministeri della Salute, per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, dell’Interno, della Difesa e dell’Economia, da due
rappresentanti dell’Inail e da sette rappresentanti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Al tavolo tecnico, che
avrà la sua sede operativa presso l’Istituto, sono attribuiti diversi
compiti, tra cui rientrano la verifica dell’adeguatezza delle modalità
tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di
programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza
nei luoghi di lavoro, e la definizione di modalità tecnico-operative
per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle
informazioni del SINP.
Decreto 25 maggio 2016, n. 183
Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il
funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati,
ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (GU Serie Generale n. 226 del 27 settembre 2016 - Suppl.
Ordinario n. 42)
INAIL